Cassazione Civile, Ordinanza n. 13992/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'ARPA Campania aveva convenuto la Regione chiedendo di accertare il diritto a conservare le somme già ammesse e liquidate a titolo di finanziamento per l'acquisto di un immobile destinato a sede dell'ente, nonché l'illegittimità del successivo decreto regionale di "definanziamento" e la conseguente insussistenza dell'obbligo di restituzione. La Regione aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, aveva sostenuto che il finanziamento doveva essere revocato perché il procedimento di scelta del contraente sarebbe stato viziato dalla violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, con criteri di valutazione non predeterminati prima dell'apertura delle offerte. In cassazione la Regione ha censurato la sentenza d'appello per avere negato la giurisdizione del giudice amministrativo e per avere ritenuto infondate le doglianze sulla mancata osservanza dell'art. 12 l. 241/1990 e dei principi di gara.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo e ha assorbito il secondo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al riparto di giurisdizione, rinviando le parti alla sede competente per la prosecuzione del giudizio. La decisione si fonda sulla qualificazione della controversia come impugnazione di un atto di autotutela con cui l'amministrazione ha annullato/revocato in via autoritativa il finanziamento per vizi originari del procedimento, sicché la posizione del beneficiario resta di interesse legittimo e la cognizione spetta al giudice amministrativo.
Norme richiamate
art. 103 Cost.
richiamato per fondare la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie devolute dalla legge
art. 7, comma 1, d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.)
richiamato dalla ricorrente per sostenere la giurisdizione del giudice amministrativo
art. 133, lett. e), n. 1, d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.)
invocato per ricondurre la controversia alla materia delle procedure di affidamento e dell'evidenza pubblica
richiamato nel motivo sul merito per contestare la legittimità del procedimento di concessione del contributo
la giurisdizione si determina sulla base della domanda e del petitum sostanziale, non della sola prospettazione formale
art. 360, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.c.
parametro del primo motivo, volto a denunciare violazione delle norme sulla giurisdizione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro del secondo motivo per violazione di legge
richiamati nel secondo motivo per lamentare ultrapetizione/erronea applicazione del regime normativo
richiamati nel secondo motivo per censurare l'interpretazione degli atti di gara
Massime di principio
- In materia di sovvenzioni o finanziamenti pubblici, la situazione giuridica del richiedente o beneficiario dipende dalla fase e dalla ragione del provvedimento: prima della concessione e durante il procedimento la posizione è di regola interesse legittimo, mentre dopo l'attribuzione può sorgere un diritto soggettivo alla concreta erogazione solo se non intervengano poteri autoritativi di autotutela.
- Se la mancata erogazione o la richiesta di restituzione del contributo deriva dall'annullamento o revoca in autotutela del provvedimento di concessione per vizi originari di legittimità o per contrasto originario con l'interesse pubblico, la controversia resta devoluta al giudice amministrativo perché il bene della vita è inciso dall'esercizio di un potere pubblico.
- Quando l'amministrazione fonda il definanziamento non su un inadempimento del beneficiario nella fase esecutiva, ma su vizi del procedimento di concessione o di selezione del contraente, la pretesa restitutoria è solo conseguenza della caducazione dell'atto attributivo e non sposta la giurisdizione al giudice ordinario.
- Il riparto di giurisdizione va stabilito in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, individuando la natura della posizione soggettiva dedotta e i fatti posti a fondamento della domanda, non sulla mera qualificazione formale attribuita dalle parti.
- In presenza di provvedimenti di finanziamento pubblici caducati in autotutela per violazione dei principi dell'evidenza pubblica, la tutela del destinatario si atteggia come impugnazione di un esercizio autoritativo e non come semplice azione di adempimento di un diritto di credito.
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