Prescrizioni del Garante n. 566 del 30/11/2023
Provvedimento del 30 novembre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante interviene su un articolo pubblicato sul sito di una testata giornalistica, nel quale erano state diffuse le generalità di una vittima di violenza sessuale. L’editore ha rappresentato di avere poi rimosso il nominativo e di avere sostenuto che il dato fosse già circolato su altri canali e social. L’Autorità, pur prendendo atto della rimozione avvenuta prima dell’avvio del procedimento, richiama con particolare rigore i principi di liceità, minimizzazione ed essenzialità dell’informazione in ambito giornalistico, soprattutto quando si tratti di persone vittime di reati sessuali, e dispone un avvertimento nei confronti dell’editore.
Avvertimento nei confronti di Comcast Italia S.r.l. per la pubblicazione online delle generalità di una vittima di violenza sessuale su "Il Giornale d’Italia"
Comcast Italia S.r.l. - pubblicazione del nome di una vittima di violenza sessuale
Il Garante interviene nei confronti di Comcast Italia S.r.l., editore della testata "Il Giornale d’Italia", a seguito della pubblicazione online di un articolo nel quale erano state diffuse le generalità di una ragazza vittima di violenza sessuale. Il procedimento nasce da una segnalazione e si conclude con un avvertimento, dopo aver preso atto che il nominativo era stato rimosso prima dell’avvio dell’istruttoria.
Origine del procedimento e contestazione
La segnalazione, pervenuta il 25 agosto 2023 e supportata da notizie di stampa, riguardava un articolo pubblicato sul sito della testata che, nel descrivere la vicenda giudiziaria connessa a un episodio di violenza sessuale, riportava anche il nome della vittima. L’Autorità ha quindi chiesto alla società chiarimenti sulle circostanze della pubblicazione e sulla compatibilità del trattamento con la disciplina privacy applicabile in ambito giornalistico.
Riscontro del titolare del trattamento
Con nota del 28 agosto 2023, l’editore ha sostenuto che il nome fosse già di dominio pubblico, circolando su giornali, siti, video e piattaforme social, e che la stessa persona coinvolta si fosse esposta pubblicamente sulla vicenda. La società ha inoltre affermato di avere immediatamente rimosso il nominativo dall’articolo. Successivamente ha ribadito tali elementi, trasmettendo ulteriori screenshot e precisazioni dell’autore del pezzo.
Quadro normativo richiamato
Il Garante ricorda che il trattamento di dati personali in ambito giornalistico deve rispettare il GDPR, il Codice privacy e le Regole deontologiche, con particolare attenzione al principio di essenzialità dell’informazione e alla tutela della dignità delle persone. Sono richiamati, in particolare:
- l’art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR, in tema di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione;
- l’art. 137, comma 3, del Codice privacy;
- gli artt. 6, comma 1, e 8 delle Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica;
- l’art. 734 bis c.p., che tutela specificamente la riservatezza delle vittime di violenza sessuale.
Valutazioni dell’Autorità
Il Garante osserva che nell’articolo erano state pubblicate le generalità complete della vittima e che tali dati erano stati rimossi poco dopo la pubblicazione e comunque prima dell’avvio del procedimento. Tuttavia, le informazioni acquisite non consentono di stabilire con sufficiente certezza l’ordine temporale della divulgazione del dato rispetto alla sua eventuale circolazione su altri canali. L’Autorità sottolinea che, proprio per la particolare delicatezza delle vicende di violenza sessuale, occorre una valutazione molto rigorosa della liceità della diffusione di elementi idonei a identificare la vittima.
Provvedimenti adottati
In ragione degli elementi emersi, l’Autorità:
- prende atto della rimozione del nominativo effettuata dal titolare prima dell’avvio del procedimento;
- dispone, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), GDPR, un avvertimento nei confronti di Comcast Italia S.r.l., richiamando la necessità di evitare, in casi analoghi, la divulgazione diretta o indiretta dell’identità di persone vittime di violenza sessuale;
- dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità delle misure adottate, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR e dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019.
Esito finale
Non viene applicata una sanzione pecuniaria. Il provvedimento si chiude con un avvertimento e con la presa d’atto delle misure spontaneamente adottate dall’editore, che aveva rimosso il dato prima dell’avvio dell’istruttoria.
Punti principali
Origine del procedimento
Il procedimento nasce da una segnalazione del 25 agosto 2023, supportata da notizie di stampa, relativa alla pubblicazione sul sito giornaleditalia.it di un articolo che riportava informazioni sulla vicenda procedurale di uno dei ragazzi coinvolti in un episodio di violenza sessuale, indicando però anche le generalità della vittima.
Riscontri e difese dell'editore
L’Autorità ha chiesto chiarimenti il 28 agosto 2023. L’editore ha sostenuto che il nome della vittima fosse già di dominio pubblico, comparso su giornali, siti, video e social network, e ha affermato di aver provveduto all’immediata rimozione del nominativo dall’articolo. In seguito ha ribadito tali argomentazioni, trasmettendo ulteriori screenshot e precisazioni dell’autore del pezzo.
Valutazione del Garante
Il Garante rileva che nell’articolo erano state pubblicate le generalità complete della vittima, poi rimosse a breve distanza dalla pubblicazione e comunque prima dell’avvio dell’istruttoria. Tuttavia, dagli elementi acquisiti non è stato possibile accertare con sufficiente certezza l’ordine temporale della divulgazione del dato, considerando la necessità di preservare la riservatezza delle vittime di violenza sessuale.
Norme richiamate
Il provvedimento richiama gli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 58, par. 2, lett. a), e 57, par. 1, lett. u), del GDPR, l’art. 137, comma 3, del Codice privacy, gli artt. 6, comma 1, e 8 delle Regole deontologiche dei giornalisti, nonché l’art. 734 bis c.p., evidenziando il parametro di essenzialità dell’informazione e la tutela rafforzata delle vittime di reati sessuali.
Esito e misure adottate
L’Autorità prende atto della rimozione del nominativo effettuata prima dell’avvio del procedimento, dispone nei confronti di Comcast Italia S.r.l. la misura dell’avvertimento e ordina l’annotazione nel registro interno dell’Autorità delle misure adottate. Non è irrogata una sanzione pecuniaria.
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