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Legge

L.R. Emilia-Romagna 21/2017

NORME IN MATERIA DI PRODUZIONE E VENDITA DEL PANE E DEI PRODOTTI DA FORNO E PER LA LORO VALORIZZAZIONE

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 21/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Emilia-Romagna l’apertura e l’esercizio dei panifici, la figura del responsabile della produzione, l’informazione al consumatore e la valorizzazione del pane artigianale. Prevede SCIA per nuovi panifici, regole su vendita e denominazioni, sanzioni amministrative e contributi per iniziative promozionali. Alcune disposizioni sono transitorie o demandate a regolamento e atti della Giunta.

Produzione, vendita e valorizzazione del pane e dei prodotti da forno

Produzione, vendita e valorizzazione del pane in Emilia-Romagna

La legge regionale disciplina l’attività di panificazione e la vendita del pane nel territorio dell’Emilia-Romagna, con finalità di tutela della professionalità artigiana, modernizzazione del settore, corretta informazione al consumatore e valorizzazione dei prodotti da forno.

Ambito di applicazione e definizioni richiamate

La disciplina regionale si applica alla produzione e vendita del pane, con rinvio alle definizioni della normativa statale per le denominazioni di “pane”, “pane fresco”, “pane parzialmente cotto”, “pane conservato”, “panificio” e “responsabile dell’attività produttiva”. Restano esclusi il pane prodotto dall’imprenditore agricolo nell’esercizio dell’attività agricola. Una precedente disposizione definitoria risulta abrogata.

Apertura e modifica dei panifici

L’apertura di un nuovo panificio, il trasferimento e la trasformazione di panifici esistenti sono subordinati a SCIA da presentare al Comune competente per territorio. L’attività resta comunque soggetta al rispetto della normativa igienico-sanitaria, edilizia, ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Alcune previsioni precedenti in materia risultano abrogate.

Responsabile dell’attività produttiva

Ogni panificio, nonché ogni unità locale di un impianto di produzione con laboratorio di panificazione, deve avere un responsabile dell’attività produttiva. Il responsabile può essere il titolare oppure un collaboratore familiare, socio o lavoratore dell’impresa, appositamente designato dal legale rappresentante al momento della SCIA. Tale figura deve garantire il rispetto delle buone pratiche professionali, l’uso corretto delle materie prime, l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza e la qualità del prodotto finito, svolgendo l’incarico in autonomia gestionale e organizzativa. La Regione promuove la qualificazione e l’aggiornamento delle competenze, anche tramite appositi programmi formativi. Alcuni commi risultano abrogati.

Informazione al consumatore e vendita

Nella vendita delle tipologie di pane ricomprese nella disciplina, il prodotto deve essere immediatamente e chiaramente identificabile, mediante separazione dei diversi prodotti oppure tramite indicazioni ben visibili a scaffale. È vietato l’uso di diciture ingannevoli, come “pane di giornata”, “pane appena sfornato” o “pane caldo”, per prodotti ottenuti mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non. Per il pane sfuso è obbligatorio disporre di attrezzature apposite, distinte e separate da altri alimenti; la vendita è consentita anche in aree pubbliche, costruzioni stabili e negozi mobili solo con idonee attrezzature igienico-sanitarie. In mancanza, è ammessa soltanto la vendita di pane preconfezionato all’origine.

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