Sentenza del 25/03/2019 n. 426 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
PROCESSO TRIBUTARIO - Società estinta - Perdita legittimazione processuale - Legittimazione dell'ex liquidatore - Inesistenza - Appello - Inammissibile - Socio - Sua legittimazione - Responsabilità limitata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Ufficio aveva contestato alla società il regime di esenzione PEX previsto dall’art. 87 TUIR, ritenendo insussistente il requisito della commercialità della società partecipata nei tre periodi d’imposta precedenti la cessione. In particolare, nel 2006 la partecipata avrebbe dato in affitto l’azienda di panetteria senza esercitare direttamente un’attività commerciale. Erano stati richiesti 76.712 euro a titolo di IRES e 77.734 euro a titolo di sanzioni. In appello è stata inoltre esaminata la legittimazione processuale della società, già cancellata, e la responsabilità dell’ex socia ed ex liquidatrice.
La decisione
L’appello della società è stato dichiarato inammissibile, poiché la cancellazione dal Registro delle Imprese determina l’estinzione della società e la perdita della sua legittimazione processuale, anche tramite l’ex liquidatore. L’appello di B. P. è stato invece parzialmente accolto: la socia rimane responsabile per i rapporti obbligatori trasferiti alla sua persona nei limiti previsti dalla legge e in relazione a quanto ricevuto in liquidazione, ma non è tenuta al pagamento delle sanzioni tributarie, che non sono trasmissibili ai soci della società estinta. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 2495 del Codice Civile
La norma è richiamata per escludere che una società cancellata dal Registro delle Imprese possa conservare la legittimazione processuale, anche tramite il liquidatore.
La cancellazione produce l’estinzione della società e la conseguente perdita della capacità e legittimazione processuale dell’ente.
Art. 87 del TUIR
La disposizione disciplina il regime PEX, ossia l’esenzione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, subordinata a determinati requisiti, tra cui la commercialità della società partecipata.
Il requisito della commercialità della partecipata deve sussistere secondo le condizioni e il periodo temporale previsti dalla norma per poter applicare l’esenzione.
Art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997
Le sanzioni amministrative tributarie non si trasmettono agli eredi.
Il principio di non trasmissibilità è stato applicato anche ai soci della società estinta, poiché le sanzioni sono riferibili esclusivamente alla persona giuridica che ha commesso la violazione.
Cass. SS.UU. n. 6070/2013
A seguito dell’estinzione della società si determina un fenomeno successorio: i rapporti obbligatori non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci.
I soci subentrano nei rapporti patrimoniali della società estinta, ma rispondono secondo il regime di responsabilità applicabile e, per le società a responsabilità limitata, nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione.
Cass. n. 5988/2017
L’art. 2495 c.c. esclude radicalmente che la società estinta possa mantenere la legittimazione processuale, anche a mezzo del liquidatore.
L’ex liquidatore non può rappresentare processualmente una società già cancellata, salvo che agisca o resista in proprio in una diversa posizione giuridica.
Massime di principio
- Una società cancellata dal Registro delle Imprese non può proporre o proseguire validamente un giudizio in proprio; l’impugnazione proposta dopo la cancellazione è normalmente inammissibile.
- La cancellazione non elimina automaticamente i rapporti patrimoniali e fiscali della società: tali rapporti possono trasferirsi ai soci secondo un fenomeno successorio.
- Nelle società a responsabilità limitata, la responsabilità del socio per i debiti sociali è generalmente limitata a quanto effettivamente ricevuto in sede di liquidazione, salvo specifiche basi giuridiche di responsabilità.
- Le sanzioni amministrative tributarie, in quanto personali e riferibili alla società autrice della violazione, non sono normalmente trasmissibili ai soci della società estinta.
- L’ex liquidatore non risponde automaticamente di ogni debito fiscale della società: la responsabilità deve derivare dal ruolo ricoperto, da somme o beni assegnati e dagli specifici presupposti previsti dalla legge.
- Quando una società viene estinta durante o prima del processo, è necessario verificare tempestivamente chi siano i successori sostanziali del rapporto e se il giudizio debba essere proseguito dai soci o nei loro confronti.
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