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Legge

L.R. Liguria 3/2011

Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua.

Normativa regionaleL.R. Liguria 3/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento ligure disciplina le aree di pertinenza del reticolo idrografico regionale, fissando fasce di tutela e inedificabilità, divieti e limiti per scavi, tombinature, interventi edilizi e sistemazioni idrauliche, nonché indirizzi per biodiversità e semplificazione autorizzativa provinciale. Dal 7 aprile 2016 opera il regime transitorio del regolamento regionale 1/2016, che rende inapplicabili gli interventi contrari alla nuova disciplina, salvi quelli già autorizzati o muniti di titolo, se avviati entro i termini previsti.

Tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua

Tutela delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua

Il regolamento disciplina, per la Regione Liguria, l’uso del suolo e gli interventi nelle aree di pertinenza dei corsi d’acqua del reticolo idrografico regionale, in raccordo con la normativa statale sulla polizia idraulica e con i piani di bacino. La disciplina mira a coniugare sicurezza idraulica, manutenzione degli alvei e tutela ambientale.

Ambito di applicazione e definizioni

Il regolamento si applica al reticolo idrografico regionale e alle relative pertinenze. Sono esclusi dal reticolo, tra gli altri, i canali di irrigazione, i canali al servizio di mulini o altre attività, i canali di drenaggio urbano e le fognature.

Ai fini applicativi, il reticolo è articolato in:

  • primo livello: corsi d’acqua con bacino sotteso superiore a 1 km²;
  • secondo livello: bacino tra 1 e 0,25 km²;
  • terzo livello: bacino tra 0,25 e 0,1 km²;
  • reticolo minuto: aste non rientranti nei livelli precedenti.

Sono inoltre definite le aree a valenza naturalistica, il centro urbano, le nozioni di arginatura, sponda, scavi, movimentazioni del terreno, tombinature e coperture.

Fasce di tutela e fascia di inedificabilità

Per garantire la tutela ambientale e l’accesso ai fini di manutenzione e protezione civile, sono istituite fasce di tutela misurate, a seconda dei casi:

  • dal ciglio di sponda, dal ciglio o piede delle opere di protezione e dal limite demaniale;
  • dal piede esterno dell’argine nei tratti messi in sicurezza per la piena duecentennale;
  • dall’intersezione del livello di piena duecentennale con la superficie topografica negli alvei incassati.

Nelle fasce relative ai corsi d’acqua del reticolo di primo, secondo e terzo livello vige una fascia di inedificabilità assoluta di 10 metri; per il reticolo minuto la fascia è di 3 metri dal limite dell’alveo.

La fascia di rispetto in cui sono vietati gli scavi coincide con tali distanze. Nella fascia dei 3 metri sono vietate anche piantagioni di alberi e siepi e movimentazioni di terreno superiori a 50 cm, salvo ripristini della vegetazione tecnicamente compatibili con la stabilità delle sponde e la manutenzione.

Interventi edilizi ammessi e deroghe

Nella fascia di inedificabilità assoluta non sono ammessi interventi di nuova edificazione. Sono tuttavia consentiti, sul patrimonio edilizio esistente, interventi non eccedenti la ristrutturazione edilizia che non pregiudichino manutenzione e sicurezza idraulica, tra cui modesti ampliamenti igienico-sanitari o tecnologici, frazionamenti interni, cambi di destinazione d’uso, recupero dei sottotetti, sopraelevazioni non qualificabili come nuova costruzione, opere amovibili come recinzioni e cancelli, balconi e posa di tubi o condotte di servizio.

Sono esclusi demolizione con ricostruzione e pertinenze con sedime distinto dal fabbricato, salvo impianti tecnologici o similari. È invece consentita la sostituzione edilizia con ricostruzione fuori dalle fasce di tutela, nel rispetto della pericolosità idraulica dei piani di bacino.

La Provincia può autorizzare strade di interesse pubblico, se non interferiscono con le opere di protezione, con la manutenzione e con la futura sistemazione del corso d’acqua. Può inoltre autorizzare, in contesti urbani consolidati e nell’ambito di progetti idraulici complessivi, la ricostruzione anche non fedele di volumi demoliti in fregio al corso d’acqua, a distanze inferiori a quelle ordinarie, se ricorrono specifiche condizioni di messa in sicurezza, necessità della demolizione, localizzazione in insediamenti produttivi e cessione gratuita delle aree necessarie agli interventi idraulici.

Tutela della naturalità e della biodiversità

Il regolamento impone indirizzi generali per la conservazione della naturalità e della biodiversità, in particolare nei tratti ricadenti in aree a valenza naturalistica. Gli interventi di manutenzione e sistemazione idraulica devono evitare danni o disturbo alle specie di interesse conservazionistico, mantenere continuità del corso d’acqua, diversità ambientale e complessità morfologica, e favorire il recupero di condizioni di naturalità e rinaturalizzazione.

La progettazione deve, per quanto possibile, impiegare tecniche di ingegneria naturalistica e basso impatto ambientale. Deve essere promossa e mantenuta la vegetazione riparia autoctona; i tagli di alberi sono ammessi solo se necessari per il deflusso o per esemplari in cattivo stato, mentre il taglio della vegetazione in alveo deve restare selettivo e limitato a esigenze di funzionalità idraulica e sicurezza.

Le aree demaniali connesse al corso d’acqua devono essere conservate e valorizzate anche mediante interventi di recupero ambientale e la realizzazione di parchi o aree protette.

Interventi negli alvei dei corsi d’acqua

Negli alvei sono vietati gli interventi che ostacolino il deflusso delle piene, interferiscano con la messa in sicurezza prevista dai piani di bacino o precludano la rimozione delle cause di rischio, nonché il deposito di materiali. Sono inoltre vietati restringimenti e rettificazioni dell’alveo, plateazioni o impermeabilizzazioni continue del fondo alveo e reinalveazioni o deviazioni, salvo i casi espressamente consentiti per la messa in sicurezza del corso d’acqua o per specifiche tipologie di corsi d’acqua naturali o artificiali.

Per gli interventi di reinalveazione connessi a grandi abbancamenti di materiale litoide o discariche, il regolamento richiede la previsione nei piani di settore e la dimostrazione della funzionalità idraulica, del deflusso della piena duecentennale e della possibilità di mantenere il tracciato a cielo libero.

Tutti gli interventi interferenti con l’alveo devono essere dimensionati con adeguato franco rispetto alla portata con tempo di ritorno duecentennale. Sono richiamati appositi allegati tecnici per gli studi idraulici e i franchi minimi. Restano ferme le disposizioni delle Autorità di bacino in materia di movimentazione e asportazione dei sedimenti.

Tombinature e coperture

Sui corsi d’acqua del reticolo regionale, salvo il reticolo minuto, tombinature e coperture non sono ammesse, né può esserne estesa la lunghezza, salvo autorizzazione provinciale per rimuovere situazioni di pericolo e tutelare la pubblica incolumità. In contesti urbani consolidati possono essere consentite se inserite in progetti organici di sistemazione idraulica e se non esistono soluzioni alternative.

Sono ammesse tombinature provvisorie nelle fasi costruttive o di emergenza. Le opere consentite devono comunque garantire il deflusso della piena duecentennale con franco di sicurezza e sezioni minime idonee all’ispezione e alla manutenzione. Il regolamento prescrive anche pulizia periodica, almeno due volte l’anno, e opere di intercettazione dei materiali o vasche di sedimentazione a monte.

Per le opere esistenti insufficienti rispetto ai valori richiesti, l’adeguamento va previsto in sede di rinnovo delle concessioni o a seguito di accertamenti di polizia idraulica, anche gradualmente se vi sono vincoli urbanistici o impossibilità di intervento immediato.

Procedimento autorizzatorio e semplificazione

Le Province rilasciano le autorizzazioni idrauliche per gli interventi ricadenti nel reticolo idrografico regionale, applicando il R.D. 523/1904 e gli eventuali principi dei piani di bacino. Le istanze sono presentate ai competenti uffici provinciali; per opere di sistemazione idraulica, l’istanza passa tramite il Comune territorialmente competente.

Per gli interventi sul reticolo diverso da quello di primo livello, le Province possono introdurre una procedura semplificata basata su istanza con attestazioni e asseverazioni tecniche, richiesta di integrazioni o rigetto motivato, e silenzio-assenso dopo 60 giorni. La procedura richiede però un atto provinciale che individui le tipologie di interventi e i requisiti tecnici/documentali. La Giunta regionale può dettare criteri uniformi di attuazione.

Regime transitorio e rapporti con la pianificazione di bacino

Dal 7 aprile 2016, per effetto del regolamento regionale 1/2016 richiamato nel testo consolidato, si applica il relativo regime transitorio: non sono assentibili o realizzabili interventi in contrasto con la nuova disciplina, salvi quelli già dotati di titolo edilizio o già autorizzati secondo la normativa previgente, purché i lavori siano iniziati entro un anno; in alcune ipotesi è richiesto anche il completamento entro tre anni dall’avvio.

Il regolamento vale come disciplina locale delle distanze ex art. 96, comma 1, lett. f), R.D. 523/1904 e sostituisce le analoghe discipline locali precedenti. Nei territori di competenza delle Autorità di bacino liguri restano ferme, se più restrittive, le disposizioni dei piani di bacino e della disciplina transitoria regionale sulla difesa del suolo; per il bacino del Magra e per il bacino del Po si salvano le norme pianificatorie più restrittive, con specifici richiami alla fascia di riassetto fluviale e alla fascia B di progetto.

La Giunta regionale può approvare indirizzi applicativi e modificare gli allegati tecnici se necessario.

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