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Circolare

Circolare numero 99 del 14-06-2013

1. Premessa 2. Novità introdotte dal decreto legislativo n. 82/2008 2.1 Nuovo requisito soggettivo 2.2 Nuovo requisito oggettivo 3. Deroga all’art. 5, comma 4, del D.lgs. 102/2004 4. Adempimenti delle aziende per l’accesso al beneficio

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 82/2008 al regime degli aiuti per calamità previsto dal D.Lgs. n. 102/2004, con particolare riguardo agli interventi compensativi e all’esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali. Vengono definiti i nuovi requisiti soggettivi per accedere al beneficio, il nuovo requisito oggettivo legato alla percentuale di danno, la misura dell’esonero e una deroga all’esclusione dei danni assicurabili. Sono inoltre indicate le modalità operative per la presentazione delle domande in via telematica e le integrazioni da effettuare nelle more dell’aggiornamento della procedura.

Esonero contributivo per calamità in agricoltura: novità del D.Lgs. n. 82/2008

Esonero contributivo per calamità in agricoltura: modifiche del D.Lgs. n. 82/2008

La circolare aggiorna la disciplina degli esoneri contributivi concessi alle aziende agricole colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 82/2008 al D.Lgs. n. 102/2004. Il documento interviene sui requisiti di accesso agli aiuti compensativi, sulle percentuali di danno rilevanti e sulle modalità operative di presentazione delle domande.

Quadro di riferimento e finalità dell’intervento

La normativa originaria del D.Lgs. n. 102/2004 mira a tutelare le produzioni agricole e zootecniche, nonché le strutture e infrastrutture aziendali, dai danni causati da calamità naturali ed eventi eccezionali. A tal fine prevede misure di prevenzione e di sostegno, tra cui:

  • contributi pubblici per favorire la stipula di contratti assicurativi agevolati per colture, allevamenti e strutture individuati dal Piano assicurativo agricolo annuale;
  • interventi compensativi per i rischi non assicurabili, tra i quali l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti, con scadenza nei dodici mesi successivi all’evento.

Modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 82/2008

Il D.Lgs. n. 82/2008 ha adeguato la disciplina nazionale agli orientamenti comunitari 2007-2013 sugli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e al Reg. CE n. 1857/2006. Le agevolazioni vengono ricondotte tra gli aiuti esenti da comunicazione preventiva ai sensi del Reg. CE n. 659/99.

Pur confermando le tipologie di intervento già previste dal D.Lgs. n. 102/2004, il nuovo decreto modifica in modo sostanziale:

  • i requisiti soggettivi delle aziende beneficiarie;
  • il requisito oggettivo relativo all’entità del danno che consente l’accesso agli interventi compensativi.

Nuovi requisiti soggettivi dei beneficiari

Per gli eventi calamitosi verificatisi a decorrere dal 20 maggio 2008, il beneficio è circoscritto ai soggetti che operano nella produzione primaria. In particolare, sono ammessi:

  • le imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c.;
  • le cooperative che svolgono attività di produzione agricola;
  • i soggetti iscritti nel registro delle imprese oppure nell’anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome.

La circolare evidenzia che il legislatore ha inteso privilegiare i danni alla produzione primaria, restringendo l’ambito soggettivo degli aiuti compensativi.

Nuovo requisito oggettivo: soglia di danno e misura dell’esonero

Il D.Lgs. n. 82/2008 ha sostituito il precedente sistema differenziato per aree svantaggiate, che prevedeva soglie di danno pari almeno al 20% della produzione lorda vendibile nelle aree svantaggiate e al 30% nelle altre zone. Dal 20 maggio 2008, l’accesso agli interventi compensativi è riconosciuto solo alle aziende che abbiano subito danni superiori al 30% della produzione lorda vendibile.

In conseguenza di ciò, la misura dell’esonero contributivo viene rimodulata come segue:

  • 17% per le aziende che abbiano subito danni superiori al 30% e inferiori o pari al 70% della produzione lorda vendibile;
  • 50% per le aziende che abbiano subito danni superiori al 70% della produzione lorda vendibile.

Resta ferma l’ipotesi di un ulteriore incremento del 10% dell’esonero, già richiamata dalla circolare n. 35 del 2006.

Deroga alla regola di esclusione dei danni assicurabili

L’art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 102/2004 esclude dagli interventi compensativi i danni a produzioni e strutture ammissibili all’assicurazione agevolata. La circolare precisa tuttavia che il Piano assicurativo agricolo annuale, approvato entro il 30 novembre di ogni anno, può prevedere una deroga qualora:

  • l’offerta di mercato sia insufficiente a coprire la domanda assicurativa delle produzioni vegetali;
  • vi sia richiesta delle Regioni interessate;
  • intervenga un decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che modifichi le previsioni assicurative del piano.

In tale ipotesi, è consentita l’attivazione degli interventi compensativi ex post del Fondo di Solidarietà Nazionale.

Adempimenti richiesti alle aziende

Per ottenere il beneficio, le aziende devono:

  • indicare la percentuale di danno subito;
  • dichiarare che l’aiuto richiesto non supera i limiti previsti dall’art. 11 del Reg. CE n. 1857/2006.

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il sito INPS, accedendo ai "Servizi on-line" e selezionando la funzione "domanda esonero calamità naturali". La procedura guida l’utente nei vari passaggi.

Modalità transitorie in attesa dell’aggiornamento del modulo telematico

Nelle more dell’aggiornamento della procedura informatica, la circolare distingue due casi:

  • per le aziende che hanno già inviato la domanda mediante il modulo allegato alla circolare n. 35/2006, è necessario integrare la richiesta con una dichiarazione di responsabilità (allegato 1), da trasmettere via e-mail alla sede competente per territorio;
  • per le aziende che non hanno ancora presentato domanda, l’istanza va inoltrata telematicamente e deve essere allegato un file contenente la dichiarazione di responsabilità (allegato 2) e la copia di un documento di riconoscimento valido del beneficiario, da inviare via e-mail all’indirizzo della sede competente.

Rinvio alla precedente circolare

Per tutto quanto non espressamente modificato dalla presente circolare, restano applicabili le disposizioni della circolare n. 35 del 6 marzo 2006. È fatto salvo il solo punto 9 relativo agli adempimenti a carico delle sedi, la cui revisione sarà oggetto di un successivo messaggio.

Punti principali

Quadro normativo e finalità

La circolare richiama il D.Lgs. n. 102/2004, che disciplina gli interventi a tutela delle produzioni agricole e zootecniche e delle strutture aziendali dai danni derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali. Tra le misure previste rientrano i contributi pubblici per le assicurazioni agevolate e, per i rischi non assicurabili, gli interventi compensativi, tra cui l’esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali.

Novità introdotte dal D.Lgs. n. 82/2008

Il D.Lgs. n. 82/2008 ha modificato il regime degli aiuti recependo la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 e il Reg. CE n. 1857/2006. Le agevolazioni sono ricondotte nell’ambito degli aiuti esenti da comunicazione preventiva. Le modifiche incidono soprattutto sui requisiti soggettivi delle imprese beneficiarie e sulla percentuale di danno richiesta per ottenere gli aiuti compensativi.

Nuovi requisiti soggettivi

Per gli eventi calamitosi verificatisi dal 20 maggio 2008, il beneficio è riservato alle imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c. e alle cooperative che svolgono attività di produzione agricola, purché iscritte nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome. Restano quindi privilegiate le imprese della produzione primaria.

Nuovo requisito oggettivo e misura dell’esonero

Dal 20 maggio 2008 non opera più la soglia del 20% di danno per le aziende ubicate in aree svantaggiate. L’accesso agli interventi compensativi richiede danni superiori al 30% della produzione lorda vendibile. La misura dell’esonero è quindi pari al 17% per danni superiori al 30% e inferiori o pari al 70% della PLV, e al 50% per danni superiori al 70% della PLV. Rimane invariata l’eventuale maggiorazione del 10% già prevista dalla circolare n. 35/2006.

Deroga all’esclusione dei danni assicurabili

La regola generale esclude dagli interventi compensativi i danni a produzioni e strutture ammissibili all’assicurazione agevolata. La circolare richiama tuttavia la possibilità che il Piano assicurativo agricolo annuale, approvato entro il 30 novembre, preveda deroghe in presenza di insufficienza dell’offerta di mercato e su richiesta delle Regioni, mediante decreto ministeriale, per consentire interventi compensativi ex post del Fondo di Solidarietà Nazionale.

Adempimenti per la domanda

Le aziende interessate devono dichiarare, oltre alla percentuale di danno, che il sostegno non supera i limiti dell’art. 11 del Reg. CE n. 1857/2006. L’istanza va presentata telematicamente tramite il sito INPS, nella sezione "Servizi on-line" e con la funzione "domanda esonero calamità naturali". La procedura guida l’utente nei passaggi operativi.

Istruzioni transitorie nelle more dell’aggiornamento della procedura

In attesa dell’aggiornamento del modulo telematico: chi ha già presentato domanda con il modulo della circolare n. 35/2006 deve integrarla con la dichiarazione di responsabilità (allegato 1), trasmessa via e-mail alla sede competente; chi non ha ancora presentato domanda deve inoltrarla telematicamente e allegare un file con la dichiarazione di responsabilità (allegato 2) e copia del documento di identità, inviando il tutto all’indirizzo e-mail della sede competente.

Rinvio alla disciplina precedente

Per quanto non espressamente modificato, restano valide le disposizioni della circolare n. 35 del 6 marzo 2006. È escluso dal rinvio il punto 9 relativo agli adempimenti a carico delle sedi, che sarà oggetto di successivo messaggio.

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