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Messaggio

Messaggio numero 5301 del 12-08-2015

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento disciplina la nuova funzione di accodamento dei piani di cessione del quinto della pensione oltre la scadenza naturale del contratto, attiva dal 1° settembre 2015 per la Gestione Privata. Definisce requisiti, limiti, casi esclusi, obblighi degli intermediari finanziari e delle strutture territoriali, nonché le modalità di acquisizione del consenso del pensionato e della dichiarazione di responsabilità delle società finanziarie.

Istruzioni operative per l’accodamento delle rate della cessione del quinto della pensione

Accodamento delle rate della cessione del quinto della pensione

Il documento illustra l’avvio di una nuova funzione procedurale, implementata sulla piattaforma informatica dedicata “CQP”, per consentire il recupero senza soluzione di continuità dei residui crediti di cessione del quinto della pensione oltre la scadenza naturale del piano originario. La misura nasce dall’esigenza di gestire le rate ridotte o azzerate per variazioni della provvista e di tutelare i pensionati rispetto a possibili azioni di recupero giudiziale o stragiudiziale.

Presupposti e quadro di riferimento

Il testo richiama il parere del Coordinamento Generale Legale dell’Istituto, nota n. 28331 del 12 novembre 2013, secondo cui l’accodamento delle rate oltre la scadenza naturale del contratto è ammissibile solo se espressamente pattuito tra le parti in sede contrattuale e nell’ambito dell’autonomia negoziale, con contestuale consenso della compagnia assicuratrice per la copertura del rischio di premorienza del pensionato per l’ulteriore periodo necessario al saldo del debito residuo. Su tale base, con nota n. 39507 del 4 giugno 2015 della Direzione Centrale Pensioni, è stato avviato lo sviluppo della procedura.

Ambito di applicazione della procedura

La funzione di accodamento, nella prima fase di rilascio prevista dal 1° settembre 2015, è utilizzabile esclusivamente per i contratti di cessione del quinto della pensione afferenti alla Gestione Privata. Restano esclusi, in questa fase, i piani della Gestione Dipendenti Pubblici e della Gestione Spettacolo.

Nell’ambito della Gestione Privata possono essere recuperati in accodamento:

  • i piani futuri;
  • i piani già in essere alla data di messa in esercizio della funzione.

Sono invece esclusi:

  • i piani già estinti alla data di avvio;
  • le rate di inizio piano dei rinnovi cd. “esterni”, che continuano a essere regolate direttamente tra le parti contraenti secondo quanto già previsto dal messaggio INPS n. 15755 del 9 luglio 2009 e ribadito dalla nota n. 16673 del 19 marzo 2015.

Condizioni generali per l’accodamento

L’accodamento degli importi residui alla scadenza naturale del piano è consentito solo in presenza congiunta di specifici requisiti:

  • consenso formale del pensionato;
  • importo mensile pari alla rata contrattualmente pattuita, nel limite del quinto cedibile e con salvaguardia del trattamento minimo di legge;
  • durata massima di 18 rate mensili aggiuntive;
  • copertura assicurativa dell’intermediario finanziario per il rischio di premorienza del pensionato per l’intero periodo di accodamento, comunque entro il limite di 18 mesi;
  • assenza di azioni di recupero giudiziale o stragiudiziale da parte della società finanziaria per rate insolute, parzialmente o totalmente, sia durante l’ammortamento originario sia durante l’accodamento.

In presenza di tali presupposti, il recupero avviene senza soluzione di continuità delle trattenute sul trattamento pensionistico.

Gestione degli importi residui e limiti operativi

Le somme eventualmente non recuperate dall’Istituto al termine del periodo di accodamento devono essere gestite esclusivamente tra le parti contraenti, così come eventuali importi aggiuntivi rispetto al residuo credito risultante alla scadenza naturale del contratto.

Durante l’accodamento:

  • non è possibile rilasciare la quota cedibile ai fini del rinnovo del contratto di finanziamento;
  • per attivare un nuovo contratto di cessione del quinto della pensione occorre attendere la conclusione dell’accodamento;
  • non sono ammessi trasferimenti di posizioni per cessione di crediti o revoca di mandati all’incasso tra intermediari finanziari.

Tali trasferimenti restano possibili solo durante l’ammortamento originario, prima dell’avvio della fase di accodamento.

Cause di interruzione dell’accodamento

Il recupero in accodamento può essere interrotto nei seguenti casi:

  • estinzione anticipata del debito;
  • decesso del pensionato;
  • eliminazione della pensione per altre cause.

Nella fase di primo rilascio non è prevista la revoca dell’accodamento da parte di uno o di entrambi i contraenti.

Oneri a carico degli intermediari finanziari

Gli intermediari finanziari sono tenuti a corrispondere all’Istituto gli oneri per il servizio prestato, determinati mensilmente secondo i parametri vigenti al momento della sottoscrizione del contratto originario. Gli oneri decorrono dalla data di inizio dell’accodamento fino al suo termine.

Adempimenti preliminari degli intermediari finanziari

L’accodamento può essere attivato solo dopo la preventiva presentazione, una tantum, di una dichiarazione di responsabilità da parte degli intermediari finanziari che intendano utilizzare la funzione, sia per i contratti già notificati alla data di rilascio della procedura, sia per quelli successivamente notificati.

La dichiarazione:

  • esonera l’Istituto da ogni responsabilità e contestazione;
  • deve essere trasmessa via PEC esclusivamente all’indirizzo dc.pensioni@postacert.inps.gov.it;
  • deve seguire lo schema dell’allegato 1.

La Direzione Centrale Pensioni pubblicherà nella intranet istituzionale l’elenco delle società censite, per agevolare le verifiche istruttorie delle strutture territoriali.

Clausola contrattuale e consenso del pensionato

Le società finanziarie devono acquisire il formale consenso del pensionato, riferito a una specifica clausola inserita nel contratto di cessione o ad esso aggiuntiva, considerata parte integrante del contratto.

Per i nuovi contratti è richiesto l’inserimento di una clausola che preveda l’accodamento qualora residui un credito alla scadenza naturale del contratto. Il documento riporta un testo di riferimento che prevede:

  • il pagamento della differenza tra la rata contrattuale e l’importo effettivamente trattenuto in caso di riduzione o sospensione della rata;
  • l’autorizzazione all’Ente Pensionistico a trattenere dalla pensione e versare al cessionario gli importi ancora dovuti al termine del piano originario per un massimo di 18 mesi;
  • l’obbligo del richiedente di versare immediatamente l’eventuale ulteriore importo non recuperato alla fine di tale periodo;
  • il prelievo entro il quinto mensile cedibile nei limiti della rata contrattuale.

Contratti nuovi: modalità di gestione

Per i nuovi contratti, l’intermediario finanziario deve inserire la clausola di accodamento nello schema contrattuale. Se il contratto non contiene la clausola o il relativo consenso, esso potrà essere integrato successivamente:

  • con le modalità previste per i contratti già attivi;
  • oppure tramite acquisizione successiva del consenso del pensionato cedente.

Contratti già attivi: integrazione contrattuale

Per i contratti già attivi alla data di rilascio della funzione, nei quali non sia già presente una clausola preventiva di accodamento, l’operazione è consentita solo se il pensionato sottoscrive una clausola integrativa del contratto originario. Tale clausola deve prevedere espressamente:

  • l’autorizzazione all’Ente Pensionistico a trattenere dalla prestazione pensionistica e a versare al cessionario gli importi dovuti al termine del piano originario;
  • un periodo massimo di 18 mesi per il recupero;
  • l’obbligo del richiedente di pagare immediatamente l’eventuale importo residuo non recuperato al termine del periodo.

Se, invece, il consenso del pensionato è già stato acquisito mediante una clausola sostanzialmente conforme ai presupposti della funzione, non è richiesta alcuna integrazione del contratto originario; resta comunque necessaria la dichiarazione di responsabilità di cui al paragrafo 3.

Avvio della funzione procedurale

Per i contratti dei nuovi finanziamenti, l’inoltro deve avvenire secondo le ordinarie modalità, differenziate in base al regime di accreditamento o convenzionamento presso l’Istituto.

Per i contratti già attivi e per i nuovi contratti privi di accettazione all’accodamento al momento della stipula, ma per i quali il consenso sia acquisito successivamente, gli intermediari finanziari devono trasmettere alle sedi territorialmente competenti, via PEC, elenchi contenenti le posizioni interessate.

Il consenso del pensionato può essere acquisito durante l’intero corso del piano di ammortamento originario, ma deve essere trasmesso entro il termine di tre mesi prima della scadenza naturale del contratto, così da consentire il corretto inserimento in procedura da parte dell’operatore di Sede.

Istruzioni operative per le strutture territoriali

Le strutture territoriali, dopo aver verificato la presenza della società nell’elenco pubblicato nella intranet istituzionale, devono procedere alle verifiche e all’attivazione della funzione secondo le seguenti modalità.

Per i nuovi contratti, l’operatore di Sede deve controllare la presenza del consenso del pensionato:

  • sia nella fase di acquisizione dei contratti cartacei notificati da società in regime di accreditamento;
  • sia in sede di abbinamento dei contratti cartacei trasmessi dopo la notifica telematica da società in regime di convenzionamento.

Se le verifiche hanno esito positivo, per i contratti notificati da società accreditate l’operatore valorizza la funzione nella procedura dedicata. Per le società in regime di convenzionamento, l’attivazione è ricondotta agli automatismi della procedura.

Verifiche ulteriori per posizioni gestite manualmente

È prevista una verifica aggiuntiva per le posizioni che, durante l’ammortamento originario, siano state trasferite all’Ufficio pagatore della “Cassa Sede” a diverso titolo e poi ricollocate in procedura per il pagamento automatico.

In tali casi, per evitare che rate già versate al cessionario in gestione manuale siano considerate insolute e poste in accodamento, l’operatore deve:

  • per i contratti notificati dal 1° settembre 2015 in poi, segnalare tempestivamente il trasferimento dalla gestione manuale alla prestazione in pagamento automatizzato all’indirizzo cessionequinto@inps.it, con oggetto “Accodamento posizioni in gestione manuale”, indicando il numero delle rate gestite fuori sistema e l’importo complessivo;
  • per i contratti già in ammortamento alla data di rilascio della procedura, segnalare le posizioni interessate secondo le stesse modalità, dopo aver ricognito gli eventuali pagamenti con gestione manuale e prima di attivare la funzione nell’applicativo dedicato.

Ulteriori elementi operativi

Il documento precisa che è allegato un file contenente le specifiche tecniche, anche per consentire agli intermediari finanziari di adeguare i propri sistemi.

Nel complesso, la circolare definisce un meccanismo di recupero dei residui crediti di cessione del quinto pensione oltre la scadenza del piano, subordinato a consenso, copertura assicurativa, assenza di azioni di recupero e corretta gestione procedurale da parte di intermediari e sedi territoriali.

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