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Sentenza

Sentenza n. 12168/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza della sentenza del Tar Lazio, sede di Roma, Sez. III bis, n. 6418/2025, pubblicata in data 31 marzo 2025, emessa all’esito del procedimento R.G. n. 1472/2025.

Giustizia amministrativa202509982

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 6418/2025, che aveva annullato il rigetto dell'istanza di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento conseguito in Romania

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 6418/2025, con la quale era stato accolto il ricorso contro il provvedimento ministeriale di rigetto dell'istanza di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento conseguito in Romania. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato il provvedimento n. 3591 del 27 novembre 2025, comunicando di avere riesaminato l'istanza in esecuzione della sentenza e, anche alla luce della documentazione ulteriore prodotta in giudizio, di averla parzialmente accolta, riconoscendo pleno iure la classe di concorso A-30 Musica.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'Amministrazione, nel corso del giudizio, ha adottato un nuovo provvedimento in esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza, attribuendo al ricorrente il bene della vita perseguito, ossia il riconoscimento pleno iure della classe di concorso A-30 Musica. Il giudizio non ha quindi richiesto ulteriori statuizioni esecutive. Le spese sono state compensate tra le parti, in considerazione anche della successiva integrazione dell'istanza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il ricorrente aveva chiesto l'esecuzione della precedente sentenza del TAR.

  • art. 35, comma 1, lettera c, c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    È richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del processo, l'amministrazione adotta un provvedimento idoneo a dare esecuzione alla sentenza e ad attribuire al ricorrente il bene della vita perseguito.
  • La sopravvenuta adozione dell'atto amministrativo esecutivo rende superflua ogni ulteriore pronuncia del giudice dell'ottemperanza, anche quando l'amministrazione abbia accolto solo parzialmente l'istanza originaria, se il bene della vita oggetto della domanda giudiziale risulta comunque attribuito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRiconoscimento dei titoli di studio
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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