Decreto dirigenziale n. 91 del 22/07/2026
Qualifica della Società ITALCERTIFER S.p.A. con sede in Piazza della Stazione, 45 – 51023 -Firenze, quale organismo di certificazione (OC) dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) accreditati ai sensi del Reg. (UE) n.779/2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto qualifica ITALCERTIFER S.p.A. come organismo di certificazione (OC) dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) accreditati ai sensi del Reg. (UE) n. 779/2019, sia per i carri sia per i veicoli diversi dai carri. L’atto si fonda sulla normativa europea in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria, sul decreto legislativo n. 50/2019, sul decreto legislativo n. 57/2019 e sul decreto direttoriale n. 37/2019 che disciplina le modalità di qualifica. Il decreto definisce inoltre obblighi operativi, regole di conservazione documentale, vigilanza affidata ad ACCREDIA, cause di sospensione o revoca e durata della qualifica, valida dal 30 settembre 2026 al 29 settembre 2030.
Qualifica di ITALCERTIFER S.p.A. quale organismo di certificazione degli ECM accreditati ai sensi del Reg. (UE) n. 779/2019
Qualifica di ITALCERTIFER S.p.A. quale organismo di certificazione degli ECM ai sensi del Reg. (UE) n. 779/2019
Il decreto definisce la qualificazione di ITALCERTIFER S.p.A. come organismo di certificazione (OC) dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) accreditati, per i carri e per i veicoli diversi dai carri. L’atto è adottato dalla Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie in attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria, nonché delle modalità di qualifica stabilite dal DD n. 37 del 28 giugno 2019.
Base normativa e quadro regolatorio
Il provvedimento richiama, quale cornice giuridica, il Reg. (CE) n. 765/2008 in materia di accreditamento, il Reg. (UE) n. 445/2011 e soprattutto il Reg. (UE) n. 779/2019, che disciplina il sistema di certificazione degli ECM ai sensi della direttiva (UE) 2016/798. Sono inoltre richiamati:
- la direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie;
- la direttiva (UE) 2016/797 sull’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea;
- il d.lgs. 14 maggio 2019, n. 50;
- il d.lgs. 14 maggio 2019, n. 57;
- il DD n. 37 del 28 giugno 2019, che stabilisce le modalità di qualifica degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di valutazione del procedimento di analisi dei rischi in ambito ferroviario.
Istruttoria e richiesta di qualifica
La qualifica discende dall’istanza presentata da ITALCERTIFER S.p.A. con nota del 7 luglio 2026, acquisita dal Ministero il 10 luglio 2026. La società ha chiesto la qualifica come organismo di certificazione degli ECM accreditati ai sensi del Reg. (UE) n. 779/2019 sia per i carri sia per i veicoli diversi dai carri. A seguito di richiesta di integrazione documentale del 14 luglio 2026, la società ha trasmesso la documentazione richiesta il 16 luglio 2026. Il Ministero dà atto della completezza della documentazione e della conformità ai requisiti del DD n. 37/2019.
Esito del provvedimento
Con il dispositivo, ITALCERTIFER S.p.A. è qualificata quale organismo di certificazione (OC) degli ECM accreditati ai sensi del Reg. (UE) n. 779/2019:
- per i carri;
- per i veicoli diversi dai carri.
La sede indicata è Firenze, Piazza della Stazione 45, con sede secondaria in Roma, Via Giovanni Giolitti 34, Stazione Termini, Edificio F.
Regole operative e obblighi dell’organismo qualificato
L’organismo deve svolgere le attività di certificazione secondo le modalità previste dal regolamento europeo applicabile. Il decreto impone inoltre specifici obblighi organizzativi e documentali:
- mantenere la struttura, l’organizzazione, il personale e le risorse strumentali dichiarate, incluse le scelte relative a laboratori e consulenti esterni;
- sottoporre a preventiva approvazione di ACCREDIA ogni variazione rispetto alla documentazione agli atti;
- conservare per non meno di dieci anni gli atti dell’attività di certificazione, compresi i rapporti di prova;
- tenere tale documentazione a disposizione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di ANSFISA;
- comunicare al Ministero eventuali rifiuti, limitazioni, sospensioni o ritiri dei certificati di approvazione del prototipo, nonché ogni circostanza che incida sull’ambito e sulle condizioni di notifica, eventuali richieste delle autorità di vigilanza del mercato e, su richiesta, le attività svolte, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
Vigilanza, rinnovo e sanzioni
La vigilanza è affidata ad ACCREDIA, quale Ente Unico di Accreditamento, per verificare il permanere dei requisiti e la regolarità delle operazioni svolte. La notifica è collegata alla durata del certificato di accreditamento. Per il rinnovo, l’organismo deve presentare apposita domanda secondo il DD n. 37/2019, almeno due mesi prima della scadenza.
Il decreto prevede un articolato regime sanzionatorio e di controllo:
- diffida per i casi di minore gravità;
- sospensione dell’attività da 15 giorni a 6 mesi nei casi di maggiore gravità o in caso di precedente diffida;
- revoca nei casi di reiterate gravi violazioni;
- sospensione immediata se l’organismo perde i requisiti previsti dal DD n. 37/2019;
- obbligo di sospendere l’attività e di darne immediata comunicazione a MIT e ANSFISA in caso di sospensione o revoca del certificato di accreditamento da parte di ACCREDIA.
I provvedimenti di sospensione o revoca devono essere comunicati anche ad ACCREDIA, ad ANSFISA, all’ERA e, ove necessario, alla Commissione europea.
Durata ed efficacia del decreto
Il provvedimento ha efficacia dal 30 settembre 2026, giorno successivo alla scadenza della precedente qualifica disposta con DD n. 5 del 18 gennaio 2023. La validità termina il 29 settembre 2030, coincidente con la scadenza del certificato di accreditamento n. 00447 Products/Services/Processes rilasciato da ACCREDIA secondo lo schema UNI CEI EN/ISO/IEC 17065:2012.
Pubblicazione
Il decreto dispone la pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di ANSFISA.
Punti principali
Oggetto della qualifica
ITALCERTIFER S.p.A., con sede a Firenze e sede secondaria a Roma, è qualificata come organismo di certificazione (OC) dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) accreditati ai sensi del Reg. (UE) n. 779/2019, per entrambe le categorie: carri e veicoli diversi dai carri.
Base normativa e procedimento istruttorio
Il provvedimento richiama la disciplina europea e nazionale in materia ferroviaria, in particolare il Reg. (CE) n. 765/2008, il Reg. (UE) n. 779/2019, le direttive 2016/798 e 2016/797, i d.lgs. n. 50/2019 e n. 57/2019, nonché il DD n. 37 del 28 giugno 2019. La qualifica segue l’istanza presentata da ITALCERTIFER il 7 luglio 2026, l’integrazione documentale richiesta il 14 luglio 2026 e il successivo riscontro del 16 luglio 2026.
Obblighi dell’organismo qualificato
L’organismo deve operare secondo le modalità previste dal regolamento europeo, mantenere invariata la struttura organizzativa e le risorse dichiarate, e sottoporre ad approvazione preventiva di ACCREDIA eventuali variazioni. Deve inoltre conservare per almeno dieci anni gli atti relativi all’attività di certificazione, compresi i rapporti di prova, rendendoli disponibili a MIT e ANSFISA.
Vigilanza, rinnovo e provvedimenti sanzionatori
La vigilanza sull’attività è affidata ad ACCREDIA. La qualifica dura quanto il certificato di accreditamento ed è rinnovabile con domanda da presentarsi almeno due mesi prima della scadenza. Sono previste diffida, sospensione da 15 giorni a 6 mesi e revoca in caso di violazioni, oltre alla sospensione immediata se vengono meno i requisiti o se ACCREDIA sospende o revoca l’accreditamento di base.
Durata ed efficacia
Il decreto produce effetti dal 30 settembre 2026, in continuità con la precedente qualifica disposta con DD n. 5 del 18 gennaio 2023, e resta valido fino al 29 settembre 2030, data di scadenza del certificato di accreditamento n. 00447 rilasciato da ACCREDIA.
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