L.R. Emilia-Romagna 23/2017
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 1999, N. 14 (NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1997, N. 41 (INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1994, N. 49 )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica le norme regionali sul commercio in sede fissa e introduce un sostegno specifico agli esercizi commerciali polifunzionali nei piccoli comuni, nelle aree montane e rurali. Prevede criteri per l’individuazione delle aree, contributi, agevolazioni ed esenzioni, con divieto di gioco d’azzardo e obbligo di mantenimento delle condizioni per 3 anni.
Modifiche al commercio in sede fissa e disciplina degli esercizi commerciali polifunzionali
Modifiche al commercio in sede fissa e sostegno agli esercizi commerciali polifunzionali
La legge regionale interviene sulla disciplina del commercio in sede fissa in Emilia-Romagna e sulla normativa di sostegno alle imprese minori della rete distributiva. L’obiettivo è favorire la presenza di esercizi commerciali polifunzionali nei territori montani, rurali e nei piccoli centri soggetti a rarefazione dei servizi.
Esercizi commerciali polifunzionali: ambito e caratteristiche
Nei territori montani e rurali, nonché nei Comuni, Municipi, centri e nuclei abitati con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, quando si manifestino fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, i Comuni possono promuovere esercizi commerciali polifunzionali. Tali esercizi devono avere superficie di vendita non superiore a 250 metri quadri e svolgere il commercio al dettaglio, prioritariamente di prodotti alimentari, insieme a eventuale somministrazione di alimenti e bevande e ad altri servizi di interesse collettivo, anche in convenzione con soggetti pubblici o privati.
Attività che possono essere svolte congiuntamente
Per sostenere la sostenibilità economica degli esercizi polifunzionali, la conduzione può essere affiancata anche da ulteriori attività, tra cui:
- gestione di bed and breakfast;
- gestione di unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
- gestione di locanda;
- gestione di rifugi escursionistici;
- gestione di campeggi;
- gestione di parchi vacanza.
Individuazione delle aree e criteri regionali
I Comuni interessati individuano le aree del proprio territorio soggette a rarefazione distributiva e dei servizi sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente. Con lo stesso atto regionale sono definiti anche i criteri e le caratteristiche che le attività commerciali devono possedere per ottenere la denominazione di esercizio polifunzionale.
Deroghe urbanistiche e strumenti di sostegno
I Comuni possono consentire l’avvio di esercizi commerciali polifunzionali anche in deroga alle disposizioni urbanistiche vigenti, se l’area individuata è priva di attività commerciali del settore alimentare. Regione ed enti locali possono inoltre concedere contributi e agevolazioni ai sensi della legge regionale n. 41 del 1997 per favorire insediamento, mantenimento e ripristino di tali esercizi. La Regione può prevedere esenzioni dai tributi regionali; resta salva la possibilità per gli enti locali di stabilire esenzioni sui propri tributi.
Divieti relativi al gioco e conseguenze sui benefici
Gli esercizi polifunzionali non possono ospitare sale da gioco, sale scommesse o apparecchi per il gioco d’azzardo lecito. Per gli esercizi già in attività vale il divieto di installazione di nuovi apparecchi e di rinnovo dei contratti alla scadenza. I contributi, le agevolazioni e le esenzioni non possono essere concessi agli esercizi che non rispettano tali divieti. Se le condizioni non sono mantenute per 3 anni, contributi e importi corrispondenti alle agevolazioni devono essere restituiti secondo le regole del bando.
Interventi finanziabili e progetti agevolabili
Nell’ambito della legge regionale n. 41 del 1997, i contributi sono concessi per progetti presentati dai soggetti legittimati dalla legge, relativi a:
- acquisizione, progettazione, costruzione, rinnovo, trasformazione e ampliamento dei locali;
- acquisto, rinnovo e ampliamento di attrezzature, impianti e arredi;
- acquisto di un autoveicolo commerciale idoneo al trasporto di merci deperibili;
- realizzazione di zone con accesso pubblico alla rete telematica;
- realizzazione di punti di informazione turistica e sportelli di servizi di pubblica utilità. Nella spesa può rientrare anche la formazione di scorte, entro il limite massimo del 30% del totale degli investimenti.
Revoca dei contributi e requisiti di esercizio
I contributi sono concessi solo agli esercizi che rispettano l’apertura annuale. Sono soggetti a revoca se l’esercizio cessa l’attività o trasferisce la sede in zone diverse da quelle di insediamento senza previo accordo del Comune.
Agevolazioni urbanistiche e immobili pubblici
Per favorire il recupero edilizio e l’inserimento di esercizi polifunzionali nei piccoli Comuni, gli oneri di urbanizzazione per la destinazione d’uso commerciale possono essere ridotti fino alla metà. I Comuni possono anche concedere gratuitamente, per un periodo convenuto, l’uso di immobili disponibili ad aziende commerciali che intendano attivare tali esercizi, disciplinando modalità di uso, gestione, manutenzione e restituzione.
Finanziamenti regionali e limiti di aiuto
La Giunta regionale, previo parere della Commissione competente, definisce criteri e modalità per sostenere gli esercizi polifunzionali nei territori soggetti a rarefazione distributiva e dei servizi. I contributi sono concessi entro le disponibilità annualmente autorizzate con la legge di bilancio e nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina regionale sugli aiuti e dal regime de minimis richiamato dalla legge.
Controllo sull’attuazione
L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della legge e valuta i risultati nel contrasto alla rarefazione del sistema distributivo e dei servizi. La Giunta trasmette ogni 3 anni una relazione con dati su rete distributiva, nuove aperture, trasformazioni di attività esistenti, permanenza sul territorio, offerta di servizi, caratteristiche dei fruitori e criticità attuative.
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