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Legge

L.R. Emilia-Romagna 21/2004

DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 21/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Emilia-Romagna il rilascio, il riesame, la modifica, il monitoraggio e i controlli dell’autorizzazione integrata ambientale per le installazioni soggette alla normativa IPPC/AIA, in coordinamento con il d.lgs. 152/2006. Prevede pubblicità e partecipazione, ruolo di Regione, ARPAE e SUAP, spese istruttorie a carico del gestore e sanzioni secondo la disciplina statale.

Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento e autorizzazione integrata ambientale in Emilia-Romagna

Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento in Emilia-Romagna

La legge regionale disciplina, nel territorio dell’Emilia-Romagna, il rilascio e la gestione dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) per le installazioni soggette alla disciplina IPPC, in attuazione della normativa europea e del d.lgs. 152/2006. L’obiettivo è prevenire e ridurre in modo integrato le emissioni in aria, acqua e suolo, i rifiuti e il consumo di risorse, assicurando un elevato livello di protezione della salute e dell’ambiente.

Ambito di applicazione e definizioni

Sono assoggettate alle procedure e misure del Titolo II le installazioni nuove ed esistenti, nonché le loro modifiche, elencate nell’allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006. Su richiesta del gestore, possono essere assoggettate alla medesima disciplina anche installazioni nuove o esistenti non comprese in tale elenco.

Per le definizioni, la legge rinvia alle nozioni contenute nell’articolo 5 del d.lgs. 152/2006 e successive integrazioni richiamate dal testo regionale.

Autorità competente e coordinamento istituzionale

La Regione Emilia-Romagna è l’autorità competente per le funzioni amministrative previste dalla legge e le esercita tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE).

Se un’installazione interessa anche il territorio di altre regioni, l’AIA è rilasciata d’intesa tra le autorità competenti interessate e la Regione Emilia-Romagna. Se invece l’installazione può avere impatti rilevanti sull’ambiente di altre regioni, si applica la disciplina statale richiamata dal d.lgs. 152/2006.

La Giunta regionale:

  • emana direttive per l’esercizio coordinato e la semplificazione delle funzioni e per la definizione delle spese istruttorie;
  • istituisce un gruppo tecnico di coordinamento tra Regione e ARPAE, con invito alle associazioni regionali di rappresentanza delle imprese;
  • assicura la partecipazione al Coordinamento nazionale previsto dalla normativa statale;
  • garantisce lo scambio di informazioni con il Ministero competente su emissioni, valori limite e migliori tecniche disponibili.

Principi generali dell’autorizzazione integrata ambientale

Nel determinare le condizioni dell’AIA, l’autorità competente deve rispettare le norme di tutela della salute e della qualità ambientale e tenere conto dei principi generali fissati dal d.lgs. 152/2006.

L’AIA sostituisce, ad ogni effetto, tutti i visti, nulla osta, pareri e autorizzazioni in materia di emissioni nell’aria, nell’acqua, nel suolo e di rifiuti indicati nella normativa statale richiamata, nonché la comunicazione prevista per determinate attività. Restano salve le norme sugli incidenti rilevanti e la disciplina Seveso richiamata dal testo, nei limiti ivi indicati.

Procedura di autorizzazione: domanda, pubblicità e partecipazione

La domanda di AIA deve essere predisposta secondo i criteri del d.lgs. 152/2006 e presentata allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), esclusivamente per via telematica secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Il SUAP pubblica nel BURERT l’annuncio di avvio del procedimento, con indicazione di gestore, installazione, localizzazione, descrizione sommaria e termini per le osservazioni, e comunica al gestore la data di pubblicazione. Gli atti del procedimento e i successivi aggiornamenti sono trasmessi e resi pubblici per via telematica.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione, i soggetti interessati possono prendere visione della domanda e presentare osservazioni scritte. Il gestore può controdedurre entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza del procedimento.

Il gestore può chiedere che non sia resa pubblica, in tutto o in parte, la descrizione dei processi produttivi quando sussistano esigenze di segreto industriale o commerciale; in tal caso deve essere depositata una sintesi pubblicabile sulle caratteristiche del progetto e sugli effetti ambientali. Il personale dell’amministrazione ha comunque accesso alle informazioni riservate, con obbligo di segretezza.

Rilascio dell’AIA, effetti e coordinamento con la VIA

Il rilascio dell’AIA avviene secondo la disciplina statale richiamata e le direttive regionali. Se il progetto di nuova installazione è sottoposto a VIA regionale, la procedura di VIA ricomprende e sostituisce l’AIA; in tal caso anche la pubblicità e la partecipazione seguono le regole della VIA.

Il provvedimento autorizzatorio contiene le condizioni per garantire la conformità dell’installazione ai requisiti di legge e decide sulle osservazioni e controdeduzioni presentate. Lo schema di AIA è trasmesso al gestore entro 30 giorni prima del termine del procedimento, e il gestore può presentare osservazioni entro 15 giorni prima della scadenza. Decorso tale termine, l’AIA può essere rilasciata anche senza osservazioni.

Le prescrizioni dell’AIA sono obbligatorie per il gestore e vincolano anche le amministrazioni che debbano rilasciare intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri o altri assensi necessari alla realizzazione o gestione dell’installazione. Il diniego preclude l’esercizio dell’installazione e, nei casi previsti dalla normativa statale, anche la sua realizzazione.

L’AIA e i successivi aggiornamenti sono comunicati al gestore e alle amministrazioni interessate tramite il SUAP e pubblicati per estratto nel BURERT; copia integrale deve essere resa disponibile al pubblico, anche in via telematica.

Riesame, modifiche e termini abbreviati per sistemi di gestione certificati

Per il riesame dell’AIA e per le modifiche delle installazioni si applicano le regole del d.lgs. 152/2006. Il procedimento di riesame e quello di modifica sostanziale devono concludersi:

  • entro 100 giorni per le installazioni registrate EMAS;
  • entro 130 giorni per le installazioni certificate UNI EN ISO 14001.

Monitoraggio, controlli e pianificazione ispettiva

Il monitoraggio e il controllo del rispetto delle condizioni dell’AIA sono svolti dall’autorità competente secondo la disciplina statale.

La Giunta regionale stabilisce gli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive e approva, sulla base delle proposte di ARPAE, un piano di attività ispettive aggiornato periodicamente. La Giunta può inoltre promuovere report per settore o tipologia di installazione, analizzare condizioni di gestione ed esiti di monitoraggi e controlli, e definire misure di coordinamento e semplificazione, nonché eventuali modifiche alle AIA già rilasciate.

Per incidenti e imprevisti nelle installazioni soggette ad AIA si applica la disciplina statale richiamata.

Poteri sostitutivi e sanzioni

Se l’autorità competente non rilascia l’AIA nel termine previsto, si applicano i poteri sostitutivi previsti dalla legge n. 241/1990.

Per le violazioni della legge si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale richiamata sul regime AIA.

Scambio di informazioni, sistema informativo e rapporti con lo Stato e l’Unione europea

Regione, ARPAE, Comuni e loro Unioni devono scambiarsi reciprocamente informazioni e ogni altro elemento utile per lo svolgimento delle procedure.

L’autorità competente trasmette al Ministero e alla Regione le informazioni previste dal d.lgs. 152/2006 e dal d.lgs. 46/2014 secondo le modalità stabilite dalla normativa statale. La Giunta regionale trasmette all’Assemblea legislativa una relazione contenente le informazioni sull’intero territorio regionale ricevute ai sensi della normativa statale.

Se il funzionamento di un’installazione può avere effetti negativi e significativi sull’ambiente di un altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente informa il Ministero per gli adempimenti previsti dalla disciplina europea e statale.

Formazione, ricerca e aggiornamento professionale

La Regione promuove ricerche e sperimentazioni in materia di AIA e ne diffonde i risultati, anche mediante convenzioni con università, enti e istituti italiani o esteri. Promuove inoltre corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia.

Spese istruttorie e profili finanziari

Le spese per istruttorie, rilievi, accertamenti, sopralluoghi e controlli sono a carico del gestore. Per la loro determinazione e disciplina si applica la normativa statale richiamata.

Gli oneri per le iniziative di ricerca e sperimentazione sono coperti con fondi del bilancio regionale; quelli per formazione e aggiornamento nell’ambito dei finanziamenti regionali previsti dalla legge richiamata.

Disposizioni finali e norme non più vigenti

Le pubblicazioni nel BURERT dell’avvio del procedimento e dell’AIA per estratto sono a carico della Regione.

Risultano abrogati l’articolo relativo all’inventario delle principali emissioni e il comma del monitoraggio indicato nel testo consolidato.

Osservazione sulla vigenza pratica

La legge resta la cornice regionale di riferimento per l’AIA in Emilia-Romagna, ma opera in stretta integrazione con la disciplina statale del d.lgs. 152/2006 e con le successive modifiche. Le parti abrogate e i rinvii a disposizioni europee o statali superate vanno letti alla luce della normativa vigente al momento dell’applicazione.

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