L.R. Abruzzo 35/2004
Sanatoria contributiva ai fini previdenziali del personale immesso nei ruoli regionali ai sensi della L.R. 25 novembre 1976, n. 64.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo riconosce ai dipendenti immessi nei ruoli regionali ex L.R. 64/1976 la possibilità di sanare, previo versamento dei contributi, la posizione previdenziale per i periodi di servizio svolti presso la Regione prima dell’inquadramento e già riconosciuti ai fini pensionistici. La domanda va presentata entro 180 giorni dall’entrata in vigore. Prevista copertura per l’onere a carico dell’amministrazione nel bilancio 2004.
Sanatoria contributiva previdenziale per personale immesso nei ruoli regionali
Sanatoria contributiva previdenziale per personale immesso nei ruoli regionali
La legge regionale Abruzzo disciplina una sanatoria contributiva ai fini previdenziali per una platea ben definita di dipendenti già immessi nei ruoli regionali. L’intervento riguarda esclusivamente i periodi di servizio prestati presso la Regione Abruzzo prima dell’inquadramento, e opera solo nei limiti e con le modalità indicate dal provvedimento.
Ambito di applicazione e beneficiari
La disciplina si applica ai dipendenti immessi nei ruoli regionali ai sensi della L.R. 25 novembre 1976, n. 64, relativa all’inquadramento nel ruolo regionale del personale in servizio presso gli uffici regionali alla data del 30 aprile 1975.
Per tali soggetti è riconosciuto il diritto alla regolarizzazione della posizione contributiva ai fini previdenziali, con riferimento ai periodi di servizio svolti presso la Regione Abruzzo prima dell’inquadramento.
Condizioni per la sanatoria
Il riconoscimento della sanatoria non opera automaticamente, ma è subordinato a due presupposti:
- il versamento dei corrispondenti contributi;
- il fatto che i periodi di servizio siano già stati riconosciuti ai fini pensionistici con provvedimento del Ministero del Tesoro - CPDEL.
La norma quindi non introduce un nuovo riconoscimento del servizio, ma consente la regolarizzazione contributiva di situazioni già valorizzate in sede pensionistica.
Termine per la domanda
Gli interessati devono presentare domanda entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Si tratta di un termine perentorio di attivazione della procedura, decorso il quale la possibilità di accedere alla sanatoria non è prevista dal testo.
Aspetti finanziari
Il maggiore onere derivante dalla quota di contribuzione a carico dell’Amministrazione è stimato in euro 1.100,00 per l’esercizio 2004, con riferimento al periodo interessato. La copertura finanziaria è assicurata nell’ambito delle risorse già iscritte nella F.O. 01 U.P.B. 005 del bilancio regionale.
Rilevanza pratica
Si tratta di una disciplina puntuale e riferita a una platea storicamente determinata, con efficacia sostanzialmente circoscritta ai rapporti previdenziali dei dipendenti interessati e al termine di presentazione della domanda. Non contiene una regolazione generale o attuale di carattere ordinario per il personale regionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 12 ott 2004L.R. Abruzzo 33/2004
- Legge · 12 ott 2004L.R. Abruzzo 34/2004
- Legge · 29 ott 2004L.R. Abruzzo 37/2004
- Legge · 29 ott 2004L.R. Abruzzo 36/2004
- Legge · 12 nov 2004L.R. Abruzzo 40/2004
- Legge · 12 nov 2004L.R. Abruzzo 39/2004
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →