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Legge

L.R. Toscana 68/2014

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana).

Normativa regionaleL.R. Toscana 68/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Toscana 40/2012 sul collegio dei revisori: amplia i compiti informativi e, dal 2015, consente alla Giunta di attribuirgli anche una funzione certificativa in materia di armonizzazione contabile, con adeguamento dell’indennità solo se effettivamente esercitata. Prevede inoltre norme transitorie, copertura finanziaria per il triennio 2014-2016 e la durata del collegio in carica.

Modifiche alla disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana

Modifiche alla disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana

La legge regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 68 interviene sulla l.r. 23 luglio 2012, n. 40, aggiornando le regole di funzionamento, i flussi informativi, la durata dell’incarico e il trattamento economico del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana. Introduce anche la possibilità di affidare al collegio, dal 2015, una ulteriore funzione connessa alla certificazione in materia di armonizzazione contabile.

Ambito delle modifiche e finalità

L’intervento normativo non disciplina un nuovo istituto, ma modifica la disciplina già vigente del collegio dei revisori. L’obiettivo è rafforzarne il ruolo istituzionale, migliorare la circolazione delle informazioni tra organi regionali e consentire, in presenza di specifica deliberazione della Giunta regionale, l’attribuzione di ulteriori attività tecniche a partire dall’esercizio 2015.

Compiti ulteriori e decorrenza dal 2015

A decorrere dall’esercizio 2015, al collegio può essere attribuita, con deliberazione della Giunta regionale, la funzione prevista dall’articolo 22, comma 3, lettera d), del d.lgs. 118/2011. La deliberazione deve anche indicare:

  • le risorse professionali che la Giunta deve mettere a disposizione del collegio;
  • tutti gli oneri finanziari correlati, posti a carico del bilancio regionale.

Gli adempimenti conseguenti a tale attribuzione riguardano esclusivamente l’esercizio in cui la funzione è conferita e gli esercizi successivi. Per gli esercizi precedenti resta applicabile la disciplina previgente.

Informazioni e supporto documentale al collegio

La legge rafforza i canali informativi a disposizione del collegio. Ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni gli vengono trasmessi gli ordini del giorno:

  • delle sedute della Giunta regionale;
  • delle commissioni consiliari.

Inoltre, il Consiglio regionale, tramite i propri uffici, deve comunicare al collegio gli emendamenti approvati dall’aula sugli atti rispetto ai quali il collegio ha espresso il proprio parere.

Funzionamento del collegio

Viene precisata la disciplina delle sedute e delle deliberazioni: il collegio è validamente riunito con la presenza di due componenti e delibera a maggioranza dei suoi componenti. Se il presidente è impedito, le sue funzioni sono assunte dal componente più anziano di età.

Durata dell’incarico

La durata del mandato del collegio viene portata da tre a cinque anni, con conseguente allineamento della disciplina dell’organo a un orizzonte temporale più ampio.

Indennità e trattamento economico

L’indennità dei componenti viene incrementata, con il passaggio del parametro da 15 a 20. In caso di effettivo esercizio della funzione aggiuntiva attribuita ai sensi dell’articolo 4, comma 1 bis, l’indennità è ulteriormente elevata al 35% dell’indennità di carica e di funzione del presidente della Giunta regionale, maggiorata del 20% per il presidente del collegio, al netto di IVA e oneri.

Norma finanziaria

La legge stima gli oneri in:

  • euro 90.000 per l’anno 2014;
  • euro 100.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

La copertura è assicurata con le risorse dell’UPB 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti”. Per la copertura del triennio 2014-2016 sono previste variazioni compensative tra l’UPB 741 “Fondi – Spese correnti” e l’UPB 131. Per gli esercizi successivi, e per l’eventuale attuazione della maggiorazione indennitaria connessa alla funzione aggiuntiva, la copertura è rimessa alla legge di bilancio.

Norma transitoria

Il collegio in carica alla data di entrata in vigore della legge continua il proprio mandato fino al compimento del quinquennio decorrente dall’entrata in esercizio delle funzioni, secondo la disciplina richiamata dalla l.r. 40/2012.

Stato di attualità della disciplina

La legge contiene disposizioni puntuali su durata del collegio, indennità e possibilità di attribuzione di funzioni aggiuntive a partire dal 2015. Per la sua natura di modifica della disciplina del collegio dei revisori della Regione Toscana, resta utile soprattutto per comprendere il regime della l.r. 40/2012 nel testo consolidato, ma include anche norme finanziarie riferite al triennio 2014-2016 ormai esaurito.

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