Decreto dirigenziale n. 92 del 22/07/2026
Qualifica della Società ITALCERTIFER S.p.A. con sede in Piazza della Stazione, 45 – 51023 -Firenze, quale organismo designato ai sensi dell’art. 15 comma 8 del D.lgs n.57/2019 con riferimento ai sottosistemi di natura strutturale Materiale Rotabile, CCS a bordo, CCS a terra, Infrastruttura ed Energia e ai i sottosistemi funzionali: Esercizio e gestione del traffico, Manutenzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto qualifica ITALCERTIFER S.p.A. come organismo designato per la valutazione di conformità di alcuni sottosistemi ferroviari di natura strutturale e funzionale, ai sensi del d.lgs. n. 57/2019. L’atto prende le mosse dal quadro europeo e nazionale in materia di interoperabilità e sicurezza ferroviaria e conferma la validità della qualifica in coerenza con il certificato di accreditamento ACCREDIA. Il provvedimento disciplina inoltre obblighi di mantenimento dei requisiti, conservazione documentale, comunicazioni al MIT, vigilanza, rinnovo e cause di diffida, sospensione o revoca.
Qualifica di ITALCERTIFER S.p.A. quale organismo designato ai sensi dell’art. 15, comma 8, del d.lgs. n. 57/2019 per specifici sottosistemi ferroviari
Qualifica di ITALCERTIFER S.p.A. quale organismo designato per sottosistemi ferroviari
Il decreto dispone la qualifica di ITALCERTIFER S.p.A. quale organismo designato ai sensi dell’art. 15, comma 8, del d.lgs. n. 57/2019, per attività di valutazione di conformità in ambito ferroviario. L’atto si inserisce nel quadro della normativa europea e nazionale su sicurezza e interoperabilità ferroviaria e opera in continuità con il sistema di accreditamento gestito da ACCREDIA.
Base normativa e presupposti istruttori
Il provvedimento richiama, tra gli altri, il regolamento (CE) n. 765/2008, il regolamento (UE) 2016/796, le direttive 2016/797 e 2016/798, il d.lgs. 14 maggio 2019, n. 57, il d.lgs. 14 maggio 2019, n. 50, la convenzione MIT-ACCREDIA prot. n. 89 del 18 settembre 2024 e il decreto direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019, che disciplina le modalità di qualifica degli organismi di valutazione della conformità e di analisi dei rischi in ambito ferroviario.
L’istruttoria prende avvio dall’istanza di ITALCERTIFER S.p.A. del 7 luglio 2026, acquisita al protocollo il 10 luglio 2026, e dalla successiva integrazione documentale trasmessa il 16 luglio 2026 a seguito di richiesta del MIT. La documentazione complessivamente prodotta è stata ritenuta completa e conforme al quadro regolatorio applicabile.
Ambito della qualifica
La qualifica riguarda i seguenti sottosistemi ferroviari:
- sottosistemi di natura strutturale: Infrastrutture, Energia, Controllo-comando e segnalamento a terra, Controllo-comando e segnalamento di bordo, Materiale Rotabile;
- sottosistemi di natura funzionale: Esercizio e gestione del traffico, Manutenzione.
La società è indicata con sede legale in Firenze, Piazza della Stazione 45, e sede secondaria in Roma, Via Giovanni Giolitti 34 - Stazione Termini Edificio F.
Obblighi dell’organismo qualificato
L’organismo deve operare secondo le modalità stabilite dal d.lgs. n. 57/2019 e mantenere la struttura organizzativa, il personale, le risorse strumentali, nonché le scelte relative all’impiego di laboratori e consulenti esterni così come risultanti dalla documentazione agli atti. Ogni variazione su tali elementi deve essere sottoposta a preventiva approvazione dell’Ente Unico di Accreditamento, ACCREDIA.
Gli atti dell’attività di certificazione, compresi i rapporti di prova, devono essere conservati per non meno di dieci anni e tenuti a disposizione del MIT e di ANSFISA.
Comunicazioni obbligatorie al Ministero
ITALCERTIFER deve comunicare al MIT, Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto, Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie:
- ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati di approvazione del prototipo;
- ogni circostanza che incida sull’ambito e sulle condizioni di notifica;
- eventuali richieste di informazioni provenienti dalle autorità di vigilanza del mercato;
- su richiesta, le attività svolte nell’ambito della notifica e ogni altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
Vigilanza, durata e rinnovo
La vigilanza sull’attività dell’organismo è demandata ad ACCREDIA. La qualifica ha durata collegata alla validità del certificato di accreditamento e, nel caso in esame, decorre dal 30 settembre 2026, giorno successivo alla scadenza della precedente qualifica disposta con decreto direttoriale n. 42 del 25 maggio 2023, fino al 29 settembre 2030, data di scadenza del certificato di accreditamento n. 00447 Products/Services/Processes.
Per il rinnovo della qualifica o per l’estensione ad uno o più sottosistemi, l’organismo deve presentare domanda secondo il d.lgs. n. 57/2019 e il DD n. 37 del 28 giugno 2019; per il rinnovo l’istanza va depositata almeno tre mesi prima della scadenza.
Cause di diffida, sospensione e revoca
Se, nel corso dell’attività di certificazione, l’organismo opera in modo difforme dalla normativa, può essere diffidato nei casi di minore gravità, sospeso da quindici giorni a sei mesi nei casi più gravi o se già diffidato, oppure revocato in caso di reiterate gravi violazioni.
La sospensione può essere revocata dopo la rimozione delle irregolarità; la qualifica è revocata se l’organismo non ottempera ai contenuti del provvedimento di sospensione. È prevista la sospensione immediata se viene meno, accertatamente, il possesso dei requisiti per la notifica.
In caso di sospensione o revoca del certificato di accreditamento da parte di ACCREDIA, l’organismo deve sospendere l’attività di certificazione e darne immediata comunicazione al MIT e ad ANSFISA. I relativi provvedimenti sono comunicati anche ad ACCREDIA, ERA e Commissione europea.
Pubblicazione del provvedimento
Il decreto dispone la pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di ANSFISA.
Punti principali
Qualifica dell’organismo designato
ITALCERTIFER S.p.A., con sede legale a Firenze e sede secondaria a Roma, è qualificata quale organismo designato ai sensi dell’art. 15, comma 8, del d.lgs. n. 57/2019. La qualifica riguarda i sottosistemi strutturali Infrastrutture, Energia, Controllo-comando e segnalamento a terra, Controllo-comando e segnalamento di bordo e Materiale Rotabile, nonché i sottosistemi funzionali Esercizio e gestione del traffico e Manutenzione.
Presupposti normativi e istruttori
Il decreto richiama il quadro europeo e nazionale applicabile, in particolare il regolamento (CE) n. 765/2008, il regolamento (UE) 2016/796, le direttive 2016/797 e 2016/798, i d.lgs. n. 57/2019 e n. 50/2019, la convenzione MIT-ACCREDIA e il decreto direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019 sulle modalità di qualifica degli organismi. L’istruttoria si fonda sull’istanza di ITALCERTIFER del 7 luglio 2026, sulla richiesta di integrazione del 14 luglio 2026 e sulla documentazione integrativa del 16 luglio 2026, ritenuta completa e conforme.
Obblighi operativi dell’organismo
L’organismo deve svolgere le attività secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 57/2019 e mantenere invariata la struttura organizzativa, le risorse umane e strumentali e le scelte relative a laboratori e consulenti esterni, salvo preventiva approvazione di ACCREDIA. Gli atti di certificazione e i rapporti di prova devono essere conservati per almeno dieci anni e messi a disposizione del MIT e di ANSFISA. Sono inoltre previsti specifici obblighi di comunicazione verso il Ministero in caso di rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di certificati, variazioni nell’ambito della notifica, richieste delle autorità di vigilanza e attività svolte su richiesta.
Vigilanza, rinnovo e durata della qualifica
La vigilanza sull’attività è demandata ad ACCREDIA. La qualifica resta valida per il periodo di validità del certificato di accreditamento e, nel caso specifico, decorre dal 30 settembre 2026, in continuità con la precedente qualifica, fino al 29 settembre 2030, data di scadenza del certificato di accreditamento n. 00447 Products/Services/Processes. Per il rinnovo o l’estensione ad altri sottosistemi, l’istanza deve essere presentata secondo il d.lgs. n. 57/2019 e il DD n. 37/2019, almeno tre mesi prima della scadenza.
Diffida, sospensione e revoca
In caso di difformità dalle disposizioni vigenti, l’organismo può essere diffidato nei casi meno gravi, sospeso da quindici giorni a sei mesi nei casi più gravi o se già diffidato, e revocato in caso di reiterate gravi violazioni. La sospensione può essere ritirata dopo la rimozione delle irregolarità; la qualifica è revocata se l’organismo non ottempera ai contenuti del provvedimento di sospensione. È prevista la sospensione immediata se vengono meno i requisiti per la notifica o se ACCREDIA sospende o revoca il certificato di accreditamento. I provvedimenti sono comunicati a MIT, ACCREDIA, ANSFISA, ERA e Commissione europea.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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