Sentenza n. 3293/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento del decreto del Prefetto di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 21/02/2025, notificato in data 24/02/2025 a mezzo pec, con il quale veniva decretato il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti, nonché del provvedimento connesso prot. -OMISSIS- del 25/03/2025 di diniego di riesame notificato in data 25/03/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti e diniego di riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio adottato ai sensi dell'art. 39 TULPS e il successivo diniego di riesame, deducendo l'insussistenza dei presupposti sostanziali, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento e l'erroneità dell'istruttoria. Il divieto era fondato sulla segnalazione dei Carabinieri relativa a una denuncia per detenzione abusiva di armi e ad altre vicende penali risalenti, nessuna delle quali conclusa con condanna. Il ricorrente ha documentato di non essere sottoposto a procedimento penale e che il procedimento penale richiamato dall'amministrazione riguardava invece il padre; inoltre, dagli atti penali risultava disposto l'eliminazione del riferimento al ricorrente, erroneamente iscritto, non essendo state accertate violazioni a suo carico. È stata altresì dedotta la rilevanza del contraddittorio procedimentale, poiché tra la segnalazione dei Carabinieri e il decreto prefettizio erano trascorsi circa tre mesi, senza che ricorressero concrete esigenze di urgenza tali da impedire la partecipazione dell'interessato.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il divieto prefettizio del 21 febbraio 2025 è stato annullato, con salvezza di eventuali ulteriori provvedimenti fondati su ragioni diverse. Il TAR ha ricordato che i provvedimenti in materia di armi hanno normalmente natura precauzionale e preventiva e possono, in presenza di esigenze di celerità, essere adottati senza comunicazione di avvio. Tuttavia, nel caso concreto, il decorso di circa tre mesi tra l'informativa dei Carabinieri e l'adozione del provvedimento rendeva plausibile l'acquisizione del contributo partecipativo dell'interessato; inoltre, l'amministrazione non aveva dimostrato, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso. Soprattutto, l'unico presupposto specificamente valorizzato nel decreto, ossia la denuncia per detenzione abusiva di armi, non risultava riferibile al ricorrente: il procedimento penale riguardava il padre e gli atti penali attestavano l'erronea iscrizione del ricorrente senza violazioni a suo carico. Tale evidenza superava la motivazione, ritenuta scarna, del divieto. Gli ulteriori profili sono stati assorbiti. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 39 TULPS
divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti
Il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi è esercitato in funzione preventiva quando sussistano elementi idonei a porre in dubbio l'affidabilità dell'interessato; nel caso concreto il presupposto valorizzato non era riferibile al destinatario.
art. 43 TULPS
dubbi ai quali fa riferimento l’art. 43 del TULPS
Ai fini della valutazione preventiva dell'affidabilità nella detenzione e nell'uso delle armi è sufficiente un quadro indiziario fondato su elementi oggettivi e ragionevolmente attendibili, distinto dallo standard probatorio del giudizio penale.
art. 7 l. 241/1990
ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato
La comunicazione di avvio può essere omessa nei procedimenti in materia di armi quando ricorrano concrete esigenze di celerità; tuttavia, il significativo intervallo temporale precedente all'adozione dell'atto può rendere necessaria la partecipazione dell'interessato.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
L'omessa comunicazione di avvio non determina l'annullabilità se l'amministrazione dimostra l'immutabilità del contenuto dell'atto; nel caso concreto tale dimostrazione non è stata fornita.
art. 38, comma 7, TULPS
È richiamato in relazione alla contestata omessa denuncia di detenzione di armi nel procedimento penale riferito al padre del ricorrente.
art. 697 c.p.
È richiamato quale fattispecie di detenzione abusiva di armi contestata nel procedimento penale riguardante il padre del ricorrente.
Massime di principio
- I provvedimenti prefettizi in materia di armi hanno natura preventiva e possono essere adottati senza comunicazione di avvio soltanto quando ricorrano concrete esigenze di celerità; il mero richiamo astratto alla finalità cautelare non esonera l'amministrazione quando, per il tempo trascorso dall'acquisizione delle informazioni, sia concretamente possibile instaurare il contraddittorio.
- La mancata comunicazione di avvio di un procedimento discrezionale è sanabile ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 solo se l'amministrazione dimostra in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso; tale dimostrazione non può prescindere dall'esame del contributo partecipativo concretamente formulabile dall'interessato.
- Il divieto di detenzione di armi richiede una valutazione riferibile personalmente al destinatario e fondata su elementi oggettivi idonei a giustificare dubbi attendibili sulla sua affidabilità; un procedimento penale erroneamente riferito all'interessato e riguardante altra persona non può costituire, da solo, il presupposto del divieto.
- Lo standard probatorio preventivo in materia di armi è distinto da quello penale e può fondarsi su un quadro indiziario, ma gli indizi devono essere effettivamente esistenti, correttamente riferiti al destinatario e adeguatamente valorizzati nella motivazione del provvedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1356/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1357/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1358/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1359/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1360/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1361/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →