L.R. Marche 29/2004
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2005).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge definisce il quadro finanziario 2005-2007 e autorizza per il 2005 spese, cofinanziamenti, limiti di impegno, proroghe e variazioni di bilancio in vari settori regionali. Contiene inoltre disposizioni su sanità, edilizia, trasporti, patrimonio, tributi e termini procedurali, molte con efficacia limitata all’esercizio 2005 o a scadenze specifiche già concluse.
Legge finanziaria 2005 della Regione Marche
Legge finanziaria 2005 della Regione Marche
Il provvedimento fissa gli equilibri finanziari regionali per il triennio 2005/2007 e, per l’esercizio 2005, autorizza una serie ampia di stanziamenti, rifinanziamenti, cofinanziamenti e limiti di impegno. Contiene inoltre norme puntuali su sanità, opere pubbliche, edilizia, trasporti, patrimonio regionale, tributi e proroghe di termini, con efficacia prevalentemente limitata al 2005.
Quadro finanziario e autorizzazioni di spesa
La legge determina il quadro finanziario di riferimento per il periodo 2005/2007, indicando le previsioni di entrata per ciascun anno. Per il solo 2005 stabilisce anche:
- il rifinanziamento di leggi regionali di spesa già esistenti, nei limiti delle tabelle allegate;
- una lunga serie di autorizzazioni di spesa per attività istituzionali, amministrative, culturali, sociali, ambientali, sanitarie e infrastrutturali;
- specifici stanziamenti per contributi, funzioni di supporto, manutenzioni, progetti e partecipazioni societarie.
Tra gli interventi più rilevanti figurano il rinnovo del Consiglio regionale, la manutenzione di edifici e attrezzature regionali, il sostegno alle ARSTEL, la cooperazione internazionale, la riqualificazione dell’offerta turistica, la sanità, il diritto allo studio, la cultura, la protezione ambientale, l’edilizia agevolata, il trasporto pubblico e la valorizzazione del patrimonio regionale.
Cofinanziamenti statali, comunitari e contratti di programma
Per il 2005 la Regione autorizza cofinanziamenti di programmi statali e comunitari, ciascuno imputato alle rispettive UPB. Le risorse riguardano, tra l’altro, agricoltura, pesca, innovazione, cooperazione, pari opportunità, politiche dell’occupazione e investimenti strutturali.
È inoltre autorizzata una spesa specifica per il cofinanziamento regionale dei contratti di programma presentati ai sensi della disciplina CIPE e ministeriale richiamata. La Giunta regionale può stabilire l’ammontare del cofinanziamento entro il limite massimo dello 0,28478% della spesa complessiva prevista.
Canoni idrici, lavori pubblici e programma triennale
I canoni annui per le derivazioni di acqua pubblica sono aggiornati per il 2005 con una maggiorazione del 10% rispetto all’ultimo valore del 2000, in base al tasso di inflazione 2001/2005.
Sono inoltre approvati il programma triennale dei lavori pubblici 2005/2007 e l’elenco annuale 2005 della Regione. Il testo disciplina anche un fondo di rotazione per la progettazione di opere pubbliche, destinato ai Comuni con meno di 15.000 abitanti, con regole di priorità, rimborso entro tre anni e revoca dell’anticipazione in caso di mancato avvio della richiesta di erogazione nei termini previsti.
Opere pubbliche, contributi e limiti di impegno
La legge rinnova e ridefinisce diversi limiti di impegno pluriennali per opere e interventi pubblici, con decorrenza dal 2006 e durata massima ventennale. Sono previsti termini specifici per la presentazione della documentazione ai fini della concessione dei contributi, in alcuni casi fissati al 30 settembre 2005, con decadenza in caso di inosservanza.
È anche istituito un concorso regionale al finanziamento dei programmi di intervento degli enti locali e di altri soggetti per la 12ª annualità della l.r. 46/1992, con percentuali massime di cofinanziamento differenziate in base alla tipologia di ente e alla dimensione demografica.
Edilizia, patrimonio e valorizzazione immobiliare
La disciplina consente il riutilizzo delle economie di spesa sui lavori finanziati dalla Regione solo nei limiti dell’art. 25 della legge n. 109/1994, previa approvazione degli atti tecnici e amministrativi da parte dell’ente beneficiario e, se necessario, con copertura aggiuntiva a carico dello stesso.
Sul patrimonio regionale, la Giunta è autorizzata ad alienare immobili indicati in allegato mediante trattativa privata a prezzo non inferiore al valore di mercato, e a utilizzare le risorse per l’acquisizione del Palazzo delle Ferrovie di Ancona da destinare a sede del Consiglio regionale.
Sanità: cassa, controllo della spesa e investimenti
Per le Zone territoriali e le Aziende ospedaliere l’ASUR è autorizzata ad accendere anticipazioni di cassa con il proprio tesoriere entro il limite di due dodicesimi dei ricavi calcolati sul bilancio di previsione 2004, previa richiesta di parere vincolante dei dipartimenti competenti.
La legge introduce un sistema di controllo trimestrale della spesa sanitaria per l’anno 2005, con obbligo di certificazione economico-finanziaria, presentazione di eventuali piani di rientro, blocco automatico di assunzioni e consulenze non sanitarie in caso di squilibrio, e possibile decadenza dei direttori in caso di mancato rientro nei termini.
Sono inoltre autorizzati interventi per strutture sanitarie, servizi territoriali, investimenti socio-assistenziali, autismo e ripiano del disavanzo delle aziende sanitarie regionali per il 2004.
Politiche sociali, montagna, cultura e istruzione
La legge stanzia risorse per politiche sociali, assistenza domiciliare agli anziani, osservatorio regionale, integrazione socio-sanitaria, sostegno a soggetti vulnerabili, istituzioni culturali, teatro, beni culturali, medicina sportiva, manifestazioni fieristiche e Istituto musicale Pergolesi.
Per il fondo regionale per la montagna confluiscono quote statali e regionali specificamente indicate, e le Comunità montane sono autorizzate a utilizzare gli stanziamenti per gli interventi previsti dalle leggi regionali richiamate.
Interpretazione autentica, tributi e norme fiscali
La legge fornisce un’interpretazione autentica della nozione di “redditi fiscalmente imponibili” nella disciplina dell’edilizia residenziale pubblica, precisando che si intendono quelli imponibili ai fini IRPEF secondo la normativa vigente al 31 dicembre 2002.
È anche rideterminata, a decorrere dal 2005, l’addizionale regionale all’IRPEF con tre scaglioni di reddito e aliquote differenziate. Per l’anno accademico 2005/2006 è fissata in euro 90,00 la tassa regionale per il diritto allo studio universitario.
Proroghe di termini e disposizioni transitorie
Sono prorogati diversi termini, tra cui:
- l’adeguamento a norma degli edifici scolastici fino al 31 dicembre 2005;
- il termine per alcuni organi degli IACP fino al 30 settembre 2005;
- il termine per specifici interventi di artigianato fino al 31 dicembre 2005.
Inoltre, il personale a tempo determinato degli enti locali impegnato nella ricostruzione post-sisma del 1997 può essere prorogato fino al 31 dicembre 2005, entro le risorse assegnate dallo Stato.
Variazioni di bilancio e chiusura
La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare varie tipologie di variazioni di bilancio, incluse reiscrizioni di economie, recuperi e rimborsi, variazioni connesse al federalismo fiscale e agli effetti del decentramento amministrativo, con obbligo di trasmissione al Consiglio regionale e pubblicazione nel Bollettino ufficiale.
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 24 dic 2004L.R. Marche 30/2004
- Regolamento · 22 dic 2004R.R. Marche 13/2004
- Legge · 17 dic 2004L.R. Marche 28/2004
- Legge · 16 dic 2004L.R. Marche 27/2004
- Legge · 4 dic 2004L.R. Marche 25/2004
- Legge · 4 dic 2004L.R. Marche 26/2004
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →