Sentenza n. 904/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ferrara n. 46/2025 depositata e resa pubblica il 04.03.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ferrara n. 46/2025, passata in giudicato, relativa all'attribuzione del beneficio della Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario Carta docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ferrara n. 46/2025, depositata il 4 marzo 2025 e divenuta definitiva, come attestato dalla cancelleria il 15 gennaio 2026. La sentenza era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente e non si è costituita nel giudizio di ottemperanza. Il ricorrente ha inoltre richiesto la condanna al pagamento di una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso quanto all'obbligo di esecuzione e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Ferrara, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora, poiché il beneficio riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario non consiste nel pagamento di una somma di denaro, ma nell'attribuzione di una carta utilizzabile per determinati acquisti di aggiornamento professionale; inoltre, le somme non utilizzate nell'anno scolastico possono essere rese disponibili nell'anno successivo, sicché il ritardo non determina un pregiudizio apprezzabile. In caso di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta, su istanza di parte, il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o un funzionario delegato, da attivare entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 600 euro oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione a favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è applicata per l'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, prevedendo anche misure sostitutive mediante commissario ad acta.
art. 30, comma 4, c.p.a.
Il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione delle sentenze di condanna nei confronti delle amministrazioni è richiamato nella vicenda, attraverso la notificazione della sentenza ai fini della sua decorrenza.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza, l'accertata definitività della sentenza e la persistente inerzia dell'Amministrazione legittimano il giudice a ordinare all'Amministrazione soccombente di eseguire le statuizioni del giudicato entro un termine assegnato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
- In caso di ulteriore inadempimento rispetto all'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte entro un termine prefissato e con poteri sostitutivi.
- La penalità di mora non deve essere riconosciuta quando l'obbligazione oggetto del giudicato consiste nell'attribuzione di un beneficio non monetario e, per le sue caratteristiche, il ritardo nell'erogazione non determina un pregiudizio concreto, anche perché le risorse possono essere utilizzate successivamente.
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