Provvedimento del 28/11/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina soggetti obbligati, contenuto, termini, modalità di trasmissione, ricevute, correzioni, regime linguistico, valuta e uso dei dati per la rendicontazione paese per paese da parte dei gruppi multinazionali, in attuazione del decreto MEF del 23 febbraio 2017 e della direttiva UE 2016/881.
Modalità di presentazione della rendicontazione paese per paese (CbCR)
Modalità di presentazione della rendicontazione paese per paese
Il provvedimento definisce le disposizioni attuative per la rendicontazione paese per paese dei gruppi multinazionali, in coerenza con il decreto del MEF del 23 febbraio 2017 e con la direttiva 2016/881/UE. Il testo disciplina chi deve presentare la comunicazione, quali dati devono essere inclusi, come trasmetterli, in quale lingua e valuta, entro quali termini e secondo quali regole di utilizzo e trattamento delle informazioni.
Soggetti tenuti alla rendicontazione
La rendicontazione deve essere presentata dalla controllante capogruppo residente in Italia di un gruppo multinazionale i cui ricavi consolidati siano almeno pari a 750 milioni di euro, o a un importo in valuta locale approssimativamente equivalente al 1° gennaio 2015, con riferimento a ciascun periodo d’imposta precedente quello oggetto di obbligo.
Sono incluse nella rendicontazione solo le entità del gruppo che si consolidano integralmente o con metodo pro-rata, con esclusione di quelle consolidate con il metodo del patrimonio netto. Per banche e altri enti creditizi e finanziari, ai fini della soglia si considera il margine di intermediazione incrementato degli interessi passivi e oneri assimilati e delle commissioni passive.
Se la controllante capogruppo non è residente in Italia e ricorre una delle condizioni previste dal decreto, la rendicontazione è presentata alternativamente:
- dall’entità residente in Italia tenuta all’obbligo;
- dall’entità residente in Italia designata dal gruppo multinazionale.
Le entità residenti obbligate sono esonerate se il gruppo rende disponibile la rendicontazione tramite una supplente della controllante capogruppo secondo il decreto, oppure tramite altra entità residente nell’Unione europea designata a presentarla presso la propria autorità fiscale. È previsto inoltre l’esonero nelle ipotesi in cui la giurisdizione della capogruppo non residente abbia fissato, ai fini dell’esenzione, una soglia equivalente a 750 milioni di euro che valga anche per le entità residenti appartenenti allo stesso gruppo. Se la capogruppo non residente presenta volontariamente la rendicontazione alla propria autorità fiscale, le entità residenti obbligate sono esonerate.
Oggetto della comunicazione
Le entità tenute alla rendicontazione devono comunicare le informazioni indicate nelle tre tabelle del modello allegato al decreto.
Tabella 1: ripartizione per giurisdizione fiscale
Devono essere indicati, per ciascuna giurisdizione fiscale:
- le giurisdizioni in cui le entità del gruppo sono residenti fiscalmente o, per le stabili organizzazioni, in cui queste sono situate;
- i ricavi complessivi, distinti tra quelli derivanti da operazioni con altre entità del gruppo e quelli derivanti da operazioni con soggetti terzi, oltre al totale;
- gli utili o perdite al lordo delle imposte sul reddito;
- le imposte sul reddito pagate secondo il criterio di cassa;
- le imposte sul reddito maturate nell’anno in corso;
- il capitale dichiarato;
- gli utili non distribuiti;
- il numero di addetti espresso in equivalenti tempo pieno;
- le immobilizzazioni materiali.
Il provvedimento precisa che:
- se un’entità è residente in più giurisdizioni fiscali, si applicano le regole del trattato fiscale applicabile; in assenza di trattato, rileva la sede di direzione effettiva secondo standard internazionali;
- per le entità senza residenza fiscale individuabile va inserita una riga separata;
- i dati delle entità residenti nella stessa giurisdizione vanno aggregati, includendo anche le transazioni infragruppo intra-giurisdizione;
- i ricavi comprendono, ai fini della tabella, anche componenti positivi da cessione di beni semilavorati e materie prime, servizi, canoni, interessi, royalties, premi, proventi straordinari e plusvalenze; non comprendono i dividendi riconosciuti come tali nella giurisdizione del soggetto pagante;
- per banche e intermediari finanziari i ricavi coincidono con il margine di intermediazione incrementato di interessi passivi e commissioni passive;
- i ricavi, gli utili, le imposte e gli altri dati delle stabili organizzazioni vanno attribuiti alla giurisdizione in cui sono situate ed esclusi dai corrispondenti dati dell’entità cui fanno capo;
- le imposte pagate includono acconti, imposte di anni precedenti anche a seguito di accertamenti e ritenute alla fonte subite; i rimborsi riducono le imposte versate nel periodo di ricezione, salvo siano trattati come ricavi e ciò sia segnalato in tabella 3;
- le imposte maturate non comprendono imposte anticipate o differite né accantonamenti incerti;
- il capitale dichiarato è la somma del capitale sociale e delle riserve di capitale;
- gli utili non distribuiti sono considerati a fine anno;
- il numero di addetti può essere calcolato in base ai dipendenti a fine anno, alle medie annue o con altra modalità coerente nel tempo e tra giurisdizioni; sono ammessi arrotondamenti ragionevoli;
- le immobilizzazioni materiali non includono liquidità, attività immateriali o attività finanziarie.
Tabella 2: elenco delle entità del gruppo
Nella tabella 2 devono essere riportati:
- l’elenco delle entità residenti in ciascuna giurisdizione fiscale indicata in tabella 1, con denominazione di ciascuna entità;
- per le stabili organizzazioni, la giurisdizione in cui sono situate e l’entità giuridica cui fanno capo;
- la giurisdizione secondo la cui normativa l’entità è stata costituita, se diversa da quella di residenza fiscale;
- la natura dell’attività principale o delle attività principali svolte, barrando le caselle previste dal modello.
Tabella 3: informazioni supplementari
La tabella 3 deve contenere:
- la denominazione del gruppo multinazionale;
- il periodo d’imposta di riferimento;
- la fonte dei dati;
- ogni ulteriore informazione o spiegazione sintetica utile a comprendere le informazioni obbligatorie fornite.
Fonte dei dati
Le entità tenute alla rendicontazione devono utilizzare sistematicamente nel tempo le medesime fonti dei dati.
Possono scegliere di attingere ai dati desunti da:
- processo di preparazione del bilancio consolidato;
- bilanci di esercizio delle singole entità del gruppo;
- contabilità interna;
- contabilità tenuta per finalità di vigilanza regolamentare.
Se è necessario usare più fonti, le ragioni della scelta devono essere spiegate in tabella 3. Non è richiesta alcuna riconciliazione con il bilancio consolidato né adattamento per differenze tra principi contabili applicati nelle varie giurisdizioni.
Se nel tempo cambia la fonte dei dati, occorre indicarne le motivazioni e le conseguenze nella tabella 3.
Regime linguistico
Gli elementi fondamentali della rendicontazione, individuati nell’allegato III, sezione III, tabella 3 della direttiva 2011/16/UE, devono essere trasmessi in lingua italiana e in lingua inglese.
Valuta di esposizione
Gli importi oggetto di rendicontazione devono essere comunicati nella valuta utilizzata dall’entità tenuta alla rendicontazione nel bilancio consolidato oppure nel proprio bilancio di esercizio.
Le entità residenti che rendono la comunicazione ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto possono utilizzare la valuta impiegata dalla controllante capogruppo nei dati comunicati ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto.
Termini di presentazione
La comunicazione annuale deve essere trasmessa entro i dodici mesi successivi all’ultimo giorno del periodo d’imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale.
Per il primo anno di rendicontazione, se il periodo d’imposta inizia il 1° gennaio 2016 o successivamente e termina prima del 31 dicembre 2016, la comunicazione deve essere inviata entro il 31 dicembre 2017.
Modalità di trasmissione
La trasmissione avviene tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle entrate, direttamente oppure tramite i soggetti incaricati ai sensi dell’articolo 3, commi 2-bis e 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.
I file devono essere predisposti in formato XML secondo l’allegato tecnico del provvedimento. Le entità che comunicano dati in applicazione dell’articolo 2, comma 3, del decreto trasmettono i dati di cui dispongono secondo le regole dell’allegato tecnico e ricevono una specifica ricevuta di presentazione.
Ricevute, scarti e ritardi
L’Agenzia delle entrate rilascia una ricevuta con esito:
- positivo;
- positivo da articolo 2, comma 3, del decreto;
- negativo, con scarto.
La ricevuta è resa disponibile, salvo cause di forza maggiore, entro cinque giorni lavorativi dalla protocollazione del file.
In caso di scarto, l’entità deve inviare nuovamente tutte le posizioni da comunicare entro il termine ordinario di cui al punto 7. Se la comunicazione è stata trasmessa nei 15 giorni precedenti la scadenza, il nuovo invio va effettuato entro 15 giorni dalla ricezione della ricevuta di scarto e non è considerato tardivo.
Le rendicontazioni trasmesse oltre termine sono comunque acquisite e comunicate alle autorità fiscali interessate anche oltre la scadenza prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto.
Correzione degli errori
In base alla direttiva 2016/881/UE, agli accordi con i governi delle giurisdizioni oggetto di comunicazione e alle intese tecniche, l’autorità competente di ciascuna giurisdizione può segnalare all’Agenzia delle entrate errori rilevati nelle informazioni ricevute.
Ricevuta la segnalazione, l’Agenzia delle entrate la comunica all’entità obbligata tramite PEC o tramite notificazione ex articolo 60 del DPR 600/1973. L’entità deve inviare la comunicazione correttiva entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’errore.
Resta ferma la possibilità di presentare comunicazioni correttive spontanee.
Utilizzo e trattamento dei dati
Le informazioni trasmesse e quelle ricevute dalle autorità competenti di altri Stati membri dell’Unione europea o di altre giurisdizioni con accordi qualificanti sono trattate come segrete, nel rispetto della normativa nazionale sulla riservatezza e sulla protezione dei dati e dei diritti fondamentali dei contribuenti.
L’Agenzia delle entrate deve garantire un livello di protezione dei dati non inferiore a quello previsto dall’articolo 22 della Convenzione multilaterale per la mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, applicando la normativa nazionale e, se necessario, le clausole di salvaguardia della giurisdizione che ha fornito le informazioni.
L’Agenzia elabora i dati e li trasmette alle autorità competenti estere nei termini dell’articolo 6 del decreto, salvo quanto previsto per le trasmissioni tardive.
L’uso delle informazioni è limitato alle finalità e ai limiti dell’articolo 7 del decreto. In caso di violazione degli obblighi di utilizzo, l’Agenzia attiva il procedimento di archiviazione o annullamento in autotutela degli atti interessati.
Per l’analisi delle rendicontazioni ai fini della valutazione del rischio in materia di transfer pricing, erosione della base imponibile e trasferimento degli utili, è previsto un Ufficio competente individuato con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia.
I risultati dell’analisi di rischio sono comunicati solo alle articolazioni territoriali competenti per il controllo dei contribuenti interessati, con richiamo ai limiti di utilizzo dei dati. L’Ufficio competente monitora gli esiti delle ulteriori indagini e segnala tempestivamente eventuali violazioni all’articolazione territoriale e all’Ufficio competente per i servizi di collegamento ai fini della cooperazione amministrativa.
Per la prima fase di applicazione del regime di adempimento collaborativo, le disposizioni sull’analisi di rischio non si applicano ai soggetti ammessi a tale regime, per i quali la competenza sulle ulteriori indagini è attribuita all’ufficio Cooperative compliance.
L’Ufficio competente per i servizi di collegamento comunica poi alle autorità internazionali competenti:
- gli utilizzi dei dati in violazione dell’articolo 7 del decreto che abbiano comportato archiviazione o annullamento degli atti;
- le violazioni dell’articolo 6, comma 2, del decreto che abbiano determinato procedimenti per violazione del segreto d’ufficio;
- le azioni intraprese a seguito di tali violazioni.
Presupposti e richiamo alla normativa di riferimento
Nelle motivazioni si chiarisce che il provvedimento dà attuazione alla disciplina introdotta dalla legge n. 208 del 2015, recependo l’Action 13 del progetto BEPS dell’OCSE e la direttiva 2016/881/UE, che modifica la direttiva 2011/16/UE sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali.
Il decreto ministeriale del 23 febbraio 2017 ha disciplinato l’obbligo di presentazione, le comunicazioni all’Agenzia delle entrate, il contenuto della rendicontazione, il termine, lo scambio di informazioni e l’utilizzo dei dati, rinviando a questo provvedimento per le modalità di presentazione e il regime linguistico.
Il testo richiama inoltre la normativa e gli accordi internazionali rilevanti in materia di cooperazione amministrativa fiscale, assistenza reciproca e scambio automatico di informazioni, nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1963 e il decreto del MEF del 23 febbraio 2017.
Pubblicazione
La pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Testo integrale
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