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Sentenza

Sentenza del 16/06/2017 n. 14991 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva annullato una cartella di pagamento relativa a IRPEG, emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 sulla base della dichiarazione fiscale. La società sosteneva che la cartella fosse nulla perché non era stata previamente invitata a fornire chiarimenti, come previsto dall'art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000. L'Agenzia ha dedotto che tale obbligo sussiste soltanto quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o quando il controllo evidenzi risultati diversi da quelli dichiarati, non invece per i semplici omessi versamenti risultanti automaticamente dalla dichiarazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che il contraddittorio preventivo non sia obbligatorio in ogni caso di iscrizione a ruolo ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. Esso è necessario solo quando sussistano effettive incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Poiché il controllo automatizzato riguardava dati contabili direttamente indicati nella dichiarazione e omessi versamenti, senza margini interpretativi, l'invito preventivo non era necessariamente dovuto. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Disciplina la liquidazione automatizzata delle imposte sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione. In tale ambito, quando si tratta di errori o omessi versamenti immediatamente rilevabili, non è automaticamente necessario un contraddittorio preventivo.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-ter

    È richiamato nel motivo di ricorso insieme all'art. 36-bis, ma la decisione si concentra sul controllo automatizzato previsto dall'art. 36-bis.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 5

    "Qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente [...] a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti".

    La norma non impone un invito preventivo in ogni procedimento di iscrizione a ruolo. L'obbligo sussiste soltanto quando vi siano incertezze effettive su elementi rilevanti della dichiarazione; non opera necessariamente per controlli automatizzati meramente documentali e privi di valutazioni interpretative.

  • Costituzione, art. 53

    È stato richiamato dall'Agenzia nel motivo di ricorso, ma la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma di tale disposizione.

Massime di principio

  • Il contraddittorio preventivo non è automaticamente richiesto per ogni cartella derivante da controllo automatizzato della dichiarazione.
  • Quando la pretesa fiscale deriva da dati già indicati in dichiarazione, da semplici errori contabili o da omessi versamenti rilevabili automaticamente, l'assenza dell'invito preventivo non determina di per sé la nullità della cartella.
  • L'invito a fornire chiarimenti diventa necessario quando il controllo presenta incertezze effettive su aspetti rilevanti della dichiarazione o richiede valutazioni non meramente automatiche e documentali.
  • Per valutare la validità della cartella occorre distinguere tra controllo automatizzato ex art. 36-bis, basato su dati immediatamente desumibili dalla dichiarazione, e attività di controllo che comporti interpretazioni, valutazioni o contestazioni ulteriori.

Testo integrale

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