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Regolamento

R.R. Liguria 3/2011

Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua.

Normativa regionaleR.R. Liguria 3/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina in Liguria le fasce di tutela e di inedificabilità lungo il reticolo idrografico regionale, gli interventi ammessi e vietati negli alvei e nelle fasce di rispetto, la tutela naturalistica e le procedure autorizzative di polizia idraulica. Prevede transitori per interventi già assentiti e coordina la disciplina con i piani di bacino e con le autorità di bacino competenti.

Tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua in Liguria

Tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua

Il regolamento della Regione Liguria disciplina le aree di pertinenza dei corsi d’acqua, in coerenza con la normativa statale in materia ambientale e di polizia idraulica e con i piani di bacino. L’obiettivo è coniugare sicurezza idraulica, tutela ambientale, salvaguardia della biodiversità e uniformità applicativa sul territorio regionale.

Ambito di applicazione e definizioni

La disciplina si applica al reticolo idrografico regionale e alle relative pertinenze. Restano esclusi dal reticolo i canali di irrigazione, di alimentazione di mulini o altre attività, i canali di drenaggio urbano, le fognature e simili.

Il regolamento distingue il reticolo in:

  • primo livello, con bacino sotteso superiore a 1 km²;
  • secondo livello, con bacino tra 1 e 0,25 km²;
  • terzo livello, con bacino tra 0,25 e 0,1 km²;
  • reticolo minuto, comprensivo dei corsi d’acqua non ricompresi nei livelli precedenti.

Sono inoltre definite le aree a valenza naturalistica, il centro urbano, l’arginatura, la sponda o difesa spondale, gli scavi e movimentazioni di terreno, le tombinature e coperture.

Fasce di tutela e fasce di inedificabilità

Per garantire tutela ambientale, accesso ai corsi d’acqua, manutenzione degli alvei e attività di protezione civile sono istituite fasce di tutela, misurate secondo il ciglio di sponda, le opere di protezione o il piede esterno delle arginature, a seconda dei casi.

È prevista una fascia di inedificabilità assoluta:

  • di 10 metri per i corsi d’acqua del reticolo di primo, secondo e terzo livello;
  • di 3 metri dai limiti dell’alveo per il reticolo minuto.

Nella fascia di 3 metri sono vietati anche gli scavi, le piantagioni di alberi e siepi e le movimentazioni di terreno superiori a 50 cm, salvo interventi di ripristino della vegetazione adeguatamente documentati e compatibili con la stabilità delle sponde e la manutenzione.

Interventi ammessi e limiti nelle fasce di rispetto

Nella fascia di inedificabilità assoluta non sono ammessi interventi di nuova edificazione. Sono tuttavia consentiti, entro i limiti della ristrutturazione edilizia e senza pregiudizio per manutenzione e sicurezza idraulica, alcuni interventi sul patrimonio esistente, tra cui modesti ampliamenti igienico-sanitari e tecnologici, frazionamenti interni, mutamenti di destinazione d’uso, recupero dei sottotetti, sopraelevazioni non qualificabili come nuova costruzione, manufatti amovibili, balconi, sbalzi e tubazioni di servizio.

Sono esclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e quelli pertinenziali con sedime distinto, salvo impianti tecnologici o simili. È invece ammessa la sostituzione edilizia con ricostruzione fuori dalle fasce, nel rispetto della pericolosità idraulica dei piani di bacino.

Per strade di interesse pubblico può essere rilasciata autorizzazione provinciale, purché non sia compromessa la sicurezza delle opere idrauliche, la manutenzione e la sistemazione definitiva del corso d’acqua.

Misure per la naturalità e la biodiversità

Il regolamento impone indirizzi di tutela della naturalità, soprattutto nei tratti inseriti in aree SIC, ZPS, aree protette e nella rete ecologica degli ambienti acquatici. Le manutenzioni idrauliche non devono arrecare danno alle specie di interesse conservazionistico; gli interventi devono mantenere continuità del corso d’acqua, diversità ambientale, complessità morfologica e vegetazione riparia.

Le trasformazioni morfologiche devono favorire la rinaturalizzazione e, ove possibile, il deflusso a cielo aperto. Gli interventi di sistemazione idraulica devono perseguire anche la riqualificazione ambientale e, ove possibile, usare tecniche di ingegneria naturalistica a basso impatto.

Le aree demaniali connesse al corso d’acqua devono essere conservate e valorizzate anche tramite parchi, aree protette e interventi di ripristino e recupero ambientale.

Interventi vietati o fortemente limitati negli alvei

Negli alvei sono vietati interventi che ostacolino il deflusso di piena, interferiscano con la messa in sicurezza prevista dai piani di bacino o comportino depositi di materiali, nonché restringimenti o rettificazioni degli alvei, plateazioni o impermeabilizzazioni continue del fondo e reinalveazioni o deviazioni, salvo specifiche eccezioni legate a progetti organici di messa in sicurezza o a corsi d’acqua artificiali o di reticolo minuto.

Tutti gli interventi interferenti con l’alveo devono essere dimensionati per la piena con tempo di ritorno duecentennale, con adeguato franco secondo i criteri dei piani di bacino. Restano ferme le norme delle Autorità di bacino sulla movimentazione e asportazione dei sedimenti.

Tombinature e coperture

Sui corsi d’acqua del reticolo regionale, escluso il reticolo minuto, tombinature e coperture non sono ammesse, né è ammessa l’estensione di quelle esistenti, salvo deroghe provinciali per sicurezza pubblica o per progetti organici di messa in sicurezza in contesti urbani consolidati senza soluzioni alternative.

Sono consentite tombinature provvisorie in fasi transitorie o emergenze. Le opere ammesse devono garantire il deflusso della piena duecentennale, avere sezioni minime ispezionabili e manutenibili, e prevedere pulizia almeno due volte l’anno, oltre a dispositivi di intercettazione dei materiali e, se necessario, vasche di sedimentazione. Le opere esistenti insufficienti devono essere adeguate in occasione del rinnovo delle concessioni o di accertamenti di polizia idraulica.

Procedura autorizzativa e semplificazione

Le Province rilasciano le autorizzazioni idrauliche per gli interventi sul reticolo regionale secondo il R.D. 523/1904 e i piani di bacino. Le istanze sono presentate agli uffici provinciali; per le opere di sistemazione idraulica, il tramite è il Comune competente.

Per gli interventi nel reticolo diverso da quello di primo livello può essere applicata una procedura semplificata: l’istanza, corredata da attestazioni e documentazione tecnica, si intende accolta se la Provincia non provvede entro 60 giorni, salvo richiesta di integrazioni o rigetto motivato. La procedura richiede però atti provinciali che ne definiscano tipologie e requisiti tecnici. La Giunta regionale può dettare criteri applicativi uniformi.

Regime transitorio, rapporti con altri piani e coordinamento finale

Il regolamento sostituisce la disciplina locale delle distanze ex art. 96, comma 1, lett. f), R.D. 523/1904. Dalla sua entrata in vigore non sono assentibili o realizzabili interventi in contrasto, salvo che per interventi già muniti di titolo edilizio o già autorizzati/pianificati, con termini di avvio e ultimazione dei lavori previsti dal regolamento.

Sono fatti salvi i rapporti con i piani di bacino e con le Autorità di bacino regionali, interregionali e nazionali, applicandosi la disciplina più restrittiva. La Giunta regionale può emanare indirizzi applicativi e modificare gli allegati tecnici.

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