L.R. Toscana 69/2014
Norme per la valorizzazione del ruolo della Toscana nel periodo risorgimentale ai fini del conseguimento dell’unità nazionale. Modifiche alla l.r. 21/2010.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge promuove in Toscana studio, ricerca, divulgazione e valorizzazione dei beni culturali legati al periodo risorgimentale (1815-1871), finanziando progetti di enti locali, enti pubblici e soggetti privati non profit con requisiti specifici. La disciplina opera nell’ambito della programmazione culturale regionale e prevede controlli, revoca dei contributi e possibili interventi diretti della Regione in occasione di ricorrenze. Modifica la l.r. 21/2010.
Valorizzazione del ruolo della Toscana nel Risorgimento e modifiche alla l.r. 21/2010
Valorizzazione del ruolo della Toscana nel periodo risorgimentale
La legge regionale disciplina interventi di valorizzazione del ruolo svolto dalla Toscana nel periodo risorgimentale ai fini dell’unità nazionale. L’ambito di applicazione è circoscritto al territorio toscano e si inserisce nella programmazione culturale regionale.
Finalità e oggetto
La Regione riconosce e valorizza il contributo della Toscana al processo risorgimentale sostenendo iniziative orientate a:
- lo studio, la ricerca, la conoscenza e la divulgazione degli avvenimenti storici della Toscana risorgimentale;
- la valorizzazione del patrimonio culturale regionale riferibile a tali eventi.
Definizione degli avvenimenti rilevanti
Per avvenimenti storici della Toscana risorgimentale si intendono i fatti accaduti entro i confini regionali nel periodo compreso tra il 1815 e il 1871, individuati secondo il meccanismo previsto dalla disciplina originaria. Il patrimonio culturale è quello definito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Ambiti di intervento e programmazione
La Regione attua le finalità della legge mediante contributi ai soggetti beneficiari per interventi nei seguenti ambiti:
- valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
- studio, ricerca e divulgazione, anche tramite progetti educativi e didattici con le scuole;
- sostegno alla pubblicazione di volumi e saggi scientifici sulla Toscana risorgimentale;
- valorizzazione e incentivazione del turismo culturale, anche attraverso manifestazioni, mostre, convegni, itinerari e visite guidate.
Gli interventi sono individuati nella nota di aggiornamento al DEFR, in coerenza con il PRS, e sono attuati secondo le regole del testo unico regionale in materia di beni, istituti e attività culturali. È attribuita priorità di finanziamento ai progetti presentati dagli enti locali in collaborazione con soggetti pubblici o privati aventi titolo.
Soggetti beneficiari e requisiti
Possono beneficiare dei contributi:
- gli enti locali;
- gli enti pubblici con stabile organizzazione operativa in Toscana;
- i soggetti privati senza scopo di lucro.
I soggetti privati devono inoltre possedere tutti i seguenti requisiti:
- sede operativa in Toscana;
- previsione, nello statuto o nell’atto costitutivo, delle finalità di promozione e valorizzazione dei valori risorgimentali;
- attività svolta in modo continuativo e documentabile da almeno cinque anni.
Controllo, gestione e revoca dei contributi
Le strutture individuate dal piano della cultura come soggetti gestori delle procedure controllano la corretta gestione degli interventi da parte dei beneficiari, secondo le modalità definite dal piano stesso.
La revoca del beneficio è prevista nei casi di:
- mancata realizzazione dell’iniziativa finanziata;
- utilizzo dei contributi per finalità diverse da quelle ammesse;
- perdita dei requisiti soggettivi tra il riconoscimento del beneficio e la completa erogazione;
- mancato, totale o parziale, adempimento degli obblighi assunti dal beneficiario.
Interventi diretti della Regione
In occasione di particolari ricorrenze e celebrazioni, la nota di aggiornamento al DEFR può prevedere che progetti di interesse regionale sulla valorizzazione del ruolo della Toscana nel periodo risorgimentale siano realizzati direttamente dalla Regione, anche in collaborazione con i soggetti beneficiari previsti dalla legge.
Modifica alla l.r. 21/2010
La legge integra il testo unico regionale sui beni, istituti e attività culturali, inserendo tra le competenze della programmazione culturale la determinazione degli interventi previsti dalla presente legge e degli eventuali interventi diretti regionali.
Aspetti finanziari
Le risorse per l’attuazione degli interventi sono definite dal piano della cultura, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio. La legge non prevede una durata limitata dell’intervento, ma disciplina un regime programmatorio e finanziario legato agli strumenti annuali e di settore della Regione.
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