Sentenza del 25/05/2016 n. 10791 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti contestavano gli avvisi di accertamento relativi al 2003, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato maggiori imposte Irap, Iva e Irpef, oltre sanzioni, sulla base della rideterminazione induttiva del reddito societario. Deducevano, da un lato, l'insussistenza dei presupposti per ritenere inattendibile la contabilità e per applicare il metodo analitico-induttivo; dall'altro, contestavano l'applicazione di uno sconto presunto dell'1% sulle vendite, sostenendo che nel settore orafo locale fosse normalmente applicato uno sconto medio del 14,40%-15%.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché dal 1° gennaio 2001 la legittimazione nei giudizi tributari spetta all'Agenzia fiscale competente. Nel resto ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della contabilità come inattendibile, in particolare per la irregolare o incompleta indicazione delle rimanenze e dei criteri di valutazione, tale da consentire l'accertamento analitico-induttivo. Ha inoltre stabilito che lo sconto commerciale non è un fatto notorio: chi lo invoca deve provarne concretamente l'esistenza e la misura. In assenza di prova, era legittimo non riconoscere lo sconto del 14,40% indicato dai contribuenti. Non sono state liquidate spese, poiché le amministrazioni non hanno svolto difese in Cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 15, 39 e 40
"L'inventario [...] deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo"
Le irregolarità nella redazione dell'inventario e nella valutazione delle rimanenze possono rendere inattendibile la contabilità e legittimare la determinazione analitico-induttiva del reddito.
D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570, art. 1, lett. d)
"I criteri adottati per la valutazione delle rimanenze non sono indicati nella nota integrativa o nel libro degli inventari"
L'omessa indicazione dei criteri di valutazione delle rimanenze costituisce una grave irregolarità, idonea a fondare l'inattendibilità della contabilità ordinaria.
Codice civile, art. 2697
Chi intende far valere un fatto favorevole, come l'applicazione di una determinata percentuale di sconto, deve fornire la relativa prova.
Codice di procedura civile, art. 115, comma 2
Il fatto notorio è utilizzabile solo quando si tratta di una circostanza acquisita alla conoscenza generale con certezza indubitabile; una prassi commerciale locale non soddisfa normalmente tale requisito.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10
La disposizione è stata invocata dai contribuenti in tema di tutela dell'affidamento e di esclusione delle sanzioni, ma la Corte non ha accolto i relativi motivi.
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1; D.M. 28 dicembre 2000, art. 1
A decorrere dal 1° gennaio 2001 le Agenzie fiscali sono subentrate al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei rapporti tributari, con conseguente difetto di legittimazione processuale del Ministero nei giudizi successivi.
Massime di principio
- Una contabilità formalmente irregolare, soprattutto nella descrizione e nella valutazione delle rimanenze, può essere considerata inattendibile e consentire all'amministrazione finanziaria di ricostruire induttivamente i ricavi e il reddito.
- La circostanza che l'ufficio utilizzi alcuni dati contabili non implica necessariamente che abbia ritenuto attendibile l'intera contabilità: l'amministrazione può servirsi di elementi parziali per effettuare una ricostruzione presuntiva.
- Gli sconti commerciali non possono essere semplicemente affermati come prassi del settore o del territorio; devono essere dimostrati con documenti, registrazioni, scontrini, fatture, accordi commerciali o altri elementi concreti.
- Il fatto notorio deve essere certo e generalmente conosciuto: una consuetudine commerciale locale, variabile tra imprese e clienti, non è normalmente sufficiente.
- Nel giudizio di Cassazione non è possibile sostituire la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito con una diversa ricostruzione personale, salvo evidenziare una reale violazione di legge o una motivazione manifestamente illogica.
- Nei giudizi tributari instaurati dopo il trasferimento delle competenze alle Agenzie fiscali, il ricorso deve essere indirizzato contro l'Agenzia delle Entrate competente e non contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
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