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Provvedimento

Provvedimento del 08/11/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina come l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei titolari di partita IVA e della Guardia di Finanza le informazioni sulle possibili differenze tra volume d’affari dichiarato e operazioni comunicate ex art. 21 del D.L. 78/2010. Il contribuente può consultare i dati nel Cassetto fiscale, fornire chiarimenti e, se necessario, regolarizzare errori od omissioni beneficiando del ravvedimento operoso.

Comunicazione Agenzia Entrate su anomalie IVA e volume d’affari

Comunicazione delle anomalie IVA e promozione dell’adempimento spontaneo

Il provvedimento attua l’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e definisce le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate comunica ai soggetti titolari di partita IVA le possibili differenze tra il volume d’affari dichiarato e le operazioni comunicate dai contribuenti e dai loro clienti ai sensi dell’articolo 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. L’obiettivo è favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e consentire al contribuente di verificare e, se del caso, correggere i dati in possesso dell’Amministrazione.

Elementi e informazioni messi a disposizione del contribuente

L’Agenzia rende disponibili ai contribuenti specifici dati derivanti dal confronto tra le comunicazioni ricevute e la dichiarazione IVA presentata. Tali elementi servono a evidenziare eventuali omissioni, totali o parziali, del volume d’affari dichiarato e a consentire al contribuente di fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia che possano giustificare l’anomalia.

I dati contenuti nella comunicazione riguardano:

  • codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
  • codice atto;
  • totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate verso consumatori finali comunicate dal contribuente, al netto dell’IVA calcolata con aliquota ordinaria;
  • modalità di consultazione degli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia.

Modalità di trasmissione e consultazione

La comunicazione è inviata agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata attivati dai contribuenti ai sensi delle norme richiamate nel provvedimento. La stessa comunicazione e i relativi dettagli sono consultabili nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate, denominata "Cassetto fiscale".

Nel Cassetto fiscale sono disponibili, in particolare:

  • protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione IVA per il periodo d’imposta interessato;
  • somma algebrica delle operazioni riportate in specifici righi della dichiarazione IVA (VE23, VE31, VE32, VE33, VE35, VE37 e VE39);
  • importo complessivo delle operazioni risultanti dalle comunicazioni dei clienti e delle cessioni/prestazioni verso consumatori finali;
  • ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nel modello di dichiarazione;
  • dati identificativi dei clienti soggetti passivi IVA e relativo ammontare degli acquisti comunicati;
  • dati identificativi dei consumatori finali e ammontare delle cessioni o prestazioni comunicate per ciascuno di essi.

Richiesta di informazioni e segnalazione di elementi non conosciuti

Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni oppure segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti. Le modalità operative sono quelle indicate nella comunicazione inviata dall’Agenzia.

Disponibilità dei dati alla Guardia di Finanza

I dati e gli elementi oggetto del provvedimento sono messi a disposizione della Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

Regolarizzazione degli errori e ravvedimento operoso

I contribuenti che abbiano conosciuto gli elementi e le informazioni rese disponibili dall’Agenzia possono regolarizzare eventuali errori od omissioni ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in funzione del tempo trascorso dalla violazione.

Il provvedimento richiama inoltre che il ravvedimento è possibile anche se la violazione è già stata constatata o sono iniziate attività di controllo, purché non sia stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o di accertamento, e non siano già pervenute comunicazioni di irregolarità o esiti di controllo formale richiamati nel testo.

Motivazioni e finalità applicative

La motivazione del provvedimento chiarisce che le nuove modalità servono a mettere a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati ai sensi dell’articolo 21 del D.L. 78/2010 e la dichiarazione IVA, per evidenziare eventuali omissioni del volume d’affari. Le informazioni vengono fornite anche per consentire l’utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso e per favorire la collaborazione del contribuente mediante richieste di chiarimenti e integrazioni.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti:

  • legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 634-636;
  • decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 21;
  • decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13;
  • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  • D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
  • D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Pubblicazione ed efficacia

Il provvedimento reca la data dell’8 novembre 2017 ed è firmato digitalmente dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. È precisato che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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