Cassazione Civile, Ordinanza n. 21925/2026 del 26/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia trae origine da un’ordinanza-ingiunzione relativa all’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, sanzionata ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12/2002, conv. in l. n. 73/2002. Il tribunale aveva deciso in un senso, ma la Corte d’appello di Perugia ha parzialmente riformato la decisione applicando retroattivamente la disciplina introdotta dall’art. 22 del d.lgs. n. 151/2015, ritenendo la sanzione sostanzialmente penale e dunque soggetta al principio della lex mitior. L’Ispettorato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1 l. n. 689/1981, 2, comma 4, c.p., 12 e 14 preleggi, art. 22 d.lgs. n. 151/2015, art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002 e art. 39, commi 1 e 2, d.l. n. 112/2008, sostenendo che si trattasse di sanzione amministrativa e che quindi dovesse applicarsi il principio tempus regit actum, non la retroattività della legge più favorevole. Il ricorrente ha anche affermato la natura non solo punitiva ma anche preventiva della sanzione e ha chiesto che, in caso di accoglimento, tornassero applicabili le sanzioni dell’art. 39 d.l. n. 112/2008.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l’impostazione della Corte d’appello secondo cui la sanzione per lavoro irregolare prevista dall’art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002 ha natura afflittiva e sostanzialmente penale, perché presenta una finalità di deterrenza/prevenzione generale negativa, desumibile anche dall’entità degli importi rispetto al vantaggio economico derivante dall’omessa regolarizzazione del rapporto di lavoro. Da ciò ha fatto discendere l’applicabilità del principio di retroattività della lex mitior e, quindi, della disciplina più favorevole sopravvenuta introdotta dall’art. 22 d.lgs. n. 151/2015. Ha inoltre ritenuto non decisivo il richiamo a precedenti che affermano, in via generale, il principio di legalità per le sanzioni amministrative, perché non escludono l’operatività della retroattività favorevole quando la sanzione amministrativa abbia natura penale sostanziale. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, l. n. 689/1981
richiamato dal ricorrente come norma generale di legalità in materia di sanzioni amministrative; la Corte precisa che non esclude la retroattività della lex mitior quando la sanzione amministrativa abbia natura sostanzialmente penale
art. 2, comma 4, c.p.
invocato per sostenere il principio di retroattività della legge più favorevole in chiave penale
art. 12 preleggi
richiamato nel motivo di ricorso
art. 14 preleggi
richiamato nel motivo di ricorso
art. 22 d.lgs. n. 151/2015
considerato come disciplina sopravvenuta più favorevole, applicabile retroattivamente alla sanzione per lavoro irregolare
art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002 conv. in l. n. 73/2002
norma sanzionatoria per l’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione, qualificata dalla Corte come sanzione afflittiva e sostanzialmente penale
art. 39, commi 1 e 2, d.l. n. 112/2008 conv. in l. n. 133/2008
richiamato dal ricorrente quale disciplina sanzionatoria che avrebbe dovuto trovare applicazione in via consequenziale
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
base del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 380 bis.1 c.p.c.
norma sul procedimento in camera di consiglio richiamata in apertura
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro dell’importo aggiuntivo dovuto
Massime di principio
- Una sanzione formalmente amministrativa può essere trattata come "sostanzialmente penale" quando, valutati gli indici di afflittività, abbia funzione prevalente di punizione e deterrenza generale, specie se l’importo è eccedente rispetto al vantaggio economico ottenibile dall’illecito.
- Quando una sanzione amministrativa ha natura sostanzialmente penale, trova applicazione il principio della retroattività della disciplina più favorevole sopravvenuta (lex mitior), salvo che il legislatore abbia disposto diversamente con norme transitorie.
- Il principio generale del tempus regit actum non impedisce l’applicazione retroattiva della norma più favorevole se la misura sanzionatoria, pur qualificata amministrativamente, presenta contenuto e finalità punitive riconducibili alla "materia penale" in senso convenzionale e costituzionale.
- Nel valutare la natura afflittiva di una sanzione, assume rilievo l’entità della sanzione rispetto al profitto conseguibile dall’autore dell’illecito e la sua funzione di deterrenza o prevenzione generale negativa.
- Il richiamo al principio di legalità delle sanzioni amministrative non esclude, di per sé, l’operatività della lex mitior quando la specifica sanzione sia qualificabile come punitiva in senso sostanziale.
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