Decreto dirigenziale n. 90 del 22/07/2026
Qualifica della Società ITALCERTIFER S.p.A. con sede legale ed operativa in Piazza della Stazione, 45 – 51023 -Firenze e sede secondaria in Via Giovanni Giolitti 34 – Stazione Termini Edificio F – Roma, quale organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi ai sensi del Regolamento (UE) n.402/2013 con riferimento ai sottosistemi strutturali: Materiale Rotabile, CCS a bordo, CCS di terra, Infrastruttura, Energia ed ai sottosistemi funzionali: Esercizio e Gestione del traffico, Manutenzione, Applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci ed alla loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto qualifica ITALCERTIFER S.p.A. come organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi (Assessment Body - AsBo) ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013, per una serie di sottosistemi ferroviari strutturali e funzionali. L’atto disciplina inoltre le condizioni di esercizio della qualifica, i doveri di conservazione e comunicazione, il ruolo di vigilanza di ACCREDIA, le ipotesi di diffida/sospensione/revoca e la durata temporale della qualifica, collegata al certificato di accreditamento.
Qualifica di ITALCERTIFER S.p.A. quale organismo AsBo ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013
Qualifica di ITALCERTIFER S.p.A. quale organismo AsBo ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013
Il decreto della Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie qualifica ITALCERTIFER S.p.A. come organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi (Assessment Body - AsBo) nell’ambito del Regolamento (UE) n. 402/2013. L’atto si inserisce nel quadro della disciplina europea e nazionale sulla sicurezza ferroviaria e sull’interoperabilità del sistema ferroviario, richiamando il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, il DD n. 37 del 28/6/2019 e la convenzione MIT-ACCREDIA vigente.
Base normativa e presupposti istruttori
Nel preambolo vengono richiamati, tra gli altri:
- il Regolamento (CE) n. 765/2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato;
- il Regolamento (CE) n. 402/2013 sul metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi;
- il Regolamento (UE) 2016/796 sull’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA);
- le direttive 2016/798 e 2016/797;
- i decreti legislativi 14 maggio 2019, n. 50 e n. 57;
- il DD n. 37 del 28/6/2019 sulle modalità di qualifica degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di valutazione del procedimento di analisi dei rischi in ambito ferroviario.
Sono inoltre richiamate le convenzioni MIT-ACCREDIA del 1 luglio 2019 e del 18 settembre 2024, nonché le comunicazioni e le delibere di ACCREDIA riferite all’istruttoria, inclusa la richiesta integrativa e la documentazione successivamente prodotta da ITALCERTIFER S.p.A. Il decreto dà atto della completezza della documentazione e della sua conformità al DD n. 37/2019.
Oggetto e ambito della qualifica
ITALCERTIFER S.p.A., con sede legale e operativa in Piazza della Stazione 45, Firenze, e sede secondaria in Via Giovanni Giolitti 34, Stazione Termini, Edificio F, Roma, viene qualificata quale AsBo per:
- infrastrutture;
- energia;
- controllo-comando e segnalamento di terra;
- controllo-comando e segnalamento di bordo;
- materiale rotabile;
- esercizio e gestione del traffico;
- manutenzione;
- applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci;
- integrazione in sicurezza dei sottosistemi nel sistema ferroviario.
Regole di esercizio dell’attività
L’articolo 2 stabilisce che le attività connesse alla qualifica devono essere svolte secondo il Regolamento (UE) n. 402/2013. L’organismo deve mantenere invariata, salvo approvazione preventiva di ACCREDIA, la struttura organizzativa, il personale, le risorse strumentali e le scelte relative a laboratori e consulenti esterni indicate nella documentazione istruttoria.
È previsto inoltre che:
- gli atti relativi all’attività di certificazione, compresi i rapporti di prova, siano conservati per almeno dieci anni;
- tale documentazione resti a disposizione del MIT e di ANSFISA;
- l’organismo comunichi al MIT specifici eventi rilevanti, tra cui rifiuti, limitazioni, sospensioni o ritiri dei certificati di approvazione del prototipo, circostanze incidenti sull’ambito o sulle condizioni di notifica, richieste di informazioni da autorità di vigilanza del mercato e, su richiesta, le attività svolte anche transfrontaliere o in subappalto.
Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano il decreto legislativo n. 50/2019, la direttiva 2016/798/UE, il Regolamento (UE) n. 402/2013 e gli ulteriori provvedimenti del MIT.
Vigilanza, durata e rinnovo
La vigilanza sull’attività dell’organismo è affidata ad ACCREDIA, quale Ente unico di accreditamento, al fine di verificare la permanenza dei requisiti e la regolarità delle operazioni svolte. La qualifica ha validità collegata a quella del certificato di accreditamento.
Il decreto precisa che la qualifica decorre dal 30/09/2026, giorno successivo alla scadenza della precedente qualifica di cui al decreto direttoriale n. 040 del 22/05/2023, e dura fino al 29/09/2030, data di scadenza del certificato di accreditamento n. 00447 Inspection rilasciato da Accredia secondo lo schema UNI CEI EN/ISO/IEC 17020:2012. Per il rinnovo, l’istanza deve essere presentata almeno due mesi prima della scadenza, con le modalità previste dal DD n. 37 del 28/6/2019.
Regime sanzionatorio e conseguenze della perdita dei requisiti
L’articolo 4 disciplina le ipotesi di intervento in caso di irregolarità:
- diffida, per i casi di minore gravità;
- sospensione dell’attività da 15 giorni a 6 mesi, per i casi più gravi o quando sia già stata inflitta la diffida;
- revoca, nei casi di reiterate gravi violazioni.
La sospensione viene ritirata alla scadenza del termine, se risultano rimosse le irregolarità o le carenze. La qualifica è revocata anche se l’organismo non ottempera, nei tempi e modi indicati, al provvedimento di sospensione. È prevista la sospensione immediata se l’organismo perde i requisiti richiesti dal Reg. (UE) n. 402/2013.
Se ACCREDIA sospende o revoca il certificato di accreditamento posto a base della qualifica, l’organismo deve sospendere immediatamente l’attività di certificazione e informare senza indugio MIT e ANSFISA. I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati all’organismo, ad ACCREDIA, ad ANSFISA, all’ERA e, se necessario, alla Commissione europea.
Pubblicazione
Il provvedimento dispone la pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di ANSFISA.
Punti principali
Qualifica rilasciata a ITALCERTIFER S.p.A.
La Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie qualifica ITALCERTIFER S.p.A., con sede a Firenze e sede secondaria a Roma, come organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi (AsBo) ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013.
Ambito della qualifica
La qualifica riguarda i sottosistemi strutturali infrastrutture, energia, controllo-comando e segnalamento di terra e di bordo, materiale rotabile, nonché i sottosistemi funzionali esercizio e gestione del traffico, manutenzione e applicazioni telematiche per passeggeri e trasporto merci, inclusa la loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario.
Obblighi dell’organismo qualificato
L’organismo deve operare secondo il Regolamento (UE) n. 402/2013, mantenere struttura, organizzazione, personale e risorse dichiarate, e sottoporre ad approvazione preventiva di ACCREDIA eventuali variazioni. Deve conservare gli atti e i rapporti di prova per almeno dieci anni e metterli a disposizione di MIT e ANSFISA.
Comunicazioni obbligatorie e vigilanza
ITALCERTIFER deve comunicare al MIT i rifiuti, limitazioni, sospensioni o ritiri dei certificati di approvazione del prototipo, ogni circostanza che incida sull’ambito o sulle condizioni di notifica, eventuali richieste delle autorità di vigilanza del mercato e, su richiesta, le attività svolte anche transfrontaliere o in subappalto. La vigilanza è demandata ad ACCREDIA.
Durata della qualifica e rinnovo
La qualifica ha durata connessa alla validità del certificato di accreditamento e decorre dal 30 settembre 2026 fino al 29 settembre 2030, in coerenza con la scadenza del certificato di accreditamento n. 00447 Inspection rilasciato da Accredia. Per il rinnovo l’istanza va presentata almeno due mesi prima della scadenza secondo il DD n. 37 del 28/6/2019.
Diffida, sospensione e revoca
In caso di difformità dalle disposizioni vigenti, l’organismo può essere diffidato nei casi minori, sospeso da 15 giorni a 6 mesi nei casi più gravi o se già diffidato, e revocato in caso di reiterate gravi violazioni o mancato rispetto del provvedimento di sospensione. La qualifica è inoltre sospesa immediatamente se l’organismo perde i requisiti previsti dal Reg. (UE) n. 402/2013 o se ACCREDIA sospende o revoca il certificato di accreditamento.
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