Deliberazione n. 574 del 30/11/2023
Provvedimento del 30 novembre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso sulla piattaforma. L’intervento urgente aveva imposto alla società di adottare misure per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e di conservarne l’eventuale versione in chiaro, se acquisita, per 12 mesi a fini probatori con misure atte a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento finale consiste nella ratifica della determinazione dirigenziale adottata in via d’urgenza.
Telegram FZ-LLC: ratifica di un provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Telegram FZ-LLC: ratifica di provvedimento urgente in materia di revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come potenzialmente oggetto di condivisione non consensuale tramite piattaforma digitale. Il caso rientra nella disciplina dell’art. 144-bis del Codice privacy, dedicata alle segnalazioni relative al c.d. revenge porn.
Presupposto normativo e poteri esercitati
L’Autorità richiama innanzitutto l’art. 144-bis del Codice, che consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di segnalare il fondato motivo che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza consenso. La stessa disposizione impone al Garante di decidere entro quarantotto ore dalla segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, come introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, che attribuisce al dirigente del Dipartimento competente il potere di adottare in via d’urgenza misure dirette a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, salvo ratifica successiva dell’Autorità.
Segnalazione e intervento d’urgenza
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle situazioni contemplate dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento del Garante presso la piattaforma Telegram indicata. A seguito della verifica di compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 260 del 27 novembre 2023 in via d’urgenza.
Misure ordinate alla piattaforma
La determinazione urgente ha disposto nei confronti di Telegram FZ-LLC:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione, sulla piattaforma, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma, ai soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la comunicazione tempestiva all’Autorità.
La determinazione è stata trasmessa al gestore della piattaforma con nota del 28 novembre 2023.
Ratifica del Garante
Preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate, il Garante, nella riunione del 30 novembre 2023, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento d’urgenza n. 260/2023 adottato dal dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC.
Profili pratici
Il provvedimento conferma l’uso dello strumento urgente previsto dall’art. 144-bis del Codice per contrastare la circolazione di contenuti sessualmente espliciti non consensuali sulle piattaforme digitali. Per i gestori di piattaforme, il caso evidenzia l’obbligo di attivarsi rapidamente per bloccare la diffusione e, se del caso, conservare il materiale ai soli fini probatori con adeguate cautele di anonimizzazione o non identificabilità.
Punti principali
Presupposto normativo e competenza del Garante
Il provvedimento si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni su possibili diffusione non consensuale di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati. La norma prevede inoltre che il Garante decida entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. Richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione d’urgenza di un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica dell’Autorità.
Segnalazione dell’interessato e intervento urgente
La persona interessata ha segnalato di rientrare nelle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti della piattaforma Telegram. Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente competente ha adottato in data 27 novembre 2023 la determinazione n. 260 in via d’urgenza.
Misure ingiunte a Telegram FZ-LLC
Con il provvedimento urgente è stato ordinato a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione, sulla piattaforma, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, ai soli fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento, mediante misure idonee a impedirne la diretta identificabilità, con obbligo di comunicazione tempestiva all’Autorità.
Ratifica finale
Il Garante, riunito il 30 novembre 2023, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni pervenute, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento d’urgenza n. 260/2023 adottato dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Telegram FZ-LLC.
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