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Decreto dirigenziale n. 93 del 22/07/2026

Qualifica della Società ITALCERTIFER S.p.A. con sede in Piazza della Stazione, 45 – 51023 -Firenze, quale organismo notificato ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 57/2019 con riferimento ai sottosistemi di natura strutturale Materiale Rotabile, CCS a bordo, CCS a terra, Infrastruttura ed Energia di cui all’allegato II del decreto medesimo.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti93

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto qualifica ITALCERTIFER S.p.A. come organismo notificato (NoBo) ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 57/2019 per specifici sottosistemi strutturali ferroviari: infrastrutture, energia, controllo-comando e segnalamento (a terra e di bordo) e materiale rotabile. L’atto definisce gli obblighi di funzionamento, conservazione documentale, comunicazione e vigilanza, demanda il controllo ad ACCREDIA e collega la validità della notifica alla durata del certificato di accreditamento. Sono disciplinate anche le ipotesi di diffida, sospensione e revoca, nonché la decorrenza della nuova qualifica dal 30 settembre 2026 fino al 29 settembre 2030.

Qualifica di ITALCERTIFER S.p.A. quale organismo notificato (NoBo) per i sottosistemi ferroviari strutturali

Qualifica di ITALCERTIFER S.p.A. quale organismo notificato ferroviario

Il decreto dirigenziale qualifica ITALCERTIFER S.p.A. come organismo notificato (NoBo) ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 57/2019, per la valutazione della conformità dei sottosistemi ferroviari di natura strutturale. L’atto si inserisce nel quadro della normativa europea e nazionale su sicurezza ferroviaria, interoperabilità e accreditamento, e prende atto dell’istruttoria svolta con ACCREDIA sulla documentazione presentata dalla società.

Base normativa e presupposti istruttori

Il provvedimento richiama, tra le altre fonti:

  • il regolamento (CE) n. 765/2008 su accreditamento e vigilanza del mercato;
  • il regolamento (UE) 2016/796 che istituisce l’ERA;
  • le direttive 2016/798 e 2016/797 su sicurezza e interoperabilità ferroviaria;
  • il d.lgs. 14 maggio 2019, n. 50;
  • il d.lgs. 14 maggio 2019, n. 57;
  • la convenzione MIT-ACCREDIA del 18 settembre 2024;
  • il decreto direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019 sulle modalità di qualifica degli organismi di valutazione della conformità.

L’istruttoria si fonda sull’istanza di ITALCERTIFER S.p.A. del 7 luglio 2026, sulla richiesta di integrazione del 14 luglio 2026 e sulla documentazione integrativa trasmessa il 16 luglio 2026. La documentazione è ritenuta completa e conforme ai requisiti previsti.

Ambito della qualifica

ITALCERTIFER S.p.A., con sede legale in Firenze e sede secondaria in Roma, è qualificata per i seguenti sottosistemi ferroviari:

  • infrastrutture;
  • energia;
  • controllo-comando e segnalamento a terra;
  • controllo-comando e segnalamento di bordo;
  • materiale rotabile.

La qualifica riguarda quindi i principali sottosistemi strutturali del sistema ferroviario, con rilevanza operativa per attività di certificazione e valutazione di conformità nel settore interoperabilità.

Obblighi operativi dell’organismo notificato

L’organismo deve svolgere le attività secondo le modalità fissate dal d.lgs. n. 57/2019 e mantenere invariata, salvo preventiva approvazione di ACCREDIA, la struttura organizzativa, il personale, le risorse strumentali, l’eventuale utilizzo di laboratori e consulenti esterni.

In particolare, il decreto impone che:

  • gli atti relativi all’attività di certificazione, compresi i rapporti di prova, siano conservati per almeno dieci anni;
  • la documentazione sia sempre disponibile per MIT e ANSFISA;
  • siano comunicate al MIT le ipotesi di rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati di approvazione del prototipo;
  • sia comunicata ogni circostanza che incida sull’ambito o sulle condizioni della notifica;
  • siano segnalate eventuali richieste informative delle autorità di vigilanza del mercato;
  • su richiesta, siano trasmesse le attività svolte nell’ambito della notifica, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

Vigilanza, durata della notifica e rinnovo

La vigilanza sull’attività dell’organismo è affidata ad ACCREDIA, quale ente unico di accreditamento. La validità della notifica è collegata alla durata del certificato di accreditamento.

Per il rinnovo della qualifica o per l’estensione ad uno o più sottosistemi, l’organismo deve presentare apposita domanda secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 57/2019 e dal DD n. 37/2019. Ai fini del rinnovo, l’istanza deve essere depositata almeno tre mesi prima della scadenza.

Regime sanzionatorio: diffida, sospensione e revoca

Il decreto disciplina le conseguenze di eventuali violazioni delle disposizioni applicabili:

  • diffida nei casi di minore gravità;
  • sospensione dell’attività da 15 giorni a 6 mesi nei casi di maggiore gravità o quando sia stata già inflitta la diffida;
  • revoca nei casi di reiterate gravi violazioni;
  • sospensione immediata se l’organismo perde i requisiti per la notifica.

Se ACCREDIA sospende o revoca il certificato di accreditamento su cui si fonda la qualifica, l’organismo deve sospendere subito l’attività di certificazione e darne immediata comunicazione a MIT e ANSFISA. I provvedimenti di sospensione o revoca sono inoltre comunicati all’organismo, ad ACCREDIA, ad ANSFISA, all’ERA e alla Commissione europea.

Spese per audit e ispezioni ERA

Le spese relative ad attività di accompagnamento di personale MIT o ANSFISA in occasione di audit o ispezioni richiesti dall’ERA, ai sensi dell’art. 34 del regolamento (UE) n. 796/2016 e della decisione ERA Management Board n. 156 del 27 giugno 2017, sono poste a carico dell’organismo.

Decorrenza, durata e pubblicazione

La nuova qualifica decorre dal 30 settembre 2026, giorno successivo alla scadenza della precedente qualifica rilasciata con decreto direttoriale n. 30 del 17 giugno 2022, e resta valida fino al 29 settembre 2030, coincidente con la scadenza del certificato di accreditamento n. 00447 Products/Services/Processes rilasciato da ACCREDIA secondo lo schema UNI CEI EN/ISO/IEC 17065:2012.

Il provvedimento è pubblicato sui siti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di ANSFISA. La società potrà emettere documentazione come organismo notificato solo dopo l’inserimento nel sistema NANDO della Commissione europea.

Punti principali

Qualifica dell’organismo notificato

ITALCERTIFER S.p.A., con sede a Firenze e sede secondaria a Roma, è qualificata come organismo notificato (NoBo) ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 57/2019 per i sottosistemi di natura strutturale infrastrutture, energia, controllo-comando e segnalamento a terra, controllo-comando e segnalamento di bordo e materiale rotabile.

Presupposti normativi e istruttori

Il decreto richiama la disciplina europea sull’accreditamento, la sicurezza ferroviaria e l’interoperabilità del sistema ferroviario, nonché i decreti legislativi n. 50/2019 e n. 57/2019, la convenzione MIT-ACCREDIA e il decreto direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019 sulle modalità di qualifica degli organismi. L’istruttoria si fonda sull’istanza di ITALCERTIFER del 7 luglio 2026, sulla richiesta di integrazione del 14 luglio 2026 e sulla successiva documentazione integrativa, ritenuta completa e conforme.

Obblighi dell’organismo qualificato

L’organismo deve operare secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 57/2019, mantenere struttura, organizzazione, personale e risorse strumentali come autorizzati, e sottoporre ad approvazione preventiva di ACCREDIA ogni variazione rilevante. Deve conservare per almeno dieci anni gli atti di certificazione e i rapporti di prova, tenendoli a disposizione di MIT e ANSFISA, e comunicare al Ministero rifiuti, limitazioni, sospensioni o ritiri dei certificati, circostanze incidenti sulla notifica, richieste delle autorità di vigilanza e, su richiesta, le attività svolte anche transfrontaliere o in subappalto.

Vigilanza, validità e rinnovo

La vigilanza è affidata ad ACCREDIA. La notifica ha validità collegata al certificato di accreditamento. Per rinnovo o estensione ad altri sottosistemi, l’organismo deve presentare domanda secondo il d.lgs. n. 57/2019 e il DD n. 37/2019; per il rinnovo l’istanza va presentata almeno tre mesi prima della scadenza.

Sospensione, revoca e spese di audit

Sono previste diffida per violazioni minori, sospensione da 15 giorni a 6 mesi per violazioni gravi o reiterazione della diffida, revoca per reiterate gravi violazioni o mancata ottemperanza alle prescrizioni di sospensione, e sospensione immediata in caso di perdita dei requisiti di notifica. In caso di sospensione o revoca del certificato di accreditamento da parte di ACCREDIA, l’organismo deve sospendere l’attività e informare subito MIT e ANSFISA. Le spese per eventuali audit o ispezioni ERA con accompagnamento di personale MIT o ANSFISA sono a carico dell’organismo.

Decorrenza e pubblicità

Il decreto decorre dal 30 settembre 2026, giorno successivo alla scadenza della precedente qualifica, e vale fino al 29 settembre 2030, data di scadenza del certificato di accreditamento n. 00447 Products/Services/Processes. Il provvedimento è pubblicato sui siti MIT e ANSFISA e la società potrà emettere documentazione come organismo notificato solo dopo l’inserimento nel sistema NANDO della Commissione europea.

Come è indicizzato

Materieferrovieinteroperabilità ferroviariasicurezza ferroviariaorganismi notificatiaccreditamento

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