Sentenza n. 11385/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento: I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della “Circolare per la Formazione Specialistica degli Ufficiali Medici del Corpo Sanitario dell’Esercito Anno Accademico 2022-2023”. emessa dallo Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale (trasmessa con atto prot. n. M_D AB62BE8 REG2023 0004023 del 13.1.2023 dello Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale – Ufficio Formazione e Politica d’Impiego), nella parte in cui, al punto n. 3, prevede che “[…] Gli Ufficiali che, avendo già aderito a precedenti bandi annuali per l’ammissione alla frequenza di corsi di specializzazione, sono stati ammessi alla partecipazione ai concorsi presso le Università per i corsi di specializzazione richiesti, ma hanno successivamente rinunciato al concorso stesso […] vengono collocati in coda alla graduatoria, indipendentemente dal punteggio acquisito […]”; - di ogni altro atto collegato, presupposto o connesso; II) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti presentato il 10.5.2023: - della graduatoria di merito degli Ufficiali idonei ammessi al “Concorso nazionale per la specializzazione degli Ufficiali medici del Corpo Sanitario dell’esercito per l’anno accademico 2022 – 2023”, costituente l’Allegato “B” al verbale redatto dalla Commissione per la valutazione delle domande di partecipazione al concorso per titoli e per le Scuole di specializzazione per Ufficiali medici per l’anno accademico 2022-2023 (datato 27.2.2023), nella parte in cui colloca l’odierno ricorrente – in applicazione del punto n. 3 della predetta circolare – nell’ultima posizione della graduatoria di merito (posizione n. 39 su 39) anziché nella prima posizione, nonostante il punteggio di 58,93 vantato dal ricorrente sia nettamente superiore a quello di tutti gli altri Ufficiali risultati idonei vincitori, nonché del relativo atto di approvazione della graduatoria di cui al verbale della Commissione del 27.2.2023; - della circolare impugnata con il ricorso introduttivo; - di ogni altro atto collegato, presupposto o connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Circolare sulla formazione specialistica degli ufficiali medici dell’Esercito per l’anno accademico 2022-2023 e graduatoria di merito che collocava il ricorrente all’ultima posizione per effetto della circolare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la circolare dello Stato Maggiore dell’Esercito nella parte in cui prevedeva che gli ufficiali già ammessi a precedenti concorsi per corsi di specializzazione universitari, ma successivamente rinunciatari, fossero collocati in coda alla graduatoria indipendentemente dal punteggio conseguito. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria relativa al concorso nazionale per la specializzazione degli ufficiali medici dell’anno accademico 2022-2023, contestando la propria collocazione al trentanovesimo e ultimo posto anziché al primo, nonostante il punteggio di 58,93, superiore a quello degli altri idonei vincitori. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, come integrato dai motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione di rinuncia era stata notificata soltanto il giorno precedente l’udienza e non rispettava quindi il termine di almeno dieci giorni previsto dall’art. 84, comma 3, c.p.a. Tuttavia, il contenuto inequivoco della dichiarazione e il comportamento processuale del ricorrente costituivano elementi univoci dai quali desumere la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Il giudizio è stato definito in rito, senza esame della legittimità della circolare e della graduatoria. Le spese sono state compensate in ragione della definizione processuale e della complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza
La rinuncia formalizzata non è rituale se notificata alle altre parti oltre il termine minimo di dieci giorni prima dell'udienza.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa
Anche una rinuncia non conforme alle formalità previste può rilevare come fatto o comportamento univoco idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse e a fondare la dichiarazione di improcedibilità.
art. 35 c.p.a.
Richiamato dal giudice nel quadro delle disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.
art. 85 c.p.a.
Richiamato dal giudice tra le disposizioni processuali applicabili.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso notificata oltre il termine di dieci giorni prima dell’udienza non produce gli effetti formali propri della rinuncia rituale prevista dall’art. 84, comma 3, c.p.a.
- Anche in assenza delle formalità della rinuncia, il giudice può dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando la dichiarazione del ricorrente e il suo comportamento processuale costituiscano fatti o atti univoci incompatibili con la persistenza dell’interesse alla decisione.
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