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Circolare

Circolare numero 88 del 07-06-2013

1. Termini e modalità di versamento 2. Reddito imponibile 3. Reddito imponibile per i contribuenti minimi 4. Rateizzazione 5. Quadro RR del modello UNICO 2013 6. Compensazione

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina modalità e termini di versamento dei contributi previdenziali 2013 per artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti alla Gestione separata. Chiarisce come determinare il reddito imponibile, le scadenze di saldo e acconto, la maggiorazione dello 0,40% per i versamenti differiti, le regole di rateazione e le modalità di compilazione del modello UNICO PF 2013 e del modello F24. Vengono inoltre indicate le procedure per compensazione e rimborso dei crediti contributivi, distinguendo tra contribuzione relativa al minimale, contributi eccedenti e crediti da Quadro RR.

Versamento contributi 2013, reddito imponibile, rateazione, Quadro RR e compensazione

Termini e modalità di versamento dei contributi 2013

La circolare disciplina il versamento dei contributi previdenziali dovuti per l’anno 2013 dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti, nonché dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata. L’INPS ha reso disponibile nel "Cassetto previdenziale degli Artigiani e Commercianti" un prospetto di liquidazione con importi e causali e una lettera esplicativa delle modalità di determinazione degli importi.

Per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, il versamento segue le scadenze previste per le imposte sui redditi. Per la Gestione separata, il contributo dovuto al netto degli acconti versati l’anno precedente si versa alle scadenze fiscali, che per il 2013 sono fissate al 17 giugno 2013 per saldo 2012 e primo acconto 2013 e al 2 dicembre 2013 per il secondo acconto 2013.

È prevista la possibilità di effettuare il versamento dal 17 giugno al 17 luglio 2013 con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi. Tale maggiorazione deve essere versata separatamente dai contributi, usando la causale contributo "API" per gli artigiani, "CPI" per i commercianti o "DPPI" per i liberi professionisti, con la relativa codeline INPS.

Reddito imponibile per artigiani, commercianti e soci di S.r.l.

Per la determinazione della base imponibile contributiva degli artigiani e commercianti, la circolare richiama i chiarimenti della circolare n. 102 del 12 giugno 2003 e precisa che deve essere considerato il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2012, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti scomputate dal reddito dell’anno.

Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni artigiani o commercianti, la base imponibile comprende, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, anche la quota di reddito d’impresa della società corrispondente alla partecipazione agli utili, ovvero la quota di reddito attribuita al socio nelle società partecipate in regime di trasparenza. La circolare indica anche i riferimenti ai quadri RF, RG, RH e RS del modello dichiarativo da cui ricavare gli elementi costitutivi della base imponibile.

Reddito imponibile per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, la base imponibile è costituita dalla totalità dei redditi prodotti come reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, compresi quelli in forma associata e quelli derivanti, se adottato, dal regime dell’imprenditoria giovanile.

Il contributo va quindi calcolato sui redditi dichiarati nei seguenti quadri:

  • quadro RE, in particolare i righi RE22, RE23 o RE25 a seconda del regime fiscale;
  • quadro RH, con riferimento ai righi RH15, RH16 o RH18 nei casi indicati;
  • quadro LM, per i soggetti nel regime dell’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, casella "Autonomo", righi LM6-LM9.

La circolare richiama inoltre il massimale retributivo di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, oltre il quale nella Gestione separata non è più dovuta contribuzione previdenziale. Nei righi RR5-RR7 della sezione II del Quadro RR del modello UNICO PF 2013 va indicato il reddito imponibile su cui è stato calcolato il contributo a carico del professionista, eventualmente ridotto entro il massimale e tenendo conto di eventuali redditi già assoggettati a contribuzione nella Gestione separata; in tal caso va barrata la casella di colonna 8 del rigo RR5.

Regime dell’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

Per i soggetti che fruiscono del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ex art. 27 del D.L. n. 98/2011, la base imponibile contributiva è determinata in modo differenziato a seconda dell’attività svolta.

Per chi svolge attività d’impresa e rientra nelle gestioni artigiani e commercianti, il reddito rileva solo se nel quadro LM sono barrate le caselle "Impresa" o "Impresa familiare". Per chi produce reddito da arti e professioni ed è obbligato alla Gestione separata, il reddito rileva solo se è barrata la casella "Autonomo" e il soggetto non rientra tra i professionisti tenuti al versamento del contributo soggettivo presso casse professionali autonome.

In ogni caso, il reddito imponibile va considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali, che devono essere indicati nel rigo LM7.

Rateizzazione dei versamenti

La rateizzazione è ammessa con limiti diversi a seconda della categoria. Per artigiani e commercianti può riguardare esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione dei contributi dovuti sul minimale, anche se questi risultino ancora a debito nel Quadro RR del modello UNICO 2013.

Per i liberi professionisti, la rateazione può riguardare sia il contributo dovuto a saldo per il 2012 sia il primo acconto relativo ai contributi 2013. La prima rata deve essere versata entro la scadenza del saldo e/o dell’acconto differito; le rate successive seguono le scadenze indicate nel modello UNICO PF 2013. Il pagamento rateale deve comunque concludersi entro il mese di novembre 2013.

Gli interessi devono essere pagati separatamente con le causali previste per ciascuna sezione del modello e, per artigiani e commercianti, con la medesima codeline relativa al contributo cui si riferiscono. La circolare precisa che gli interessi decorrono dal termine ordinario di versamento dell’acconto o saldo, eventualmente differito, che coincide con la scadenza della prima rata. Nel modello F24, i contributi e gli interessi devono essere esposti separatamente; per i soli contributi si usano le causali CP, CPR, AP, APR, P10, P10R, PXX, PXXR, mentre per gli interessi, comprensivi anche della maggiorazione, si usano API, CPI o DPPI. La rateizzazione comprende anche la maggiorazione dello 0,40% quando il primo versamento avviene tra il 17 giugno e il 17 luglio.

Quadro RR del modello UNICO Persone Fisiche 2013

Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 241/1997, la sezione I del Quadro RR del modello UNICO Persone Fisiche 2013 va compilata, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per il 2012, sulla base dei redditi dichiarati da artigiani e commercianti iscritti alle relative gestioni previdenziali.

Se dal Quadro RR emergono debiti relativi ai contributi sul minimale di reddito e il contribuente intende regolarizzarli tramite F24, deve essere utilizzata la codeline corrispondente a tali contributi sul minimale, ossia quella del titolare. Se l’importo da versare non corrisponde all’originario, la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri richiamati dalla circolare; se il pagamento riguarda più di una rata, nel campo relativo al numero rata va indicato "0".

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, la circolare rinvia alle precedenti istruzioni e circolari richiamate per la determinazione del contributo a saldo 2012 e dell’acconto 2013, nonché alle istruzioni del modello UNICO 2013 per la compilazione della sezione II del Quadro RR.

Compensazione e rimborso dei crediti contributivi

La compensazione tramite modello F24 può avvenire solo con somme versate in eccesso riferite a contribuzioni richieste con emissioni di modelli di pagamento avvenute nel 2012. Per somme riferite a emissioni precedenti al 2012, occorre presentare domanda di rimborso oppure, per gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, domanda di compensazione contributiva.

Le richieste per artigiani e commercianti devono essere presentate esclusivamente online, accedendo al sito INPS, al "Cassetto previdenziale artigiani e commercianti", quindi a "Domande telematizzate" e scegliendo "Compensazione contributiva" o "Rimborso".

L’eventuale credito risultante dal Quadro RR del modello UNICO 2013 può essere utilizzato in compensazione nel modello F24. Per artigiani e commercianti occorre indicare la causale AP o AF per gli artigiani, CP o CF per i commercianti, il codice sede, il codice INPS di 17 caratteri relativo alla riscossione dell’anno di riferimento e il periodo di riferimento (2011 o 2012, secondo il caso), nonché l’importo da compensare. Se viene compensata solo una quota della contribuzione originariamente versata in relazione a una delle quattro rate sul minimale imponibile, il codice INPS va rideterminato secondo i criteri richiamati dalla circolare n. 98 del 7 maggio 2001, con possibilità di utilizzare la funzione di calcolo della codeline disponibile sul sito INPS.

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è possibile compensare l’eventuale credito indicato nel rigo RR12 colonna 1 del Quadro RR del modello UNICO 2013 sia con la contribuzione dovuta alla Gestione separata sia con altri tributi. In ogni caso la compensazione deve avvenire esclusivamente tramite modello F24, anche a saldo zero, secondo le istruzioni del modello stesso. Se il credito non viene utilizzato in compensazione, il professionista deve presentare istanza di rimborso online sul sito INPS tramite l’apposita domanda di rimborso della Gestione separata.

Punti principali

Termini e modalità di versamento

Per artigiani e commercianti iscritti alle gestioni previdenziali, l’INPS ha predisposto un prospetto di liquidazione nel Cassetto previdenziale con importi e causali per i contributi 2013. I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale vanno versati alle scadenze delle imposte sui redditi. Per i lavoratori autonomi della Gestione separata il contributo dovuto, al netto di eventuali acconti, si versa alle scadenze fiscali, che per il 2013 sono il 17 giugno 2013 (saldo 2012 e primo acconto 2013) e il 2 dicembre 2013 (secondo acconto 2013). È possibile versare dal 17 giugno al 17 luglio 2013 con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi, da versare separatamente con causale API, CPI o DPPI secondo i casi.

Determinazione del reddito imponibile

Per artigiani e commercianti la base imponibile è il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2012, al netto delle perdite pregresse scomputate dal reddito dell’anno. Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni artigiani/commercianti rileva anche la quota di reddito d’impresa della società attribuita per partecipazione agli utili o per trasparenza. La circolare richiama i righi dei quadri RF, RG, RH e RS del modello dichiarativo da cui ricavare la base contributiva, e precisa che devono essere considerati anche i redditi derivanti da partecipazione a S.r.l. denunciati con Unico SC. Per i liberi professionisti della Gestione separata, la base imponibile coincide con la totalità dei redditi di lavoro autonomo dichiarati ai fini IRPEF, compresi quelli in forma associata e quelli derivanti dal regime dell’imprenditoria giovanile, con indicazione dei quadri RE, RH e LM rilevanti e del limite del massimale retributivo oltre il quale non è dovuta contribuzione.

Regime dell’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

Per i soggetti che applicano il regime di vantaggio ex art. 27 del D.L. 98/2011, la base imponibile contributiva varia a seconda dell’attività svolta. Per attività d’impresa, soggetta alle gestioni artigiani/commercianti, la base si determina solo se nel quadro LM sono barrate le caselle "Impresa" o "Impresa familiare". Per redditi di arti e professioni, soggetti alla Gestione separata, la base si determina solo se è barrata la casella "autonomo" e se il professionista non è tenuto a contribuzione soggettiva presso casse professionali autonome. Il reddito imponibile va considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali, da indicare nel rigo LM7.

Rateizzazione dei contributi

Per artigiani e commercianti la rateazione riguarda solo i contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale, esclusi quelli dovuti sul minimale anche se ancora a debito nel Quadro RR. Per i liberi professionisti la rateazione è ammessa sia per il saldo 2012 sia per il primo acconto 2013. La prima rata deve essere versata entro la scadenza del saldo o dell’acconto differito, le altre secondo le scadenze del modello UNICO PF 2013, e in ogni caso il piano deve chiudersi entro novembre 2013. Gli interessi vanno indicati separatamente con le causali previste e decorrono dal termine ordinario del versamento, coincidente con la prima rata. La circolare precisa anche le causali da usare nel modello F24 per contributi e interessi e che la rateizzazione comprende anche la maggiorazione dello 0,40% se il primo pagamento è effettuato nel periodo 17 giugno-17 luglio.

Quadro RR del modello UNICO PF 2013

Il Quadro RR sezione I del modello UNICO PF 2013 va compilato, per il calcolo dei contributi 2012, sulla base dei redditi dichiarati dai soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti. Se dal Quadro RR emergono debiti relativi al minimale di reddito e il contribuente li regolarizza con F24, deve essere usata la codeline riferita ai contributi sul minimale del titolare. In caso di importi diversi da quelli originari, la codeline va rideterminata secondo i criteri richiamati dalla circolare; se l’importo copre più di una rata, nel campo rata va indicato "0". Per i liberi professionisti della Gestione separata si rinvia alle precedenti circolari richiamate e alle istruzioni del modello UNICO 2013 per la compilazione della sezione II del Quadro RR.

Compensazione e rimborso

La compensazione tramite F24 è consentita solo per somme eccedenti versate in relazione a contribuzione richiesta con modelli di pagamento emessi nel 2012; per somme riferite a emissioni precedenti occorre presentare domanda di rimborso o, per artigiani e commercianti, chiedere compensazione contributiva. Le istanze per artigiani e commercianti si presentano esclusivamente online nel Cassetto previdenziale artigiani e commercianti, nella sezione Domande telematizzate, scegliendo Compensazione contributiva o Rimborso. Il credito risultante dal Quadro RR del modello UNICO 2013 può essere compensato in F24. Per artigiani e commercianti occorre indicare causale, codice sede, codice INPS di 17 caratteri e periodo di riferimento; se si compensa solo una quota di contributi originariamente versati sul minimale, il codice INPS va rideterminato. Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata il credito del Quadro RR sezione II può essere compensato sia con contribuzione della stessa gestione sia con altri tributi; se non utilizzato in compensazione, il rimborso si chiede online sul sito INPS tramite l’apposita domanda di rimborso.

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