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Provvedimento

Deliberazione n. 517 del 29/08/2024

Provvedimento del 29 agosto 2024

Garante Privacy517

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso. L’Autorità conferma le misure già disposte per impedire la diffusione del materiale sulla piattaforma e per conservarne eventuale copia acquisita in chiaro, per dodici mesi, a soli fini probatori e con misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati.

Ratifica di un provvedimento d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di provvedimento d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC per segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato il provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC in relazione a una segnalazione riguardante materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso. Il procedimento si colloca nell’ambito del c.d. revenge porn disciplinato dall’art. 144-bis del Codice privacy.

Origine del procedimento e base normativa

La persona interessata ha presentato una segnalazione al Garante rappresentando di rientrare nelle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Telegram indicata nella segnalazione. Il Garante richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni su materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso;
  • la previsione secondo cui l’Autorità decide entro 48 ore dalla ricezione della segnalazione;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare un provvedimento d’urgenza soggetto a successiva ratifica.

Provvedimento d’urgenza adottato il 13 agosto 2024

Verificata la compatibilità di quanto segnalato con l’art. 144-bis, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 407 del 13 agosto 2024, poi trasmessa al gestore della piattaforma. Con tale provvedimento ha:

  • ingiunto a Telegram FZ-LLC l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, a soli fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento.

Condizioni per la conservazione a fini probatori

La conservazione eventualmente imposta alla piattaforma deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati. Inoltre, la società deve comunicare tempestivamente all’Autorità l’eventuale materiale acquisito in chiaro. La misura è finalizzata esclusivamente a esigenze probatorie.

Ratifica finale del Garante

Preso atto delle osservazioni formulate e della documentazione in atti, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il provvedimento d’urgenza n. 407/2024 adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC. Il provvedimento non contiene irrogazione di sanzioni pecuniarie, ma conferma le misure urgenti dirette a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a preservarne eventuale conservazione probatoria.

Punti principali

Origine della segnalazione e ambito applicativo

La persona interessata ha segnalato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento del Garante nei confronti della piattaforma Telegram. La vicenda rientra nell’ambito del c.d. revenge porn, cioè la possibile diffusione tramite piattaforme digitali di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e diffusi senza consenso.

Provvedimento d’urgenza del dirigente competente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 407 del 13 agosto 2024. Con tale atto ha ingiunto a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, e ha prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma per finalità probatorie.

Conservazione del materiale e cautele imposte

La prescrizione di conservazione riguarda l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalla piattaforma, con durata di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento. La conservazione deve avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con comunicazione tempestiva all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica il provvedimento d’urgenza n. 407/2024 adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC. Il testo non contiene una sanzione pecuniaria, ma solo la conferma dell’ordine urgente e della prescrizione di conservazione.

Come è indicizzato

Materierevenge pornminoripiattaforme digitalimisure urgenti e blocco del trattamentoconservazione a fini probatori

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