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Circolare

Circolare numero 97 del 14-06-2013

Con la presente circolare vengono richiamati i criteri di imputazione degli imponibili contributivi, in base ai principi di competenza e di cassa, come disciplinati delle disposizioni di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’estensione del principio di cassa già richiamato per la denuncia ListaPosPA/UNIEMENS, precisando il rapporto con il principio di competenza nel calcolo degli imponibili contributivi. Viene richiamata la normativa di armonizzazione del D.Lgs. n. 314/1997 e si ribadisce che la base imponibile contributiva comprende non solo quanto percepito ma anche quanto maturato e dovuto in base a legge, regolamento o contratto. Restano ferme le deroghe per alcune voci, che sono assoggettate a contribuzione nel mese di corresponsione. Annunciate ulteriori precisazioni in una successiva circolare.

chiarimenti sul principio di cassa per gli imponibili contributivi nella Gestione Dipendenti Pubblici

Chiarimenti sul principio di cassa negli imponibili contributivi della Gestione Dipendenti Pubblici

La circolare interviene a precisare la portata del principio di cassa richiamato per la compilazione delle denunce mensili ListaPosPA confluite in UNIEMENS, chiarendo il rapporto con il principio di competenza nella determinazione della base imponibile contributiva. Il chiarimento si inserisce nel quadro normativo derivante dalla soppressione dell'INPDAP e dal trasferimento delle funzioni all'INPS.

Contesto della circolare

Il documento richiama la circolare n. 105 del 7 agosto 2012, con cui erano state fornite alle Amministrazioni e agli Enti iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici le istruzioni per la gestione e compilazione delle denunce mensili ex art. 44, comma 9, della legge n. 326/2003, denominate ListaPosPA (ex DMA 2) e confluite nel flusso UNIEMENS. In quella sede, al paragrafo 2.1, era stato affermato che l'imputazione degli imponibili contributivi deve avvenire secondo il criterio di cassa e, a seguito di richieste di chiarimento, la presente circolare ne precisa l'estensione generale.

Quadro normativo di riferimento

La circolare si fonda sul D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, che ha introdotto disposizioni di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione della normativa fiscale e previdenziale relativa ai redditi da lavoro dipendente. L'art. 6 del decreto ha sostituito la previgente disciplina in materia di determinazione della retribuzione da assoggettare a contribuzione ai fini pensionistici, affermando il principio dell'unificazione tra basi imponibili fiscale e previdenziale, pur senza una piena sovrapposizione tra i due ambiti.

Viene richiamato anche l'art. 1 della legge n. 389/1989, confermato dall'art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 314/1997, secondo cui la retribuzione assunta come base per il calcolo dei contributi non può essere inferiore ai minimi fissati da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale, oppure da accordi collettivi o contratti individuali se più favorevoli.

Principio di competenza e principio di cassa

La circolare chiarisce che, ai fini contributivi, la nozione di reddito di lavoro dipendente non riguarda soltanto somme e valori percepiti, ma anche quelli maturati nel periodo di riferimento. La base imponibile contributiva viene quindi identificata con i redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi di cui all'allora art. 46, comma 1, del TUIR (oggi art. 49), da determinarsi secondo i criteri dell'allora art. 48 del TUIR (oggi art. 51).

In sostanza, la retribuzione imponibile non coincide solo con quanto effettivamente pagato nel singolo periodo di paga, ma comprende anche somme e valori dovuti per legge, regolamento, contratto collettivo o, se più favorevole, contratto individuale, anche se non ancora corrisposti. La circolare evidenzia che tale impostazione discende dal principio dell'automatica costituzione del rapporto previdenziale al sorgere del rapporto di lavoro e dalla successiva codificazione normativa.

Deroghe: somme assoggettate nel mese di corresponsione

Pur nella regola generale della maturazione, la circolare richiama le deroghe previste dall'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 314/1997. Sono infatti assoggettate a contribuzione nel mese di corresponsione, e quindi secondo il criterio di cassa per queste specifiche voci:

  • gratificazioni annuali e periodiche;
  • conguagli di retribuzione dovuti in forza di norme di legge o di contratto con effetto retroattivo;
  • premi di produzione.

Ulteriori precisazioni annunciate

La circolare conclude segnalando che, per la Gestione Dipendenti Pubblici, saranno fornite in una successiva circolare ulteriori e più dettagliate precisazioni.

Punti principali

Contesto e finalità del chiarimento

La circolare si colloca nel processo di integrazione seguito alla soppressione dell'INPDAP e al trasferimento delle funzioni all'INPS. Richiama le istruzioni già fornite con la circolare n. 105 del 7 agosto 2012 per le denunce mensili ListaPosPA (ex DMA 2) confluite nel flusso UNIEMENS e chiarisce che, per tali denunce, gli imponibili contributivi devono essere imputati secondo il criterio di cassa. Poiché sono emersi dubbi sulla portata generale di tale principio, il documento fornisce precisazioni interpretative.

Quadro normativo di riferimento

Viene richiamato il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, che ha introdotto l'armonizzazione tra disciplina fiscale e previdenziale dei redditi da lavoro dipendente. In particolare, l'art. 6 ha sostituito la previgente disciplina della base contributiva e ha affermato, in linea generale, l'unificazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale, pur mantenendo alcune eccezioni dovute alla diversa natura dei due prelievi. La circolare richiama inoltre l'art. 1 della legge n. 389/1989, confermato dall'art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 314/1997, che stabilisce il principio della retribuzione minima imponibile non inferiore ai livelli fissati da leggi, regolamenti, contratti collettivi o individuali più favorevoli.

Determinazione della base imponibile contributiva

La base imponibile contributiva viene ricondotta al reddito di lavoro dipendente ai fini contributivi di cui all'allora art. 46, comma 1, del TUIR, oggi art. 49, da quantificare secondo i criteri dell'art. 48 del TUIR, oggi art. 51. La circolare sottolinea che la nozione di reddito ai fini contributivi non si limita alle somme e ai valori effettivamente percepiti, ma comprende anche quelli maturati nel periodo di riferimento. Ne deriva che la retribuzione imponibile comprende anche importi non ancora corrisposti, purché dovuti per legge, regolamento, contratto collettivo o, se più favorevole, contratto individuale.

Deroghe al principio e momento di assoggettamento

Pur nel quadro della regola generale, la circolare evidenzia le deroghe previste dall'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 314/1997. In base a tale disposizione, gratificazioni annuali e periodiche, conguagli di retribuzione spettanti per norme di legge o di contratto con effetto retroattivo e premi di produzione sono comunque assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione, quindi secondo un criterio di cassa per tali specifiche fattispecie.

Prospettive di ulteriori chiarimenti

Il documento segnala che, per la Gestione Dipendenti Pubblici, seguirà una circolare di prossima emanazione contenente ulteriori e più dettagliate precisazioni.

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