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Messaggio

Messaggio numero 5313 del 13-08-2015

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento disciplina il finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore pesca per il 2015, fissando requisiti dei beneficiari, modalità di presentazione delle istanze, controlli preliminari e limiti di spesa. Viene inoltre precisato che le domande 2015 potranno essere gestite solo dopo la chiusura dei pagamenti 2014 e dopo le indicazioni ministeriali sulle risorse residue.

CIG in deroga per il settore pesca 2015

CIG in deroga per il settore pesca: disciplina 2015

Il documento riepiloga le regole applicative per il finanziamento e l’erogazione della cassa integrazione guadagni in deroga nel settore pesca per l’anno 2015. Richiama la base normativa, definisce i destinatari della misura, indica i controlli richiesti sulle domande e chiarisce che l’operatività per il 2015 è subordinata a passaggi preliminari di monitoraggio della spesa e di autorizzazione ministeriale.

Quadro normativo e risorse disponibili

La misura si fonda sull’art. 1, comma 109, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha destinato 30 milioni di euro al finanziamento della CIG in deroga per il settore pesca nell’ambito delle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e formazione. Tale importo è stato incrementato di ulteriori 5 milioni di euro dall’art. 3 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65.

In attuazione degli accordi governativi dell’8 e del 18 giugno 2015, il decreto interministeriale n. 91411 del 7 agosto 2015 ha disposto l’utilizzo della somma complessiva di 35 milioni di euro per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

Priorità delle domande riferite al 2014

Il documento precisa che, prima di utilizzare le risorse assegnate, devono essere prese in considerazione, fino ad esaurimento dei fondi, le istanze riferite all’annualità 2014 presentate entro e non oltre il 26 gennaio 2015, in conformità agli accordi governativi del 3 e 18 luglio 2014.

Soggetti beneficiari e condizioni di accesso

La CIG in deroga è riconosciuta al personale:

  • imbarcato;
  • dipendente;
  • socio lavoratore ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

I beneficiari devono appartenere a imprese di pesca interessate dallo stato di crisi del settore e devono essere destinatari di un sistema retributivo con minimo monetario garantito.

La concessione della prestazione è subordinata alla verifica della presenza, nel contratto di lavoro dei beneficiari, della clausola relativa al "sistema retributivo con minimo monetario garantito".

Modalità di attivazione e accordi aziendali

L’accesso alle misure di sostegno al reddito avviene sulla base di specifici accordi sottoscritti dalle parti sociali presso le locali Autorità marittime. Tali accordi devono comprendere gli elenchi nominativi dei lavoratori beneficiari.

Le sedi territorialmente competenti dell’Istituto devono verificare che:

  • agli accordi aziendali sia allegato l’elenco nominativo dei beneficiari;
  • nell’accordo sia riportata l’indicazione che i lavoratori elencati beneficiano del sistema retributivo con minimo monetario garantito.

Solo dopo questi controlli preventivi viene avviata la verifica ordinaria dei requisiti di ammissione alla CIG in deroga.

Presupposti della sospensione e durata massima

Il trattamento di integrazione salariale è riconosciuto in tutte le situazioni di crisi del settore, comprese quelle collegate ai periodi di fermo biologico, quando si renda necessario sospendere l’attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro.

La durata non può comunque superare il numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell’anno precedente.

Ai fini del periodo massimo indennizzabile si fa quindi riferimento alle giornate retribuite nell’anno precedente.

Anzianità lavorativa e criterio speciale per il settore pesca

Il documento richiama il requisito generale di anzianità lavorativa di 90 giorni previsto dall’art. 7-ter, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e dall’art. 2, comma 139, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Tuttavia, per la specificità del settore pesca, tale requisito si applica con modalità particolari, in ragione del limite del numero di giornate retribuite a ciascun lavoratore nel corso dell’anno precedente. Per “giornate retribuite” si intendono tutte quelle effettuate nel settore, anche se presso datori di lavoro diversi.

Istanze per l’annualità 2015 e contenuto obbligatorio

Le istanze relative all’annualità 2015, che saranno liquidate in una fase successiva rispetto al completamento dei pagamenti relativi al 2014, devono indicare obbligatoriamente il numero effettivo di ore di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per ciascun lavoratore.

Le domande devono riferirsi a periodi di intervento di CIG "scaduti", cioè a periodi antecedenti alla data di presentazione dell’istanza. Le istanze prive di tale requisito non possono essere prese in considerazione.

Termine per la presentazione delle domande 2015

Le aziende devono trasmettere telematicamente le istanze relative all’annualità 2015 entro e non oltre il 25 gennaio 2016, utilizzando il software INPS "DIGIWEB". La domanda è automaticamente indirizzata alla sede territorialmente competente.

Monitoraggio della spesa e autorizzazione dei pagamenti 2015

A conclusione dei pagamenti relativi all’annualità 2014, l’Istituto deve procedere al monitoraggio della spesa e alla quantificazione del residuo delle risorse assegnate, comunicandolo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Se il residuo risultasse inferiore alle spese preventivate per i pagamenti dell’annualità 2015, il Ministero autorizzerà i pagamenti nei limiti delle risorse disponibili e stabilirà i criteri di utilizzo nel rispetto della parità di accesso al trattamento di integrazione salariale.

Solo dopo tale comunicazione ministeriale saranno impartite istruzioni operative, con specifico messaggio della Direzione Centrale prestazioni a sostegno del reddito, per l’autorizzazione e l’erogazione delle prestazioni relative al 2015.

Fino al completamento di queste fasi preliminari non sarà possibile autorizzare periodi riferiti all’annualità 2015.

Modalità di pagamento

Ai fini del monitoraggio e del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, è previsto esclusivamente il pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di sostegno al reddito.

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