Messaggio numero 5327 del 14-08-2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento fornisce precisazioni operative su contributo aggiuntivo dell’1% per lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti, compilazione del flusso Uniemens, gestione di ferie non godute ed elementi retributivi post-cessazione, oltre all’istituzione di nuovi codici contributivi e DM2013 virtuali.
Chiarimenti Uniemens per lavoratori Fpls/Fpsp e nuovi codici contributivi
Chiarimenti operativi per Fpls e Fpsp
Il documento integra e chiarisce la disciplina già illustrata nella circolare n. 154/2014 per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (Fpls) e al Fondo pensioni sportivi professionisti (Fpsp). Le precisazioni riguardano soprattutto l’applicazione del contributo aggiuntivo dell’1%, la corretta compilazione del flusso Uniemens e l’istituzione di nuovi codici contributivi.
Contributo aggiuntivo dell’1%: presupposti e criterio generale
Si ricorda che l’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito in L. n. 438/1992, ha introdotto un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, pari a un punto percentuale, sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Il contributo è dovuto nei regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.
Per i lavoratori iscritti al Fpls e al Fpsp, le modalità applicative dipendono dalla presenza o meno di anzianità assicurativa al 31/12/1995.
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995
Per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico “nuovi iscritti”, l’1% si applica con le stesse modalità previste per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Per l’anno 2015:
- la prima fascia di retribuzione pensionabile è pari a € 46.123,00;
- rapportata a dodici mesi, la soglia mensile è pari a € 3.844,00;
- il massimale annuo di retribuzione imponibile è pari a € 100.324,00.
Ai fini del versamento si applica il criterio della mensilizzazione: il contributo è calcolato sul superamento della soglia mensile e a fine anno si procede all’eventuale conguaglio per gli importi versati in eccedenza.
Lavoratori con anzianità contributiva al 31/12/1995
Per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico “vecchi iscritti”, il riferimento per il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile è espresso su base giornaliera, assumendo una retribuzione costante articolata su 312 giorni lavorativi.
Per l’anno 2015:
- per gli iscritti al Fpls, l’1% si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente € 148,00, fino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo alle fasce previste;
- per gli iscritti al Fpsp, l’1% si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente € 148,00, fino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a € 322,00.
Per questa categoria non si considera, ai fini dell’1%, il massimale annuo della base contributiva ex art. 2, comma 18, L. n. 335/1995, perché opera il massimale giornaliero per fasce.
Conguagli del contributo versato in eccesso
I conguagli per contribuzione versata in eccesso, derivanti dal mancato superamento del tetto minimo annuo o dall’applicazione su importi maggiori del dovuto, possono essere effettuati:
- con la denuncia di competenza di dicembre;
- con la denuncia di competenza di gennaio, nel rispetto dei termini di legge: ultimo giorno del mese per la dichiarazione contributiva e 16 del mese per il versamento.
In caso di cessazione del rapporto prima della fine dell’anno, il conguaglio va effettuato con la denuncia del mese di cessazione.
Se vi sono rapporti di lavoro simultanei o successivi nello stesso anno, le retribuzioni si cumulano ai fini del superamento della prima fascia. Il lavoratore deve esibire ai datori di lavoro successivi il CUD o dichiarazione sostitutiva delle retribuzioni già percepite. Di regola, nei rapporti simultanei, le operazioni di conguaglio spettano al datore che corrisponde la retribuzione più elevata.
Compilazione Uniemens per il contributo aggiuntivo
Il datore di lavoro deve esporre nel flusso Uniemens la quota di retribuzione soggetta all’1% e la relativa contribuzione nella sezione indicata dal tracciato, a livello individuale.
In sintesi:
- l’imponibile della contribuzione aggiuntiva è un sottoinsieme dell’imponibile contributivo ordinario;
- i conguagli a credito vanno indicati nel relativo sottoelemento del flusso;
- gli importi a debito da regolarizzare vanno dichiarati nell’apposita area dell’elemento dedicato.
Per i lavoratori cessati, se il conguaglio è dichiarato nel mese successivo a quello delle ultime competenze retributive, deve essere valorizzata anche la causale NFOR dell’elemento di denuncia individuale.
Compensi per ferie non godute
Per i compensi corrisposti per ferie non godute, la compilazione del flusso varia in base all’anzianità assicurativa del lavoratore dello spettacolo.
Per i lavoratori privi di anzianità al 31/12/1995, identificati con TipoLavoratore “SC”, “SR” e “ST”, l’importo va inserito nell’elemento del mese in cui è stata assolta l’obbligazione contributiva.
Per i lavoratori con anzianità al 31/12/1995, identificati con TipoLavoratore “SY”, “SX” e “SZ”, occorre valorizzare l’elemento di Dati Retributivi e l’elemento RetribuzioneOrdinaria di FondiSpeciali nel percorso indicato dal tracciato.
Si ricorda inoltre che la causale VarRetributiva FERIE consente, al momento della fruizione delle ferie, di ridurre l’imponibile dell’anno e del mese in cui era stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e di recuperare in tutto o in parte la contribuzione già versata.
Elementi retributivi corrisposti nel mese successivo alla cessazione
Le regole sui cosiddetti elementi variabili della retribuzione, richiamate dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/1993 e dal D.M. 7/10/1993, si applicano anche alle dichiarazioni contributive dei soggetti Fpls e Fpsp.
Se nel mese successivo alla cessazione vengono erogate competenze riferite a tali elementi:
- per i lavoratori senza anzianità al 31/12/1995, l’importo va esposto nell’elemento previsto del flusso del mese successivo;
- per i lavoratori con anzianità al 31/12/1995, l’importo va esposto nell’elemento di Dati Retributivi e nella sezione delle retribuzioni speciali, con utilizzo della causale “CL” in RetribuzioneSpeciale.
Anche in questo caso, trattandosi di lavoratori cessati, deve essere valorizzata la causale NFOR dell’elemento di denuncia individuale.
TipoCoperturaGiorn “0”, eventi tutelati e codici MAL/INF
Viene chiarito che il valore “0” del TipoCoperturaGiorn si usa per le giornate in cui non è prevista né retribuzione né copertura figurativa.
In particolare:
- i giorni di riposo contrattuale, di regola settimanali, vanno sempre valorizzati con “0”, anche se coincide un evento tutelato figurativamente;
- il giorno festivo non coincidente con il riposo contrattuale è normalmente “X” se retribuito;
- se nello stesso giorno festivo interviene un evento tutelato, il giorno va valorizzato con “1” o “2”, a seconda del caso;
- se l’evento coperto figurativamente cade nel giorno di riposo contrattuale, resta il valore “0” e va indicata la causale dell’evento.
Per i codici MAL e INF, considerata la maturazione giornaliera dell’anzianità assicurativa nel settore spettacolo, tali codici devono essere utilizzati anche per eventi inferiori a sette giorni, nel rispetto del periodo di carenza.
Giorni retribuiti, giorni contribuiti e giorni utili
Per l’elemento GiorniRetribuiti, in caso di intero mese lavorato da lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato, il valore è 26 giorni.
In presenza di eventi tutelati figurativamente con parziale retribuzione da parte del datore di lavoro:
- se non vi è prestazione lavorativa, i giorni sono 26 meno i giorni coperti dall’evento, esclusi i riposi compresi nel periodo tutelato;
- se vi è prestazione lavorativa, tali giornate si computano nei giorni retribuiti.
Se il rapporto inizia o cessa nel corso del mese, si considerano solo i giorni lavorati, escludendo i riposi.
Per rapporti intermittenti o autonomi, il totale dei giorni retribuiti è dato dalla somma delle giornate con TipoCopertura “X” e di quelle con TipoCopertura “2” con lavorato “S”.
L’elemento GiorniContribuiti indica i giorni per i quali è stata versata contribuzione nel mese e, di regola, coincide con i giorni retribuiti. La discordanza è possibile in caso di adeguamenti relativi a eventi del mese precedente.
L’elemento GiorniUtili, da compilare solo in caso di part time e lavoro intermittente, serve per l’estratto conto ai fini del calcolo delle prestazioni. Nel part time verticale e nel lavoro intermittente coincide con i giorni del mese; nelle altre ipotesi si calcola dividendo le ore lavorate nel mese per l’orario giornaliero del lavoratore full-time, con eventuale media su 6 giorni se l’orario ordinario non è uniforme.
Regole di valorizzazione del calendario giornaliero
Il documento riporta casistiche dettagliate per la compilazione del calendario giornaliero nei rapporti subordinati continuativi, intermittenti e autonomi.
Per il lavoro subordinato continuativo:
- le giornate retribuite ordinariamente si valorizzano con lavorato “S” e TipoCopertura “X”;
- le giornate di riposo o prive di retribuzione e copertura figurativa si valorizzano con lavorato “N” e TipoCopertura “0”;
- gli eventi tutelati con copertura figurativa si valorizzano con TipoCopertura “1” o “2”, a seconda dell’integrazione datoriale;
- se l’evento si ripete su un periodo che comprende giorni di riposo, questi ultimi restano “0”.
Per le giornate parzialmente retribuite per eventi tutelati figurativamente, il calendario prevede TipoCopertura “2” con indicazione delle ore; per alcune giornate con evento orario e permesso retribuito residuo, si usa analogamente TipoCopertura “2”.
Per il lavoro intermittente valgono regole analoghe, con specifiche differenze per le giornate in cui non è prevista prestazione né indennità di disponibilità.
Per il lavoro autonomo, il committente deve valorizzare il tipo di copertura per ciascuna giornata di prestazione o evento tutelato; le giornate non previste contrattualmente non compaiono nel calendario.
Il documento raccomanda di effettuare gli adeguamenti necessari in tempi congrui e comunque non oltre l’invio dei flussi di competenza di novembre 2015.
Nuova causale RetribuzioneSpeciale “IN”
Per i lavoratori dello spettacolo e dello sport con anzianità contributiva al 31/12/1995, l’elemento RetribuzioneSpeciale consente la corretta attribuzione temporale delle competenze rilevanti ai fini pensionistici.
Viene introdotta la nuova causale RetrSpec “IN”, con significato di integrazione retributiva corrisposta dal datore di lavoro in occasione di eventi tutelati, come malattia o maternità.
Se usata nel mese corrente con riferimento al mese precedente, la causale “IN” deve essere abbinata alla causale “DI” per consentire la quadratura contabile. L’esempio fornito mostra un recupero di € 500 per retribuzioni e € 200 per integrazione, con adeguamento dell’estratto conto per il mese precedente pari a -€ 300.
Nuovo codice TipoContribuzione “L0”
Viene istituito il codice TipoContribuzione “L0” per i lavoratori dello spettacolo non soggetti a contribuzione IVS ai sensi dell’art. 1, comma 188, della L. n. 296/2006.
La fattispecie riguarda le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli, manifestazioni di intrattenimento o celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche entro il limite di reddito annuo di € 5.000,00, per determinate categorie:
- giovani fino a 18 anni;
- studenti fino a 25 anni;
- titolari di pensione con età superiore a 65 anni;
- soggetti già iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Entro tale limite è dovuta solo la contribuzione assistenziale, secondo il tipo di rapporto instaurato. L’operatività del codice decorre dal periodo di competenza gennaio 2015, anche per regolarizzazioni e denunce ex novo, ed è utilizzabile con i flussi di settembre 2015, con adeguamento richiesto comunque non oltre novembre 2015.
Ripristino di L1 e nuovo codice L9 per sportivi professionisti
Per identificare specifici profili contributivi degli sportivi professionisti che usufruiscono degli sgravi contributivi ex art. 145, comma 13, L. n. 388/2000, vengono richiamati i codici da “L2” a “L8” già istituiti dal 1/01/2015 e si introducono due nuove codifiche: “L1” e “L9”.
Il codice “L1” riguarda lo sportivo professionista, non calciatore né allenatore, soggetto alla contribuzione dello 0,20% al Fondo di garanzia TFR ai sensi della L. n. 297/1982. Sono esclusi calciatori e allenatori, per i quali operano regimi di fine rapporto diversi.
Il codice “L9” riguarda il preparatore atletico di Lega Pro soggetto allo 0,20% al Fondo di garanzia TFR e contemporaneamente beneficiario dello sgravio contributivo ex L. n. 388/2000, art. 145, comma 13.
Anche per questi codici l’operatività decorre da gennaio 2015, con utilizzo sui flussi di settembre 2015 e adeguamenti non oltre novembre 2015.
Nuovi codici DM2013 virtuale e ricostruzione contabile
Vengono introdotte nuove variabili di retribuzione per il DM2013 virtuale: DIMSP1, AUMSP1, DIMPSP2 e AUMSP2, relative al contributo di solidarietà per sport e spettacolo, sala di incisione e diritti.
La procedura dell’Istituto ricostruisce i corrispondenti codici DM2013 virtuali:
- AUMSP1 → M953;
- AUMSP2 → M954;
- DIMSP1 → L953;
- DIMSP2 → L954.
Inoltre, per altri elementi del flusso Uniemens vengono ricostruiti i seguenti codici DM2013:
- ContrSolidarietaSpet → M930;
- ContrSolidarietaSport → M931;
- ContributoSalaInc → M932;
- ContributoDiritti → M933.
Rinvii e note esplicative
Il documento contiene note di chiarimento che ribadiscono, tra l’altro, il principio di cumulo delle retribuzioni nei rapporti successivi o simultanei ai fini del superamento della prima fascia pensionabile, anche se riferiti a gestioni pensionistiche differenti.
Viene inoltre ricordato che, secondo la delibera n. 5/1993, i dati informativi possono essere regolarizzati nella denuncia del mese successivo rispetto al mese in cui si verificano variazioni della retribuzione imponibile, purché rimanga rispettata la corrispondenza annuale tra competenza e contribuzione.
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