Decreto dirigenziale n. 93 del 22/07/2026
Qualifica della Società ITALCERTIFER S.p.A. con sede in Piazza della Stazione, 45 – 51023 -Firenze, quale organismo notificato ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 57/2019 con riferimento ai sottosistemi di natura strutturale Materiale Rotabile, CCS a bordo, CCS a terra, Infrastruttura ed Energia di cui all’allegato II del decreto medesimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto qualifica ITALCERTIFER S.p.A. come organismo notificato (NoBo) ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 57/2019 per specifici sottosistemi strutturali ferroviari: infrastrutture, energia, controllo-comando e segnalamento (a terra e di bordo) e materiale rotabile. L’atto definisce gli obblighi di funzionamento, conservazione documentale, comunicazione e vigilanza, demanda il controllo ad ACCREDIA e collega la validità della notifica alla durata del certificato di accreditamento. Sono disciplinate anche le ipotesi di diffida, sospensione e revoca, nonché la decorrenza della nuova qualifica dal 30 settembre 2026 fino al 29 settembre 2030.
Qualifica di ITALCERTIFER S.p.A. quale organismo notificato (NoBo) per i sottosistemi ferroviari strutturali
Qualifica di ITALCERTIFER S.p.A. quale organismo notificato ferroviario
Il decreto dirigenziale qualifica ITALCERTIFER S.p.A. come organismo notificato (NoBo) ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 57/2019, per la valutazione della conformità dei sottosistemi ferroviari di natura strutturale. L’atto si inserisce nel quadro della normativa europea e nazionale su sicurezza ferroviaria, interoperabilità e accreditamento, e prende atto dell’istruttoria svolta con ACCREDIA sulla documentazione presentata dalla società.
Base normativa e presupposti istruttori
Il provvedimento richiama, tra le altre fonti:
- il regolamento (CE) n. 765/2008 su accreditamento e vigilanza del mercato;
- il regolamento (UE) 2016/796 che istituisce l’ERA;
- le direttive 2016/798 e 2016/797 su sicurezza e interoperabilità ferroviaria;
- il d.lgs. 14 maggio 2019, n. 50;
- il d.lgs. 14 maggio 2019, n. 57;
- la convenzione MIT-ACCREDIA del 18 settembre 2024;
- il decreto direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019 sulle modalità di qualifica degli organismi di valutazione della conformità.
L’istruttoria si fonda sull’istanza di ITALCERTIFER S.p.A. del 7 luglio 2026, sulla richiesta di integrazione del 14 luglio 2026 e sulla documentazione integrativa trasmessa il 16 luglio 2026. La documentazione è ritenuta completa e conforme ai requisiti previsti.
Ambito della qualifica
ITALCERTIFER S.p.A., con sede legale in Firenze e sede secondaria in Roma, è qualificata per i seguenti sottosistemi ferroviari:
- infrastrutture;
- energia;
- controllo-comando e segnalamento a terra;
- controllo-comando e segnalamento di bordo;
- materiale rotabile.
La qualifica riguarda quindi i principali sottosistemi strutturali del sistema ferroviario, con rilevanza operativa per attività di certificazione e valutazione di conformità nel settore interoperabilità.
Obblighi operativi dell’organismo notificato
L’organismo deve svolgere le attività secondo le modalità fissate dal d.lgs. n. 57/2019 e mantenere invariata, salvo preventiva approvazione di ACCREDIA, la struttura organizzativa, il personale, le risorse strumentali, l’eventuale utilizzo di laboratori e consulenti esterni.
In particolare, il decreto impone che:
- gli atti relativi all’attività di certificazione, compresi i rapporti di prova, siano conservati per almeno dieci anni;
- la documentazione sia sempre disponibile per MIT e ANSFISA;
- siano comunicate al MIT le ipotesi di rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati di approvazione del prototipo;
- sia comunicata ogni circostanza che incida sull’ambito o sulle condizioni della notifica;
- siano segnalate eventuali richieste informative delle autorità di vigilanza del mercato;
- su richiesta, siano trasmesse le attività svolte nell’ambito della notifica, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
Vigilanza, durata della notifica e rinnovo
La vigilanza sull’attività dell’organismo è affidata ad ACCREDIA, quale ente unico di accreditamento. La validità della notifica è collegata alla durata del certificato di accreditamento.
Per il rinnovo della qualifica o per l’estensione ad uno o più sottosistemi, l’organismo deve presentare apposita domanda secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 57/2019 e dal DD n. 37/2019. Ai fini del rinnovo, l’istanza deve essere depositata almeno tre mesi prima della scadenza.
Regime sanzionatorio: diffida, sospensione e revoca
Il decreto disciplina le conseguenze di eventuali violazioni delle disposizioni applicabili:
- diffida nei casi di minore gravità;
- sospensione dell’attività da 15 giorni a 6 mesi nei casi di maggiore gravità o quando sia stata già inflitta la diffida;
- revoca nei casi di reiterate gravi violazioni;
- sospensione immediata se l’organismo perde i requisiti per la notifica.
Se ACCREDIA sospende o revoca il certificato di accreditamento su cui si fonda la qualifica, l’organismo deve sospendere subito l’attività di certificazione e darne immediata comunicazione a MIT e ANSFISA. I provvedimenti di sospensione o revoca sono inoltre comunicati all’organismo, ad ACCREDIA, ad ANSFISA, all’ERA e alla Commissione europea.
Spese per audit e ispezioni ERA
Le spese relative ad attività di accompagnamento di personale MIT o ANSFISA in occasione di audit o ispezioni richiesti dall’ERA, ai sensi dell’art. 34 del regolamento (UE) n. 796/2016 e della decisione ERA Management Board n. 156 del 27 giugno 2017, sono poste a carico dell’organismo.
Decorrenza, durata e pubblicazione
La nuova qualifica decorre dal 30 settembre 2026, giorno successivo alla scadenza della precedente qualifica rilasciata con decreto direttoriale n. 30 del 17 giugno 2022, e resta valida fino al 29 settembre 2030, coincidente con la scadenza del certificato di accreditamento n. 00447 Products/Services/Processes rilasciato da ACCREDIA secondo lo schema UNI CEI EN/ISO/IEC 17065:2012.
Il provvedimento è pubblicato sui siti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di ANSFISA. La società potrà emettere documentazione come organismo notificato solo dopo l’inserimento nel sistema NANDO della Commissione europea.
Punti principali
Qualifica dell’organismo notificato
ITALCERTIFER S.p.A., con sede a Firenze e sede secondaria a Roma, è qualificata come organismo notificato (NoBo) ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 57/2019 per i sottosistemi di natura strutturale infrastrutture, energia, controllo-comando e segnalamento a terra, controllo-comando e segnalamento di bordo e materiale rotabile.
Presupposti normativi e istruttori
Il decreto richiama la disciplina europea sull’accreditamento, la sicurezza ferroviaria e l’interoperabilità del sistema ferroviario, nonché i decreti legislativi n. 50/2019 e n. 57/2019, la convenzione MIT-ACCREDIA e il decreto direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019 sulle modalità di qualifica degli organismi. L’istruttoria si fonda sull’istanza di ITALCERTIFER del 7 luglio 2026, sulla richiesta di integrazione del 14 luglio 2026 e sulla successiva documentazione integrativa, ritenuta completa e conforme.
Obblighi dell’organismo qualificato
L’organismo deve operare secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 57/2019, mantenere struttura, organizzazione, personale e risorse strumentali come autorizzati, e sottoporre ad approvazione preventiva di ACCREDIA ogni variazione rilevante. Deve conservare per almeno dieci anni gli atti di certificazione e i rapporti di prova, tenendoli a disposizione di MIT e ANSFISA, e comunicare al Ministero rifiuti, limitazioni, sospensioni o ritiri dei certificati, circostanze incidenti sulla notifica, richieste delle autorità di vigilanza e, su richiesta, le attività svolte anche transfrontaliere o in subappalto.
Vigilanza, validità e rinnovo
La vigilanza è affidata ad ACCREDIA. La notifica ha validità collegata al certificato di accreditamento. Per rinnovo o estensione ad altri sottosistemi, l’organismo deve presentare domanda secondo il d.lgs. n. 57/2019 e il DD n. 37/2019; per il rinnovo l’istanza va presentata almeno tre mesi prima della scadenza.
Sospensione, revoca e spese di audit
Sono previste diffida per violazioni minori, sospensione da 15 giorni a 6 mesi per violazioni gravi o reiterazione della diffida, revoca per reiterate gravi violazioni o mancata ottemperanza alle prescrizioni di sospensione, e sospensione immediata in caso di perdita dei requisiti di notifica. In caso di sospensione o revoca del certificato di accreditamento da parte di ACCREDIA, l’organismo deve sospendere l’attività e informare subito MIT e ANSFISA. Le spese per eventuali audit o ispezioni ERA con accompagnamento di personale MIT o ANSFISA sono a carico dell’organismo.
Decorrenza e pubblicità
Il decreto decorre dal 30 settembre 2026, giorno successivo alla scadenza della precedente qualifica, e vale fino al 29 settembre 2030, data di scadenza del certificato di accreditamento n. 00447 Products/Services/Processes. Il provvedimento è pubblicato sui siti MIT e ANSFISA e la società potrà emettere documentazione come organismo notificato solo dopo l’inserimento nel sistema NANDO della Commissione europea.
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