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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 559 del 30/11/2023

Provvedimento del 30 novembre 2023

Garante Privacy559

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha ritenuto illecito il comportamento della Fondazione Ospedale Poveri Infermi, titolare di un impianto di videosorveglianza, per avere fornito un riscontro non idoneo a una richiesta di accesso ai sensi degli artt. 12 e 15 GDPR e per avere trasmesso a un terzo un video contenente l'immagine dell'interessato in assenza di una valida base giuridica ex art. 6 GDPR. Considerati il carattere episodico della violazione, l'assenza di precedenti e il numero limitato di interessati coinvolti, il Garante ha qualificato la violazione come minore e ha adottato un ammonimento, senza irrogare una sanzione pecuniaria.

Fondazione Ospedale Poveri Infermi: ammonimento per riscontro inidoneo a istanza di accesso e trasmissione illecita di una videoripresa di videosorveglianza

Fondazione Ospedale Poveri Infermi: ammonimento per inidoneo riscontro a istanza di accesso e trasmissione illecita di videoripresa

Il Garante ha esaminato il trattamento effettuato dalla Fondazione Ospedale Poveri Infermi nell'ambito di un sistema di videosorveglianza perimetrale installato presso la sede della casa di riposo. Il procedimento trae origine dal reclamo di un interessato che aveva chiesto accesso a una videoripresa del 9 agosto 2019, sostenendo di non avere ricevuto un riscontro adeguato e contestando anche la comunicazione del filmato a un terzo.

Origine del reclamo e attività istruttoria

Il reclamo è stato presentato ai sensi dell'art. 77 GDPR il 21 luglio 2020, con regolarizzazione del 17 agosto 2020, e riguardava l'esercizio del diritto di accesso ex art. 15 GDPR con riferimento a un video che ritraeva l'interessato e che era stato acquisito tramite il sistema di videosorveglianza della Fondazione. Il reclamante lamentava in particolare la violazione degli artt. 12 e 15 GDPR per il mancato riscontro idoneo all'istanza del 10 luglio 2020.

Nel corso dell'istruttoria la Fondazione ha sostenuto, in sintesi, che:

  • l'impianto di videosorveglianza era stato installato nel settembre 2018 per la sicurezza perimetrale e la tutela dei locali;
  • il video ripreso il 9 agosto 2019 era stato richiesto dalla cooperativa Kursana Piemonte s.c.s. e consegnato a quest'ultima;
  • la registrazione sarebbe stata cancellata automaticamente entro 24 ore;
  • il reclamante era dipendente della cooperativa e non della Fondazione.

Successivamente, a seguito di richiesta di informazioni ex art. 157 Codice privacy, la Fondazione ha ribadito che la casa di riposo era gestita dalla cooperativa e che il video era stato probabilmente copiato su chiavetta USB e consegnato alla stessa cooperativa, senza che la Fondazione ne conservasse copia.

Riscontro all'istanza di accesso: violazione degli artt. 12 e 15 GDPR

Il Garante ha ritenuto che la Fondazione, pur avendo interloquito con il reclamante, non abbia fornito un riscontro idoneo all'istanza di accesso.

In particolare, il titolare si è limitato a risposte generiche, senza fornire indicazioni precise su:

  • conservazione del video;
  • data di cancellazione;
  • finalità della conservazione;
  • soggetti che avevano avuto o potevano avere accesso al video;
  • base giuridica e finalità della consegna a terzi;
  • copia dell'informativa estesa relativa all'impianto di videosorveglianza.

Il Garante ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 12 GDPR, il titolare deve agevolare l'esercizio dei diritti dell'interessato e fornire riscontro entro un mese, indicando, in caso di mancato accoglimento, i motivi dell'inottemperanza e i rimedi esperibili. L'art. 15 GDPR impone inoltre di fornire all'interessato copia dei dati personali oggetto di trattamento. La Fondazione non ha soddisfatto tali obblighi, ponendosi in contrasto con gli artt. 12 e 15 GDPR.

Trasmissione del video a terzi e violazione del principio di liceità

L'Autorità ha accertato anche che la Fondazione aveva trasmesso a Kursana Piemonte s.c.s. il video del 9 agosto 2019, pur non risultando individuabile una base giuridica idonea ai sensi dell'art. 6 GDPR.

Il Garante ha respinto la tesi del cosiddetto "interesse legittimante" della cooperativa, precisando che il legittimo interesse di cui all'art. 6, par. 1, lett. f), GDPR richiede una valutazione concreta, rigorosa e comparativa, non emersa nel caso di specie. In particolare, non è stato dimostrato che il trattamento fosse necessario né che fosse stato svolto un bilanciamento tra l'interesse del terzo e i diritti dell'interessato.

Per questo motivo, la comunicazione del video a un soggetto terzo è stata ritenuta effettuata in assenza di idonea condizione di liceità, con conseguente violazione dell'art. 6 GDPR.

Valutazioni del Garante e qualificazione della violazione

L'Autorità ha ritenuto che le dichiarazioni e la documentazione prodotte dalla Fondazione non fossero sufficienti a superare i rilievi contestati con l'atto di avvio del procedimento.

Pur rilevando l'illiceità del trattamento, il Garante ha considerato la fattispecie come una "violazione minore" ai sensi dell'art. 83, par. 2, GDPR e del Considerando 148, valorizzando:

  • l'assenza di precedenti specifici a carico della Fondazione;
  • il carattere episodico della condotta;
  • il numero di interessati coinvolti, pari a uno;
  • la natura del titolare, cioè una fondazione.

Provvedimento finale

In dispositivo, il Garante:

  • ha rilevato l'illiceità del trattamento effettuato dalla Fondazione per violazione degli artt. 6, 12 e 15 GDPR;
  • ha ammonito la Fondazione ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b), GDPR e dell'art. 143 del Codice privacy;
  • ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Non è stata irrogata una sanzione pecuniaria. Il provvedimento è impugnabile davanti all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 78 GDPR, degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. n. 150/2011.

Punti principali

Origine del procedimento

Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato dall'interessato nei confronti della Fondazione, relativo a una videoripresa effettuata dal sistema di videosorveglianza perimetrale della struttura. Il reclamante lamentava, da un lato, il mancato o inidoneo riscontro all'istanza di accesso del 10 luglio 2020 e, dall'altro, l'illiceità del trattamento del video e la sua comunicazione a terzi.

Istruttoria e posizioni della Fondazione

La Fondazione ha sostenuto che il sistema di videosorveglianza fosse installato per esigenze di sicurezza e tutela del patrimonio, in un contesto di co-gestione o uso condiviso con la cooperativa Kursana Piemonte s.c.s. Ha affermato che il video ripreso il 9 agosto 2019 fosse stato consegnato alla cooperativa su richiesta di quest'ultima e che la registrazione fosse già stata cancellata automaticamente entro 24 ore. Nel corso dell'istruttoria ha inoltre rappresentato che il reclamante era dipendente della cooperativa e non della Fondazione.

Violazione degli artt. 12 e 15 GDPR

Il Garante ha accertato che la Fondazione, pur avendo risposto formalmente, ha fornito informazioni generiche e non precise sulla registrazione, sulla sua conservazione, sull'eventuale accesso al video, sulla base giuridica della consegna e sull'informativa estesa. Inoltre, non ha comunicato al reclamante, in caso di mancato riscontro pieno, i rimedi previsti dall'art. 12, par. 4, GDPR. Ne è derivata la violazione degli artt. 12 e 15 GDPR.

Violazione dell'art. 6 GDPR

La trasmissione del video a Kursana Piemonte s.c.s. è stata ritenuta priva di idonea base giuridica. Il Garante ha escluso che fosse sufficiente il generico richiamo a un 'interesse legittimante' della cooperativa, evidenziando che il legittimo interesse ex art. 6, par. 1, lett. f), GDPR richiede una valutazione concreta e un bilanciamento effettivo, non riscontrati nel caso di specie. La condotta è stata quindi qualificata come trattamento in violazione del principio di liceità.

Esito e misura adottata

L'Autorità ha dichiarato l'illiceità del trattamento per violazione degli artt. 6, 12 e 15 GDPR e ha ammonito la Fondazione ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b), GDPR e dell'art. 143 del Codice privacy. Ha inoltre ritenuto applicabile la qualificazione di 'violazione minore' ex art. 83, par. 2, GDPR e Considerando 148, valorizzando l'assenza di precedenti specifici, il carattere episodico della violazione, il numero di interessati coinvolti pari a uno e la natura del titolare.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatovideosorveglianzaprincipio di liceitàprovvedimenti del garante

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