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Provvedimento

Provvedimento del 28/11/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate segnala ai titolari di partita IVA che non hanno presentato la Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, pur risultando fatture emesse comunicate al Fisco, le informazioni disponibili per verificare l’anomalia, chiedere chiarimenti e regolarizzare la posizione con ravvedimento operoso.

Comunicazione di anomalia per omessa presentazione della liquidazione periodica IVA

Comunicazione di anomalia per omessa liquidazione periodica IVA

Il provvedimento, adottato in attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190/2014, definisce le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza le informazioni utili a rilevare una possibile omissione della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA. L’intervento è finalizzato a favorire l’adempimento spontaneo e a consentire la regolarizzazione di errori o omissioni mediante ravvedimento operoso.

Ambito di applicazione e finalità

Il provvedimento riguarda specifici soggetti passivi IVA per i quali, con riferimento a un trimestre, risultano comunicati dati di fatture emesse ma non risulta pervenuta alcuna Comunicazione liquidazioni periodiche IVA prevista dall’articolo 21-bis del decreto legge n. 78/2010. L’Agenzia confronta quindi i dati delle comunicazioni delle fatture trasmesse dai contribuenti e dai loro clienti con quelli delle liquidazioni periodiche, individuando le anomalie da sottoporre alla valutazione del contribuente.

Informazioni rese disponibili al contribuente

L’Agenzia mette a disposizione una serie di dati identificativi e informativi per consentire al contribuente di verificare la correttezza delle risultanze e fornire elementi non conosciuti dall’Amministrazione. Le informazioni contenute nella comunicazione comprendono:

  • codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento;
  • codice atto;
  • modalità di consultazione degli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia.

Modalità di comunicazione e consultazione

La comunicazione è trasmessa agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata attivati dai contribuenti ai sensi della normativa richiamata. La stessa comunicazione, unitamente alle informazioni di dettaglio, è consultabile anche nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate denominata “La mia scrivania”.

Nell’area riservata sono resi disponibili, in particolare:

  • la data di elaborazione del prospetto;
  • il numero dei documenti trasmessi dal contribuente e dai suoi clienti e fornitori per il trimestre di riferimento;
  • i dati identificativi dei clienti e fornitori, inclusi denominazione/cognome e nome, identificativo estero, codice fiscale o partita IVA;
  • i dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti, tra cui tipo documento, numero, data di emissione e registrazione, imponibile/importo, aliquota IVA e imposta, natura dell’operazione e stato del documento (attivo, annullato, rettificato);
  • i dati del flusso di trasmissione, quali identificativo file, data di invio e numero della posizione del documento nel file.

Richiesta di informazioni e segnalazione di elementi non noti

Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del DPR n. 322/1998, può chiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Amministrazione. Le modalità operative sono quelle indicate nella comunicazione inviata dall’Agenzia.

Disponibilità dei dati alla Guardia di Finanza

I dati e gli elementi messi a disposizione del contribuente sono resi disponibili anche alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

Regolarizzazione e ravvedimento operoso

I contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni rese dall’Agenzia possono regolarizzare errori o omissioni ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in base al tempo trascorso dalla violazione. Il provvedimento richiama espressamente la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso anche se la violazione sia già stata constatata o siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo conosciute formalmente dal contribuente, salvo alcuni casi ostativi, tra cui la notifica di atti di liquidazione, irrogazione sanzioni o accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità e degli esiti del controllo formale indicati nel testo.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento si fonda sull’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190/2014, che demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia l’individuazione delle modalità di messa a disposizione delle informazioni al contribuente e alla Guardia di Finanza.

Tra le principali norme richiamate figurano:

  • il decreto legge n. 78/2010, in particolare gli articoli 21 e 21-bis;
  • il decreto legislativo n. 472/1997 sull’istituto del ravvedimento operoso;
  • il DPR n. 322/1998 sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni;
  • le norme istitutive e organizzative dell’Agenzia delle Entrate;
  • ulteriore normativa fiscale e di settore elencata nella sezione riferimenti normativi.

Pubblicazione e data del provvedimento

Il provvedimento è datato Roma, 28 novembre 2017, ed è sottoscritto digitalmente dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. La pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi della normativa richiamata.

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