Prescrizioni del Garante n. 562 del 30/11/2023
Provvedimento del 30 novembre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato il reclamo di una persona nota contro La7 S.p.A. per la diffusione, in due puntate di "Non è l'Arena", di un messaggio vocale di natura personale inviato a terzi. L'Autorità ha ritenuto che, pur nel contesto di una vicenda di interesse pubblico e giornalisticamente rilevante, la divulgazione del contenuto eccedesse il limite dell'essenzialità dell'informazione richiesto per il trattamento a fini giornalistici. Preso atto della rimozione dei contenuti dalle piattaforme della società, il Garante ha dichiarato fondato il reclamo, ha ammonito La7 S.p.A. e ha disposto il divieto dell'ulteriore diffusione del messaggio vocale.
La7 S.p.A. ammonita e destinataria di divieto per la diffusione in una trasmissione TV di un messaggio vocale personale della reclamante
La7 S.p.A. – diffusione in trasmissione televisiva di un messaggio vocale personale
Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il reclamo proposto nei confronti di La7 S.p.A. per la diffusione, nel corso di due puntate della trasmissione "Non è l'Arena", di un messaggio vocale inviato dalla reclamante a una terza persona. Il caso si inseriva in una vicenda di forte esposizione mediatica, collegata alla morte di un noto attore e alle successive ricostruzioni giornalistiche e televisive.
Origine del procedimento e posizioni delle parti
La reclamante ha denunciato la diffusione del contenuto del messaggio vocale senza il proprio consenso, ritenendola lesiva della riservatezza e riferibile anche a dati sensibili. Ha inoltre richiamato una precedente diffida alla società per impedire ulteriori divulgazioni.
La7 S.p.A. ha resistito al reclamo sostenendo, in sintesi, che:
- il trattamento non avesse riguardato categorie particolari di dati né dati giudiziari;
- i dati personali erano già noti al pubblico per scelta della stessa interessata;
- il contesto fosse quello dell'attività giornalistica e della cronaca su una vicenda di rilevante interesse pubblico;
- il contenuto del reclamo non potesse estendersi a ipotesi di violazione del segreto epistolare, profilo eventualmente rimesso all'autorità giudiziaria.
Attività istruttoria e misure adottate dalla società
Ricevute le osservazioni della società, il Garante ha contestato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 166, comma 5, del Codice, notificando le presunte violazioni dei principi generali del trattamento e della disciplina giornalistica. Nel corso dell'istruttoria La7 S.p.A. ha poi comunicato di avere rimosso, dal 24 luglio 2023, le puntate del programma contenenti i materiali audio dalla piattaforma on-demand e dai canali social. In sede di audizione del 28 settembre 2023 ha confermato la volontà di considerare definitiva la rimozione e di verificare l'eventuale persistenza in rete dei contenuti per procedere alla loro eliminazione.
Valutazioni del Garante sulla liceità della diffusione
Il Garante ha riconosciuto che il trattamento si collocava nell'ambito di una vicenda di grande risonanza mediatica e che la reclamante aveva avuto un ruolo significativo nel dibattito pubblico collegato ai fatti. Ha tuttavia osservato che il messaggio vocale diffuso aveva un contenuto prettamente personale, riguardante un sogno raccontato dalla reclamante e una conversazione familiare ad esso collegata.
Pur rientrando il messaggio in comunicazioni private costituzionalmente tutelate, il Garante ha ritenuto che la sua divulgazione, benché inserita in un contesto giornalistico, non fosse giustificata dal parametro dell'essenzialità dell'informazione, perché non aggiungeva elementi informativi significativi rispetto alle informazioni già disponibili sui rapporti personali e professionali tra i protagonisti della vicenda.
Norme richiamate e violazioni accertate
L'Autorità ha quindi ritenuto illecito il trattamento per contrasto con:
- l'art. 15 della Costituzione;
- l'art. 137, comma 3, del Codice;
- l'art. 139 del Codice;
- l'art. 6 delle Regole deontologiche per il trattamento dei dati nell'esercizio dell'attività giornalistica;
- i principi di liceità, correttezza e minimizzazione di cui all'art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR;
- l'art. 2-quater del Codice, quale norma che rende essenziali al fine della liceità e correttezza le disposizioni deontologiche applicabili al giornalismo.
Esito del reclamo e provvedimenti adottati
Il Garante ha preso atto della rimozione dei contenuti già effettuata dalla società e ha rilevato che, sotto questo profilo, non vi erano i presupposti per ulteriori misure correttive. Ha però dichiarato fondato il reclamo ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. f), GDPR.
In concreto, l'Autorità ha adottato due misure:
- un ammonimento nei confronti di La7 S.p.A., ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, per la diffusione del messaggio vocale nelle puntate del 14 e 21 marzo 2021;
- il divieto del trattamento, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, limitatamente alla ulteriore diffusione del medesimo messaggio vocale.
Impugnazione
Il provvedimento è impugnabile davanti all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 78 GDPR e degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Punti principali
Origine del procedimento e oggetto del reclamo
Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da una persona nota, relativa alla presunta illecita diffusione del contenuto di un messaggio vocale personale nelle puntate del 14 e 21 marzo 2021 della trasmissione "Non è l'Arena". Il messaggio, inviato il 7 agosto 2019 a una terza persona, riguardava un sogno raccontato dalla reclamante e veniva contestata la sua divulgazione senza consenso.
Difese della società e contesto giornalistico
La7 S.p.A. ha sostenuto che i dati diffusi non fossero categorie particolari di dati, che la reclamante fosse un personaggio pubblico e che la vicenda avesse forte interesse pubblico, inserendosi nel dibattito sul suicidio di un attore e sulle dichiarazioni pubbliche rese dalla reclamante. La società ha richiamato la disciplina del trattamento per finalità giornalistiche e il principio dell'essenzialità dell'informazione.
Valutazione del Garante sull'applicabilità della disciplina giornalistica
L'Autorità ha riconosciuto che il caso si collocava in una vicenda di ampia risonanza mediatica e che la reclamante aveva assunto un ruolo significativo nel contesto narrato. Tuttavia ha ritenuto che il contenuto diffuso fosse di carattere prettamente personale e che la sua divulgazione non aggiungesse elementi informativi significativi rispetto al quadro già noto.
Illiceità della diffusione e norme violate
Il Garante ha ritenuto che la diffusione del messaggio vocale non rispettasse il parametro dell'essenzialità dell'informazione di cui all'art. 137, comma 3, del Codice e all'art. 6 delle Regole deontologiche. Ha quindi ravvisato una violazione dell'art. 15 Cost., degli artt. 137, comma 3, e 139 del Codice, dell'art. 6 delle Regole deontologiche e dei principi di liceità, correttezza e minimizzazione di cui all'art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR.
Provvedimenti adottati e esito finale
Poiché La7 S.p.A. aveva già rimosso i contenuti dalle proprie piattaforme e canali social, il Garante non ha adottato misure correttive ulteriori in merito alla rimozione. Ha però dichiarato fondato il reclamo, ha ammonito la società ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b), GDPR e ha disposto il divieto del trattamento, limitatamente all'ulteriore diffusione del messaggio vocale oggetto di reclamo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 30 nov 2023Ordinanza ingiunzione o revoca n. 557 del 30/11/2023
- Provvedimento · 30 nov 2023Prescrizioni del Garante n. 559 del 30/11/2023
- Provvedimento · 30 nov 2023Deliberazione n. 574 del 30/11/2023
- Provvedimento · 30 nov 2023Ordinanza ingiunzione o revoca n. 558 del 30/11/2023
- Provvedimento · 30 nov 2023Prescrizioni del Garante n. 566 del 30/11/2023
- Provvedimento · 30 nov 2023Prescrizioni del Garante n. 563 del 30/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →