Circolare numero 89 del 07-06-2013
1. Premessa 2. Ricorsi amministrativi 3. Altri procedimenti in materia di entrate contributive
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il passaggio delle funzioni contributive ex ENPALS alla Direzione Centrale Entrate e ai Poli specialistici PALS, fissando dal 1 giugno 2013 le nuove regole per i ricorsi amministrativi e per i principali procedimenti in materia di entrate contributive del settore spettacolo e sport professionistico. Vengono definiti competenze territoriali, iter istruttorio, termini di definizione e responsabilità decisionali, distinguendo tra procedimenti ormai regolati dalle norme generali INPS e istituti che restano soggetti alla prassi e alle disposizioni ex ENPALS. Sono inoltre individuati i casi in cui il responsabile del provvedimento è la Direzione Centrale Entrate, in particolare per alcune attestazioni di regolarità contributiva rilasciate a Pubbliche Amministrazioni centrali o enti convenzionati.
integrazione delle funzioni ex ENPALS e nuove regole per ricorsi e procedimenti contributivi dal 1 giugno 2013
Integrazione delle funzioni ex ENPALS e disciplina dei procedimenti contributivi dal 1 giugno 2013
La circolare interviene nel processo di integrazione delle funzioni già facenti capo alla Direzione generale del soppresso ENPALS, precisando l’assetto organizzativo e le regole operative applicabili dal 1 giugno 2013 alle entrate contributive del Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo e del Fondo Pensioni Sportivi Professionisti. Il documento definisce in particolare la nuova gestione dei ricorsi amministrativi, i livelli di competenza decisionale e i termini di conclusione dei principali procedimenti amministrativi.
Inquadramento organizzativo
Con la circolare n. 81 del 14 maggio 2013 era stato avviato il trasferimento delle funzioni del soppresso ENPALS nelle strutture dell’Istituto. In tale ambito, dalla medesima data del 1 giugno 2013 le attività normative, di indirizzo, coordinamento e monitoraggio della funzione contributi sono state incardinate nella Direzione Centrale Entrate. La Determinazione n. 28 del 20 maggio 2013 ha inoltre istituito un’apposita Area dirigenziale per rafforzare l’efficacia dell’assetto di indirizzo e monitoraggio.
Ricorsi amministrativi in materia di entrate contributive
La circolare disciplina la nuova procedura per i ricorsi amministrativi contro provvedimenti adottati dalle sedi dell’Istituto in materia di entrate contributive riferite ai due Fondi speciali. Il ricorso è proponibile in unica istanza al Presidente dell’Istituto entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento.
La presentazione deve avvenire in via telematica tramite la procedura RiOL (“Ricorsi On Line”), secondo le istruzioni delle circolari nn. 32 e 132 del 2011.
Competenza territoriale dei Poli PALS e delle Direzioni regionali
Il ricorso deve essere presentato al Polo specialistico per la gestione della previdenza dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico territorialmente competente in base alla sede legale del soggetto contribuente. Il Polo PALS svolge le attività preliminari e trasmette gli atti alla Direzione Regionale di riferimento.
La circolare elenca gli ambiti territoriali di competenza, ripartiti tra i Poli di Cagliari, Palermo, Catania, Napoli, Bari, Roma, Firenze, Bologna, Genova, Milano, Torino e Venezia, con corrispondenti Direzioni regionali di Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Lazio, Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.
Iter istruttorio del ricorso
Il Polo PALS ricevente compila la scheda istruttoria e la trasmette, insieme al ricorso, alla Direzione Regionale competente. La scheda deve descrivere e, se necessario, integrare le motivazioni del provvedimento impugnato, oltre a riportare il parere del Direttore provinciale sulle eccezioni formulate dal ricorrente.
Nel caso di ricorso avverso un verbale di accertamento ispettivo, può essere coinvolto nella fase istruttoria l’ispettore che ha redatto il verbale. La Direzione regionale, esaminato il ricorso, predispone la relazione e lo schema di deliberazione da sottoporre al Presidente e trasmette gli atti alla Direzione Centrale Entrate mediante procedura automatizzata. Quest’ultima effettua un ulteriore esame, rileva eventuali difformità territoriali e inoltra il fascicolo alla Segreteria della Presidenza.
Esito del ricorso e regime transitorio
Le decisioni del Presidente sui ricorsi amministrativi hanno carattere definitivo. Contro di esse è ammesso esclusivamente ricorso all’Autorità giudiziaria secondo la normativa vigente.
Le nuove disposizioni si applicano anche ai provvedimenti già notificati ma non ancora impugnati al 1 giugno 2013. I ricorsi già presentati presso le strutture dell’ex ENPALS, sia in prima sia in seconda istanza, e non ancora definiti a tale data, sono decisi dal Presidente in ultima e definitiva istanza, previa istruttoria svolta secondo la nuova procedura.
Regole generali per gli altri procedimenti amministrativi
Dal 1 giugno 2013, i procedimenti e le attività in materia di entrate contributive e di servizi al contribuente relativi ai due Fondi sono regolati dalle disposizioni amministrative vigenti nell’Istituto, per analogia di materia, integrate dalle direttive che saranno emanate nel corso del processo di integrazione. La circolare precisa però che gli istituti giuridici tipici del settore dello spettacolo e dello sport professionistico, nonché i procedimenti con profili normativi peculiari, continuano a seguire le regole dell’ex ENPALS.
Procedimenti che restano disciplinati dalle norme ex ENPALS
Restano assoggettati alla disciplina ex ENPALS:
- il rilascio del certificato di agibilità a titolo oneroso, a titolo gratuito e in esenzione contributiva;
- l’accantonamento delle somme erogate a titolo di sovvenzioni o finanziamenti da parte del MIBAC;
- l’attestazione di regolarità contributiva dell’impresa;
- l’attestazione di regolarità contributiva dell’attività di impresa.
Per l’attestazione di regolarità contributiva si precisa che, nelle more del completamento dell’estensione del DURC al settore dello spettacolo e dello sport professionistico, continua ad applicarsi la prassi amministrativa e operativa dell’ex ENPALS.
Responsabilità dei provvedimenti e termini procedimentali
La circolare individua, per numerosi procedimenti, il responsabile del provvedimento, il responsabile del procedimento e il termine di conclusione. In sintesi:
- immatricolazione dell’impresa e variazione anagrafica: responsabile del Polo PALS, termine 30 giorni;
- sgravio o sospensione da iscrizione a ruolo: responsabile del Polo PALS, termine 60 giorni;
- dilazione rateale: responsabile del provvedimento variabile in base all’importo del debito, responsabile del procedimento Polo PALS, termine 60 giorni;
- riduzione delle sanzioni civili: responsabile del provvedimento variabile in base all’importo del debito, responsabile del procedimento Polo PALS, termine 90 giorni;
- rimborso e trasferimento contributi: responsabile del Polo PALS, termine 60 giorni;
- rilascio del modello A1: responsabile del Polo PALS, termine 30 giorni;
- accantonamento MIBAC: responsabile del Polo PALS, termine 60 giorni;
- certificato di agibilità telematico: in tempo reale;
- sospensione della riscossione coattiva ex l. 228/2012: termine 60 giorni;
- attestazioni di regolarità contributiva: termine 45 giorni;
- attestazioni di regolarità contributiva verso Pubbliche Amministrazioni territoriali: termine 30 giorni;
- attestazioni di regolarità contributiva verso Pubbliche Amministrazioni centrali: responsabile la Direzione Centrale Entrate, responsabile del procedimento il Team controllo regolarità contributiva, termine 30 giorni;
- attestazioni di regolarità contributiva verso enti nazionali in convenzione: responsabile la Direzione Centrale Entrate, responsabile del procedimento il Team controllo regolarità contributiva, termine 30 giorni.
Rimborsi, recupero crediti e profili penali
Dal 1 giugno 2013 i procedimenti di rimborso o trasferimento della contribuzione indebitamente o erroneamente versata sono integralmente attribuiti alle strutture territoriali.
Per il recupero crediti del settore spettacolo e sport professionistico, l’emissione degli avvisi di addebito resta in capo, ai sensi della legge n. 241/1990, al Direttore di sede, mentre le diffide da accertamento amministrativo sono attribuite al Responsabile del Polo PALS.
Per le denunce alla Procura della Repubblica relative alle ipotesi di reato richiamate dalla circolare e alle altre fattispecie penalmente rilevanti, il responsabile del provvedimento è il Direttore della struttura presso la quale è incardinato il Polo PALS.
Nota operativa finale
La circolare richiama infine che, nelle more del completamento della telematizzazione dei servizi e dell’integrazione delle procedure di back office, le istanze continuano a essere presentate secondo le modalità già in uso e gestite con gli applicativi disponibili agli operatori dei Poli PALS.
Punti principali
Integrazione delle funzioni ex ENPALS
Dal 1 giugno 2013 le attività normative, di indirizzo, coordinamento e monitoraggio relative alla funzione contributi dell’ex ENPALS sono incardinate nella Direzione Centrale Entrate dell’Istituto. La circolare si inserisce nel processo di integrazione avviato con la circolare n. 81 del 14 maggio 2013 e con la Determinazione n. 28 del 20 maggio 2013, che ha istituito un’apposita Area dirigenziale.
Nuova procedura per i ricorsi amministrativi
I ricorsi contro provvedimenti in materia di entrate contributive adottati dalle sedi dell’Istituto per gli iscritti ai Fondi Pensioni Lavoratori dello Spettacolo e Sportivi Professionisti sono proponibili in unica istanza al Presidente dell’Istituto entro 90 giorni dalla notifica. I ricorsi vanno presentati telematicamente tramite la procedura RiOL, secondo le istruzioni delle circolari nn. 32 e 132 del 2011.
Competenza territoriale dei Poli PALS
I ricorsi devono essere presentati al Polo specialistico territorialmente competente in base alla sede legale del soggetto contribuente; il Polo effettua le attività preliminari e inoltra la pratica alla Direzione Regionale competente. La circolare riepiloga le corrispondenze territoriali tra Poli PALS e Direzioni regionali per Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto.
Iter istruttorio dei ricorsi
Il Polo PALS compila la scheda istruttoria, che descrive o integra le motivazioni del provvedimento e contiene il parere del Direttore provinciale sulle eccezioni sollevate. In caso di ricorso contro un verbale di accertamento ispettivo, può collaborare l’ispettore che ha redatto il verbale. La Direzione regionale esamina il ricorso, predispone relazione e schema di deliberazione per il Presidente e trasmette gli atti alla Direzione Centrale Entrate, che effettua un ulteriore esame, segnala eventuali difformità territoriali e inoltra la pratica alla Segreteria della Presidenza.
Decisione finale e regime transitorio dei ricorsi
Le decisioni del Presidente sono definitive e possono essere impugnate solo dinanzi all’Autorità giudiziaria secondo la legge vigente. Le nuove regole si applicano anche ai provvedimenti già notificati ma non ancora impugnati al 1 giugno 2013. I ricorsi già presentati all’ex ENPALS, in prima o seconda istanza e non ancora definiti a quella data, sono decisi dal Presidente in ultima e definitiva istanza, previa istruttoria secondo la nuova procedura.
Regole generali e eccezioni per gli altri procedimenti
Dal 1 giugno 2013 i procedimenti e le attività in materia di entrate contributive e servizi al contribuente per i due Fondi sono regolati, in via generale, dalle disposizioni amministrative vigenti nell’Istituto, integrate dalle direttive successive. Restano però soggetti alla disciplina ex ENPALS gli istituti giuridici tipici del settore spettacolo e sport professionistico o i procedimenti con profili normativi peculiari.
Procedimenti che continuano a seguire la disciplina ex ENPALS
La circolare indica come ancora regolati dalle disposizioni ex ENPALS: il rilascio del certificato di agibilità a titolo oneroso, gratuito o in esenzione contributiva; l’accantonamento delle somme erogate a titolo di sovvenzioni/finanziamenti del MIBAC; l’attestazione di regolarità contributiva dell’impresa; l’attestazione di regolarità contributiva dell’attività di impresa. Per la regolarità contributiva continua ad applicarsi, nelle more dell’estensione del DURC al settore, la prassi amministrativa e operativa dell’ex ENPALS.
Responsabilità dei provvedimenti e termini di conclusione
La circolare riporta una tabella con responsabile del provvedimento, responsabile del procedimento e termini di definizione per i principali procedimenti: immatricolazione o variazione anagrafica (30 giorni), sgravio/sospensione da iscrizione a ruolo (60 giorni), dilazione rateale (60 giorni), riduzione sanzioni civili (90 giorni), rimborso e trasferimento contributi (60 giorni), modello A1 (30 giorni), accantonamento MIBAC (60 giorni), certificato di agibilità telematico (in tempo reale), sospensione riscossione coattiva ex l. 228/2012 (60 giorni), attestazioni di regolarità contributiva (45 giorni), attestazioni per Pubbliche Amministrazioni territoriali (30 giorni) e per Pubbliche Amministrazioni centrali o enti convenzionati (30 giorni).
Competenze speciali per le attestazioni di regolarità contributiva
Le attestazioni di regolarità contributiva dell’impresa e/o dell’attività di impresa rilasciate a Pubbliche Amministrazioni centrali o a enti, associazioni e soggetti giuridici convenzionati sono di competenza del Direttore della Direzione Centrale Entrate. Il responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del Team controllo regolarità contributiva.
Rimborsi, recupero crediti e denunce penali
Dal 1 giugno 2013 i procedimenti di rimborso o trasferimento della contribuzione indebitamente o erroneamente versata sono integralmente attribuiti alle strutture territoriali. Per il recupero dei crediti del settore, l’emissione degli avvisi di addebito resta in capo al Direttore di sede, mentre l’emissione delle diffide da accertamento amministrativo è attribuita al Responsabile del Polo PALS. Le denunce alla Procura della Repubblica per le ipotesi di reato richiamate e per le altre fattispecie penali sono di competenza del Direttore della struttura presso cui è incardinato il Polo PALS.
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