Circolare numero 96 del 11-06-2013
1. Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti 2. Riduzione degli oneri sociali 3. Riduzione del costo del lavoro 4. Contributi INAIL dal 1 gennaio 2013 5. Recupero INAIL danno biologico 6. Salari medi provinciali 7. Agevolazioni per zone tariffarie anno 2013 8. Tabella aliquote
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce le aliquote contributive dovute per l’anno 2013 dai concedenti e dai concessionari nei rapporti di piccola colonia e compartecipazione familiare, includendo contributi previdenziali, riduzioni degli oneri sociali, esoneri, contributi INAIL e il recupero del danno biologico relativo al 2011. Indica inoltre le agevolazioni per zona tariffaria, richiama il criterio del salario medio provinciale per il calcolo della retribuzione e disciplina le modalità di pagamento in quattro rate tramite F24 con le relative scadenze.
Aliquote contributive e modalità di pagamento per piccoli coloni e compartecipanti familiari per il 2013
Aliquote contributive e adempimenti per piccoli coloni e compartecipanti familiari nel 2013
La circolare definisce il quadro contributivo applicabile per l’anno 2013 ai rapporti di piccola colonia e compartecipazione familiare, indicando aliquote, esoneri, contributi INAIL, agevolazioni territoriali e modalità di versamento. Il documento consolida disposizioni legislative e rinvii normativi già vigenti, con particolare attenzione alla ripartizione degli oneri tra concedente e concessionario.
Aliquota contributiva al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
Per l’anno 2013 continua ad applicarsi l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 146/1997, a carico dei concedenti, per la generalità delle aziende agricole.
Le aliquote per il periodo 1 gennaio 2013 - 31 dicembre 2013 sono fissate come segue:
- concedente: 18,95%, esclusa la quota base pari a 0,11%;
- concessionario: 8,84%;
- totale: 27,79%.
Riduzione degli oneri sociali
La circolare richiama l’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, già interpretato dalla circolare n. 95 del 26 aprile 2001. Per i concedenti che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, restano applicabili i seguenti esoneri:
- assegni familiari: 0,43%;
- tutela maternità: 0,03%;
- disoccupazione: 0,34%.
Riduzione del costo del lavoro
Ai sensi dell’art. 1, commi 361-362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è previsto un esonero complessivo di 1 punto percentuale sulle aliquote della gestione di cui all’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
La circolare precisa che tale esonero:
- è prioritariamente imputato all’aliquota degli assegni per il nucleo familiare;
- è cumulabile con l’esonero dell’art. 120 della legge n. 388/2000;
- in caso di incapienza, si applica alle altre aliquote della medesima gestione, privilegiando maternità e disoccupazione;
- non si applica all’aliquota per il trattamento di fine rapporto né a quella per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Per i concedenti, l’esonero opera sull’aliquota della disoccupazione, indicata nella misura del 2,75%, con esonero pari a 1,00%.
Contributi INAIL
Per i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1 gennaio 2001, il D.Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 28, comma 3, stabilisce le seguenti misure:
- assistenza infortuni sul lavoro: 10,125%;
- addizionale infortuni sul lavoro: 3,1185%.
Recupero INAIL per danno biologico
La circolare dà conto del decreto del 22 maggio 2012, pubblicato il 23 luglio 2012, relativo alla determinazione dell’addizionale sui contributi assicurativi agricoli per la copertura degli oneri da danno biologico per l’anno 2011. Il recupero è fissato nella misura di aumento dello 0,71% del contributo assicurativo dovuto per il 2011.
Il recupero è riscosso unitamente alla contribuzione relativa al 2013 tramite modello F24 e corrisponde a:
- 0,0719% sul contributo assistenza infortuni sul lavoro (10,125 x 0,71%);
- 0,0221% sul contributo addizionale assistenza infortuni sul lavoro (3,1185 x 0,71%).
Salario medio provinciale come base di calcolo
Per i soggetti di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, cioè piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti, e per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, continua ad applicarsi la disciplina dell’art. 28 del DPR n. 488/1968 e dell’art. 7 della legge n. 233/1990. Ne consegue che, ai fini del calcolo dei contributi, la retribuzione di riferimento è il salario medio provinciale.
Agevolazioni per zona tariffaria nel 2013
In forza dell’art. 1, comma 45, della legge di stabilità 2011, continuano ad applicarsi dal 1 agosto 2010 le disposizioni dell’art. 2, comma 49, della legge 3 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo.
Per il 2013 le agevolazioni per zona tariffaria sono così quantificate:
- territori non svantaggiati: nessuna agevolazione, dovuto 100%;
- territori montani: agevolazione 75%, dovuto 25%;
- territori svantaggiati: agevolazione 68%, dovuto 32%.
Modalità di pagamento e scadenze
La riscossione avverrà mediante comunicazione agli interessati dell’importo da versare in quattro rate tramite modello F24, utilizzabile presso qualsiasi istituto di credito o ufficio postale.
Il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare, se in possesso di PIN, potrà stampare la delega F24 dal sito dell’INPS, accedendo ai servizi online per il cittadino e selezionando la voce "Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF".
Le scadenze di pagamento sono indicate nelle seguenti date:
- 16 luglio 2013;
- 16 settembre 2013;
- 18 novembre 2013;
- 16 gennaio 2014.
Tabella allegata delle aliquote
La circolare segnala, infine, che è allegata la tabella con le aliquote contributive per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari in vigore dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.
Punti principali
Aliquota al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
Per il 2013 continua ad applicarsi l’aumento di 0,20 punti percentuali previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 146/1997 per la generalità delle aziende agricole, a carico dei concedenti. Le aliquote fissate per il periodo 1 gennaio 2013 - 31 dicembre 2013 sono: concedente 18,95% esclusa la quota base pari a 0,11%, concessionario 8,84%, totale 27,79%.
Riduzione degli oneri sociali e riduzione del costo del lavoro
Continua ad applicarsi l’art. 120 della legge n. 388/2000, con gli esoneri già illustrati dalla circolare n. 95/2001. Per i concedenti che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono: assegni familiari 0,43%, tutela maternità 0,03%, disoccupazione 0,34%. Inoltre, l’art. 1, commi 361-362, della legge n. 266/2005 prevede un esonero complessivo di 1 punto percentuale sulle aliquote della gestione di cui all’art. 24 della legge n. 88/1989, cumulabile con quello dell’art. 120 della legge n. 388/2000. L’esonero va imputato prioritariamente sugli assegni per il nucleo familiare e, se non capiente, sulle altre aliquote della gestione, privilegiando maternità e disoccupazione ed escludendo TFR e fondi interprofessionali. Per i concedenti, l’esonero opera sull’aliquota della disoccupazione, pari al 2,75%, con esonero di 1,00%.
Contributi INAIL e recupero del danno biologico
I contributi INAIL per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1 gennaio 2001, sono fissati dal D.Lgs. n. 38/2000, art. 28, comma 3, nelle misure di 10,125% per l’assistenza infortuni sul lavoro e 3,1185% per l’addizionale infortuni sul lavoro. È inoltre previsto il recupero dell’addizionale per il danno biologico riferito all’anno 2011, pubblicato il 23 luglio 2012, nella misura di aumento dello 0,71% del contributo assicurativo dovuto per il 2011. Il recupero sarà riscosso insieme alla contribuzione 2013 tramite F24, con calcolo pari a 0,0719% sul contributo assistenza infortuni sul lavoro e a 0,0221% sull’addizionale assistenza infortuni sul lavoro.
Salari medi provinciali e base di calcolo
Per i soggetti di cui all’art. 8 della legge n. 334/1968, ossia piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti, nonché per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, continua ad applicarsi la disciplina dell’art. 28 del DPR n. 488/1968 e dell’art. 7 della legge n. 233/1990. Ne deriva che la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale.
Agevolazioni per zona tariffaria 2013
In base all’art. 1, comma 45, della legge di stabilità 2011, continuano ad applicarsi dal 1 agosto 2010 le agevolazioni contributive del settore agricolo previste dall’art. 2, comma 49, della legge n. 191/2009. Per il 2013 le agevolazioni per zona tariffaria risultano pari a: territori non svantaggiati nessuna agevolazione con dovuto al 100%; territori montani agevolazione del 75% con dovuto del 25%; territori svantaggiati agevolazione del 68% con dovuto del 32%.
Modalità di pagamento e scadenze
La riscossione avverrà mediante comunicazione dell’importo da versare in quattro rate tramite modello F24, utilizzabile presso qualsiasi istituto di credito o ufficio postale. Il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare, se in possesso di PIN, potrà stampare la delega F24 dal sito INPS accedendo ai servizi online per il cittadino e selezionando la voce "Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF". Le scadenze indicate sono 16 luglio 2013, 16 settembre 2013, 18 novembre 2013 e 16 gennaio 2014.
Tabella aliquote contributive allegata
La circolare precisa che in allegato è riportata la tabella con le aliquote contributive per piccoli coloni e compartecipanti familiari in vigore dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.
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