Sentenza del 05/02/2021 n. 711 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Società di capitali a ristretta base sociale - Accertamento -Utili extra contabili attribuiti ai soci - Legittimità - Imposte ipotizzabili a carico della società - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IRPEF 2012 per euro 323.541, derivante dall'accertamento di maggior reddito (euro 1.158.306) riconducibile alla società partecipata XXXXXXX s.r.l. in liquidazione. La ricorrente contestava: 1) la mancata deduzione/previo scomputo delle imposte societarie dalla quota di utili attribuita al socio; 2) la presunzione di attribuzione pro quota non avrebbe dovuto operare perché la ricorrente era entrata nella compagine societaria il 26.11.2012 e non avrebbe potuto partecipare alla gestione; 3) un errore materiale nella sentenza di primo grado relativamente all'indicazione della società (sostiene che si trattava di diversa forma societaria). In primo grado la CTP di Roma aveva ridotto la percentuale applicabile ai sensi dell'art.47 TUIR al 49,72% (invece del 90%) ma aveva comunque confermato l'accertamento pro quota nei confronti della ricorrente.
La decisione
La CTR ha respinto l'appello della contribuente e confermato la decisione di primo grado nella parte sostanziale. Sul primo motivo (scomputo delle imposte societarie dalla quota del socio) il motivo è stato ritenuto nuovo e dunque inammissibile; inoltre, la Corte ha seguito l'orientamento della Cassazione (ex Cass. 16885/2003) secondo cui, trattandosi di ricavi extracontabili, la quota attribuita al socio non può essere considerata al netto delle imposte che la società dovrebbe teoricamente pagare. Sul secondo motivo la CTR ha confermato la presunzione juris tantum di attribuzione degli utili ai soci nel caso di società a ristretta base sociale, non superata dalla ricorrente che non ha dimostrato l'accantonamento o il reinvestimento degli utili. L'eccezione di errore materiale nell'indicazione della società è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione. Appellante condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 4.000.
Norme richiamate
art. 47 TUIR
Applicazione della regola di imputazione degli utili ai soci nella misura delle quote di partecipazione; nella fattispecie la Corte ha rideterminato e confermato l'applicazione in relazione alla quota spettante al socio.
art. 57 D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato per l'inammissibilità del motivo di appello relativo a questione nuova non proposta in primo grado (limite di ammissibilità dei motivi nuovi in appello).
Cass. n. 16885/2003
Principio secondo cui la quota attribuita al socio, se derivante da ricavi extracontabili della società, non può essere ridotta in considerazione delle imposte che la società sarebbe teoricamente tenuta a pagare, perché in tali casi non è ipotizzabile un effettivo pagamento d'imposta da parte della società.
Cass. n. 8355/2020
Conferma del principio che in presenza di società a ristretta base sociale opera la presunzione di distribuzione pro quota degli utili non contabilizzati, salvo prova contraria dell'accantonamento o del reinvestimento.
Massime di principio
- Nei casi di società di capitali a ristretta base partecipativa, un accertamento di maggior reddito societario genera una presunzione juris tantum che gli utili non contabilizzati siano stati distribuiti ai soci pro quota; spetta al socio fornire prova contraria (es. atti aziendali, scritture, evidenze bancarie) che gli utili siano stati effettivamente accantonati o reinvestiti.
- Quando gli utili imputati derivano da ricavi 'extracontabili', la quota attribuibile al socio si considera in termini lordi: non è ammesso scomputare teoriche imposte societarie in quanto non vi è un pagamento d'imposta effettivo ipotizzabile a carico della società.
- La mera entrata nella compagine societaria poco prima dell'anno di imposta non è, di per sé, idonea a superare la presunzione di distribuzione se il socio, per veste e diritto, risultava titolare della quota e quindi potenzialmente destinatario degli utili.
- Motivi di fatto o diritto non sollevati in primo grado possono essere dichiarati inammissibili in appello (art.57 D.Lgs.546/92): è quindi importante riproporre tutte le questioni rilevanti già nel giudizio di primo grado.
- Errori meramente materiali nell'indicazione di soggetti o qualifiche societarie nella motivazione non invalidano la decisione quando la sostanza del giudizio e la fondatezza delle deduzioni siano rimaste inalterate.
- Per contrastare efficacemente la presunzione di distribuzione è necessario documentare con elementi concreti e formali (delibere assembleari, scritture contabili, movimentazioni bancarie, bilanci che evidenzino accantonamenti o investimenti) che le somme attribuibili non sono state distribuite.
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