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Legge

L.R. Toscana 71/2014

Istituzione del Comune di Sillano Giuncugnano per fusione dei Comuni di Sillano e di Giuncugnano.

Normativa regionaleL.R. Toscana 71/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce dal 1° gennaio 2015 il nuovo Comune di Sillano Giuncugnano (Lucca) per fusione dei Comuni di Sillano e Giuncugnano, che cessano contestualmente. Disciplina successione patrimoniale e del personale, gestione provvisoria, validità temporanea degli atti, statuto, municipi, contributi e rapporti con l’Unione Comuni Garfagnana.

Istituzione del Comune di Sillano Giuncugnano per fusione dei Comuni di Sillano e Giuncugnano

Istituzione del Comune di Sillano Giuncugnano

La legge regionale disciplina la fusione dei Comuni di Sillano e di Giuncugnano in un unico ente locale denominato Comune di Sillano Giuncugnano, con efficacia dal 1° gennaio 2015. Il provvedimento vale esclusivamente per il territorio della Regione Toscana, nella Provincia di Lucca.

Fusione, territorio ed estinzione dei comuni originari

Dal 1° gennaio 2015:

  • è istituito il nuovo Comune di Sillano Giuncugnano;
  • il suo territorio coincide con quelli già appartenenti ai due comuni soppressi, secondo la cartografia allegata;
  • i Comuni di Sillano e di Giuncugnano sono estinti;
  • sindaci, giunte e consigli comunali decadono e i componenti cessano dalle cariche.

Successione nei rapporti giuridici e nel personale

Il nuovo Comune subentra integralmente:

  • nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili;
  • in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti;
  • nei rapporti di lavoro del personale, che viene trasferito al nuovo ente.

Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento al momento del trasferimento, per quanto riguarda le voci fisse e continuative, inclusa l’anzianità di servizio maturata.

Gestione provvisoria e commissario

Fino all’insediamento dei nuovi organi eletti, le funzioni di governo del Comune sono esercitate da un commissario nominato secondo la normativa vigente.

Organizzazione amministrativa provvisoria

Entro il 31 dicembre 2014 i sindaci dei comuni fusi, d’intesa tra loro, definiscono:

  • l’organizzazione amministrativa provvisoria del nuovo Comune;
  • l’impiego del personale trasferito.

In mancanza di intesa, o per quanto non regolato dall’intesa, decide il commissario. Se lo statuto non dispone diversamente, la sede provvisoria è presso l’ex sede del Comune di Sillano. Le disposizioni provvisorie restano efficaci fino a quelle eventualmente adottate dagli organi del nuovo Comune.

Regime di atti, regolamenti, piani e bilanci

I regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci vigenti al 31 dicembre 2014 restano efficaci per gli ambiti territoriali e la popolazione dei rispettivi comuni che li hanno approvati, fino all’entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo Comune.

Statuto comunale e regolamento del consiglio

Entro sei mesi dall’elezione degli organi del nuovo ente, essi devono approvare:

  • lo statuto comunale;
  • il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

Municipi

Lo statuto può prevedere l’istituzione di municipi, privi di personalità giuridica, per preservare e valorizzare l’identità storica delle comunità originarie e per realizzare il decentramento di funzioni.

Contributi statali e regionali

Il Comune di Sillano Giuncugnano beneficia:

  • dei contributi statali previsti per i comuni istituiti mediante fusione;
  • del contributo regionale nella misura e per il periodo stabiliti dalla disciplina regionale sulle autonomie locali;
  • del contributo previsto dalla normativa regionale in sostituzione dei contributi già spettanti ai comuni estinti.

Regime per il territorio montano

Per il territorio classificato montano dei comuni estinti continuano ad applicarsi le disposizioni regionali sui territori montani. La fusione non priva tali territori dei relativi benefici né degli interventi speciali previsti da leggi regionali, dall’Unione europea e dallo Stato. Resta ferma la classificazione statale di territorio montano.

Rapporti con l’Unione Comuni Garfagnana

Il nuovo Comune continua a far parte dell’Unione Comuni Garfagnana al posto dei comuni estinti. Dal 1° gennaio 2015:

  • il commissario sostituisce sindaco e rappresentanti dei comuni estinti negli organi dell’unione;
  • il numero dei componenti del consiglio dell’unione è ridotto;
  • il commissario cessa nelle cariche dell’unione con la proclamazione del sindaco del nuovo Comune;
  • il consiglio dell’unione è integrato con i rappresentanti del nuovo Comune.

Il consiglio del nuovo Comune elegge i propri rappresentanti nel consiglio dell’unione entro il termine previsto dallo statuto dell’unione; in mancanza, operano le regole regionali richiamate dalla legge.

Il Comune resta inoltre obbligato verso l’unione per gli impegni derivanti dagli affidamenti già conferiti dai comuni estinti, per tutta la durata di tali affidamenti. L’unione continua a svolgere per il nuovo Comune le funzioni già assegnate dai due comuni soppressi.

Adeguamento dello statuto dell’unione e disciplina residuale

La giunta dell’unione deve apportare, a titolo ricognitivo, le modifiche statutarie conseguenti alla fusione e pubblicare il testo coordinato secondo le forme previste. Per quanto non disciplinato dalla legge regionale, si applicano la legge statale sulle fusioni di comuni e la normativa regionale sulle autonomie locali.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

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