Regolamento (UE) 2026/1791
Regolamento (UE) 2026/1791 della Commissione, del 23 luglio 2026, che modifica e rettifica il regolamento (UE) 2017/1151 per quanto riguarda le procedure di omologazione in relazione alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri relativamente alle ultime date di immatricolazione dei veicoli Euro 6 e a taluni requisiti tecnici specifici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna e corregge il quadro tecnico del regolamento (UE) 2017/1151, per allinearlo al regolamento (UE) 2024/1257 e a specifici regolamenti ONU richiamati. Le principali novità riguardano le ultime date di immatricolazione dei veicoli Euro 6, l’adeguamento delle prove e delle definizioni tecniche per veicoli a idrogeno, PEMS e OBD, nonché chiarimenti sulla misurazione della potenza dei gruppi motopropulsori elettrici. Sono inoltre rettificati alcuni errori materiali negli allegati tecnici del regolamento originario.
Modifica e rettifica del regolamento (UE) 2017/1151 in materia di omologazione antinquinamento dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri, con aggiornamenti su date finali di immatricolazione Euro 6 e su taluni requisiti tecnici.
Ambito di applicazione
Si applica alle procedure tecniche di omologazione dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri disciplinate dal regolamento (UE) 2017/1151, in particolare agli allegati I, IIIA e XX di tale regolamento. Incide sui costruttori e sulle autorità nazionali competenti per l’omologazione e l’immatricolazione dei veicoli nuovi, con particolare riferimento ai veicoli Euro 6, ai veicoli alimentati a idrogeno, ai sistemi PEMS/OBD e ai gruppi motopropulsori elettrici. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è testo rilevante ai fini del SEE; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica e rettifica del regolamento (UE) 2017/1151 per l’omologazione dei veicoli leggeri
Il regolamento della Commissione del 23 luglio 2026 interviene sul regolamento (UE) 2017/1151, che contiene le disposizioni tecniche di attuazione del regolamento (CE) n. 715/2007 in materia di emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri. La finalità dichiarata è duplice: da un lato, aggiornare il quadro tecnico alla luce del regolamento (UE) 2024/1257 e delle scadenze connesse ai veicoli Euro 6; dall’altro, allineare e correggere alcune prescrizioni per garantire coerenza con i regolamenti ONU n. 154 e n. 168 e con le prassi armonizzate a livello mondiale.
Ambito e finalità dell’intervento
L’intervento riguarda il sistema di omologazione antinquinamento dei veicoli leggeri, incidendo su allegati tecnici già esistenti del regolamento (UE) 2017/1151. Il testo non istituisce un nuovo regime, ma modifica e rettifica regole tecniche in materia di prove, certificazioni e riferimenti normativi, con effetti operativi per costruttori e autorità di omologazione e immatricolazione.
Aggiornamento delle date finali di immatricolazione per i veicoli Euro 6
Una delle modifiche centrali consiste nell’aggiornamento, nell’allegato I, appendice 6, tabella 1, delle ultime date di immatricolazione per varie configurazioni di veicoli Euro 6e-bis, Euro 6-2 ed Euro 6e-bis-FCM. Le date variano in funzione della categoria e della tipologia di veicolo:
- per taluni veicoli M1 e N1 figurano, tra le altre, le date del 28 novembre 2027 e del 31 dicembre 2027;
- per altre combinazioni M2 e N2 sono previste date come il 28 maggio 2029, il 30 giugno 2031 e il 31 dicembre 2027;
- per i veicoli SVM di piccole e piccolissime serie sono riportate scadenze specifiche, tra cui il 30 giugno 2030 e il 30 giugno 2031. Le note introdotte chiariscono che le categorie M1/N1 e M2/N2 interessate comprendono veicoli fabbricati da costruttori di piccole serie e di piccolissime serie ai sensi dell’articolo 3, punti 48 e 49, del regolamento (UE) 2024/1257.
Veicoli a idrogeno, CO2 e consumo di carburante
Nell’allegato I viene precisato che, quando il veicolo funziona a idrogeno, deve essere determinato soltanto il consumo di carburante e non è necessaria la misurazione delle emissioni di CO2. La modifica mira a rendere più chiara l’applicazione delle prove e a evitare dubbi interpretativi per le procedure di omologazione dei veicoli alimentati a idrogeno.
Allineamento alle norme ONU n. 154 e n. 168
Il regolamento rafforza l’allineamento con le norme armonizzate a livello mondiale. Per i veicoli leggeri, il rinvio al regolamento ONU n. 154 viene utilizzato per le prove relative alle emissioni evaporative e alla diagnostica di bordo; in tale prospettiva sono soppressi i punti 4.6 e 4.7 dell’allegato I, che contenevano prescrizioni sulla conformità della produzione.
Per i sistemi PEMS e le prove in condizioni reali, l’allegato IIIA viene modificato per stabilire che:
- le prove PEMS non sono necessarie per ogni singolo tipo di veicolo per quanto riguarda le emissioni;
- il costruttore può raggruppare più tipi di veicolo in una "famiglia per le prove PEMS";
- i riferimenti a "sistema portatile di misurazione delle emissioni" o "PEMS" devono essere letti alla luce dell’allegato 4 del regolamento ONU n. 168.
Correzione della deriva e calcoli di emissione nell’allegato IIIA
Nell’appendice 7 dell’allegato IIIA sono aggiornate le regole di calcolo:
- la correzione della deriva deve essere effettuata conformemente all’allegato 7, punto 5.0, del regolamento ONU n. 168;
- il metodo di calcolo basato sulla portata massica dell’aria e sul rapporto aria/carburante rinvia all’allegato 7, punto 7.3, del regolamento ONU n. 168;
- il testo sulle emissioni massiche istantanee viene riscritto in modo più dettagliato, specificando che i valori vanno determinati moltiplicando la concentrazione istantanea dell’inquinante per la portata massica dei gas di scarico, con applicazione delle correzioni secco/umido quando necessario e con mantenimento dei valori negativi nelle valutazioni successive.
Misurazione della potenza dei gruppi motopropulsori elettrici
Con la modifica dell’allegato XX, il regolamento chiarisce che le prescrizioni ivi contenute riguardano sia la misurazione della potenza netta del motore sia, per i gruppi motopropulsori elettrici, la potenza netta e la potenza massima su 30 minuti. Per i gruppi costituiti da regolatori e motori elettrici utilizzati come unica modalità di propulsione solo per una parte del tempo, si applicano cumulativamente le prescrizioni relative a entrambe le misurazioni. La finalità è rendere inequivoco il perimetro applicativo della prova.
Rettifiche materiali e coerenza testuale
L’allegato II contiene rettifiche puntuali di errori materiali negli allegati I e IIIA. Tra queste figurano la sostituzione di una formula nell’allegato I, la correzione di un’equazione nell’appendice 9 dell’allegato IIIA, l’indicazione che il numero minimo di serie di dati con accelerazione ai > 0,1 m/s2 deve essere almeno 100 per ciascun gruppo di velocità, e la correzione di un valore numerico da 31,365 a 31,635. Si tratta di interventi di natura tecnica, destinati a garantire precisione applicativa e coerenza interna del testo.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati tecnici del regolamento (UE) 2017/1151
L’articolo 1 dispone che gli allegati I, IIIA e XX del regolamento (UE) 2017/1151 siano modificati secondo l’allegato I del nuovo regolamento. Le modifiche recepiscono aggiornamenti tecnici e di allineamento con i regolamenti ONU n. 154 e n. 168 e con il regolamento (UE) 2024/1257.
Rettifica di errori materiali e riferimenti tecnici
L’articolo 2 prevede la rettifica degli allegati I e IIIA del regolamento (UE) 2017/1151 secondo l’allegato II. Le rettifiche riguardano formule, valori numerici e riferimenti testuali, per garantire coerenza interna e allineamento con le norme ONU richiamate.
Date di immatricolazione dei veicoli Euro 6
Nell’allegato I, appendice 6, tabella 1, sono aggiornate le ultime date di immatricolazione per diverse famiglie di veicoli Euro 6e-bis, Euro 6-2 ed Euro 6e-bis-FCM, inclusi veicoli M1, N1, M2, N2 e le versioni SVM. Tra le date riportate figurano, a seconda dei casi, il 28 novembre 2027, il 28 maggio 2029, il 30 giugno 2030, il 31 dicembre 2027 e il 30 giugno 2031.
Adeguamento delle prove per veicoli a idrogeno e CO2
Nell’allegato I, punto 2.4.1 e figura I.2.4, viene precisato che per i veicoli alimentati a idrogeno deve essere determinato unicamente il consumo di carburante e non è necessaria la misurazione delle emissioni di CO2. Sono aggiunte note esplicative alla tabella.
Soppressione di requisiti precedenti su conformità di produzione
Nell’allegato I sono soppressi i punti 4.6 e 4.7, eliminando le relative prescrizioni sulla conformità della produzione nei casi richiamati dal regolamento modificato.
Allineamento delle procedure PEMS e OBD al regolamento ONU n. 168
Nell’allegato IIIA, il punto 3.3 è riscritto per chiarire che le prove PEMS non sono richieste per ogni singolo tipo di veicolo per quanto riguarda le emissioni e che il costruttore può raggruppare più tipi in una famiglia di prove PEMS da convalidare. L’appendice 1 rinvia integralmente alle prescrizioni dell’allegato 4 del regolamento ONU n. 168 per ogni riferimento a PEMS.
Correzione della deriva, calcolo della portata e emissioni istantanee
Nell’appendice 7 dell’allegato IIIA, la correzione della deriva deve essere calcolata secondo l’allegato 7, punto 5.0, del regolamento ONU n. 168, e la portata massica istantanea può essere calcolata secondo il punto 7.3 del medesimo regolamento. È inoltre sostituito il testo introduttivo del punto 8 sulle emissioni massiche istantanee, con indicazioni più dettagliate su concentrazioni, correzione secco/umido, valori negativi e parametri da includere nel calcolo.
Misurazione della potenza dei gruppi motopropulsori elettrici
Nell’allegato XX, punto 1, è chiarito che le prescrizioni riguardano la misurazione della potenza netta del motore e, per i gruppi motopropulsori elettrici, anche della potenza netta e della potenza massima su 30 minuti. Per i gruppi composti da regolatori e motori elettrici usati come unica modalità di propulsione solo per parte del tempo, si applicano entrambe le serie di prescrizioni.
Rettifiche numeriche e testuali
Nell’allegato II sono corretti vari errori: nell’allegato I, punto 3.5.2.2, la formula è sostituita da "E) = |(V2-V1)|/V1"; nell’allegato IIIA, appendice 9, è rettificata una delle equazioni al punto 3.1.2, è precisato che il numero di serie di dati con accelerazione ai > 0,1 m/s2 deve essere almeno 100 per ciascun gruppo di velocità e, al punto 4.1.1, il valore "31,365" è corretto in "31,635".
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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