Sentenza n. 4231/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, a) della determinazione n. 664 del 30.03.2026 del Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli, avente ad oggetto: “Contributo per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno conseguenti agli eventi sismici del maggio 2024 e marzo 2025 - art. 9 novies d.l. 76/24 convertito, con modificazioni, con l. 111/24 e d.l. 65/25 convertito, con modificazioni, con l. 101/25 e Decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 13.12.24 rubricato ‘misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili’ (pubb. G.U. nr. 6 del 09.01.25) – approvazione graduatoria delle istanze pervenute”, con la quale esprime l’esito ‘positivo parziale’ per la domanda prat. n. 024/2025/CRI (prot. n. 92228 del 17.09.2025) escludendo l’unità della ricorrente dall’allegata graduatoria complessiva; b) del provvedimento del Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli n. 51239 del 13.04.2026 (doc. 2), con il quale è stata rigettata l’istanza di ammissione al contributo per il sub 132 prat. n. 024/2025/CRI (prot. n. 92228 del 17.09.2025) indicata nell’allegata graduatoria complessiva, formulata dalla ricorrente ex art. 9 novies del D.L. n. 76/24, così come modificato dalla l. 111/24 ed integrato dal D.L. n. 65/25 conv. con L. 101/25; c) della nota prot. n. 56549 del 23.04.2025 (doc. 3), resa in riscontro all’istanza di accesso formulata in data 17.04.2026, con la quale si dichiara l’istanza della ricorrente non idonea ad accedere al contributo indicato sub “a” e si trasmette la documentazione istruttoria; d) in subordine ed in parte qua del Decreto Interministeriale emanato in data 13.12.2024 dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, rubricato “Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili” (doc. 4), nella parte in cui non prevede l’autonoma erogazione del contributo per la riparazione delle parti comuni degli edifici condominiali, previa verifica dello stato legittimo del fabbricato ex art. 9 bis del DPR 380/2001, rispetto al contributo previsto per le unità immobiliari di proprietà privata. e) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, conseguente e collegato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego, graduatoria e atti istruttori relativi alla domanda di contributo per la riparazione e riqualificazione sismica dell'edificio, nonché, in via subordinata, decreto interministeriale recante la disciplina del contributo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni erogatrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria di un'unità immobiliare e l'amministratore del condominio hanno impugnato gli atti con cui il Comune di Pozzuoli ha riconosciuto un esito positivo parziale e poi rigettato la domanda di contributo post-sismico per la riparazione e riqualificazione dell'edificio, ritenendo non dimostrato lo stato legittimo dell'immobile ai sensi dell'art. 9-bis d.P.R. 380/2001. I ricorrenti hanno dedotto di avere prodotto la documentazione necessaria e hanno denunciato incompletezza dell'istruttoria e insufficienza della motivazione. In via subordinata hanno sostenuto che il contributo avrebbe dovuto essere riconosciuto almeno per le parti comuni dell'edificio, il cui stato legittimo sarebbe stato dimostrato e riconosciuto dall'amministrazione. Hanno inoltre contestato, in via subordinata, la legittimità del decreto interministeriale del 13 dicembre 2024, nella parte in cui non consentirebbe il contributo per immobili con difformità sanabili e non prevederebbe l'autonoma erogazione del contributo per le parti comuni condominiali. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, l'infondatezza del ricorso. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno chiesto il rigetto; quest'ultimo ha anche eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare nel merito le censure sull'istruttoria, sulla motivazione, sullo stato legittimo dell'immobile e sulla legittimità del decreto interministeriale. Il Collegio ha ritenuto che la posizione dei richiedenti sia un diritto soggettivo, poiché la disciplina dell'art. 9-novies d.l. 76/2024 e del decreto interministeriale del 13 dicembre 2024 configura una fattispecie legale tipica e vincolata: l'amministrazione deve verificare la sussistenza di requisiti e documenti predeterminati, senza operare una comparazione discrezionale di interessi né scegliere qualitativamente i beneficiari. Anche la graduatoria, secondo il giudice, costituisce una modalità di attuazione seriale di diritti omogenei in presenza di fondi limitati; la disponibilità finanziaria integra la fattispecie costitutiva del diritto e non rappresenta un limite esterno all'esercizio di un potere discrezionale. La controversia non rientra però nella giurisdizione esclusiva amministrativa in materia edilizia e urbanistica, perché il suo oggetto immediato è il riconoscimento di una provvidenza economica post-sismica e non l'uso o l'assetto del territorio. La verifica dello stato legittimo dell'immobile è soltanto un presupposto del contributo; l'eventuale profilo edilizio rileverà successivamente, in sede di rilascio del titolo necessario all'esecuzione degli interventi. Neppure l'impugnazione subordinata del decreto interministeriale modifica il riparto, poiché è strumentale all'ottenimento del medesimo beneficio economico e non costituisce una controversia autonoma sull'atto normativo. La causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9-novies d.l. 76/2024, convertito dalla l. 111/2024
La disciplina del contributo post-sismico configura, insieme al decreto attuativo, una fattispecie legale tipica e vincolata, fondata sulla verifica di requisiti predeterminati.
art. 9-bis d.P.R. 380/2001
Lo stato legittimo dell'immobile costituisce uno dei presupposti documentali e sostanziali per l'accesso al contributo, senza trasformare la controversia sul beneficio in una controversia edilizia o urbanistica.
art. 3, comma 2, decreto interministeriale 13 dicembre 2024
il contributo è subordinato alla circostanza che l'immobile sia munito del prescritto titolo abilitativo o di titolo in sanatoria
La disposizione impone la verifica vincolata del titolo abilitativo o del titolo in sanatoria.
art. 7, comma 4, lett. d), decreto interministeriale 13 dicembre 2024
Richiede la documentazione attestante lo stato legittimo ai sensi dell'art. 9-bis d.P.R. 380/2001.
art. 7, commi 8 e 9, decreto interministeriale 13 dicembre 2024
La graduatoria e gli scorrimenti sono strumenti di attuazione seriale del beneficio secondo criteri oggettivi predeterminati e nei limiti della provvista finanziaria, non espressione di discrezionalità amministrativa.
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
La giurisdizione esclusiva in materia edilizia e urbanistica non si estende alle controversie sui contributi post-sismici, che non attengono immediatamente all'uso e all'assetto del territorio.
art. 11, comma 2, c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario nei modi e nei termini previsti dalla disposizione.
art. 103 Cost.
L'estensione della giurisdizione esclusiva amministrativa a particolari materie non consente, in assenza di un'espressa previsione legislativa, di attrarre controversie patrimoniali nella giurisdizione amministrativa.
Massime di principio
- La controversia sulla concessione di un contributo pubblico appartiene alla giurisdizione ordinaria quando la disciplina legislativa e regolamentare predetermina beneficiari, requisiti, documentazione, interventi ammissibili e criteri di quantificazione, imponendo all'amministrazione meri accertamenti vincolati senza valutazioni comparative o discrezionali.
- La formazione di una graduatoria non comporta di per sé la titolarità di un interesse legittimo: quando la graduazione avviene mediante criteri oggettivi predeterminati e serve soltanto ad attuare serialmente diritti omogenei in presenza di risorse limitate, la posizione del richiedente resta di diritto soggettivo.
- Quando una prestazione economica pubblica è finanziata entro un plafond e la disciplina subordina il beneficio alla collocazione utile o alla disponibilità della provvista, la disponibilità finanziaria costituisce elemento della fattispecie costitutiva del diritto e non limite esterno di un potere discrezionale.
- Le controversie sui contributi post-sismici non rientrano nella giurisdizione esclusiva amministrativa in materia edilizia e urbanistica, perché hanno a oggetto immediato una provvidenza economica e non l'uso o l'assetto del territorio; la verifica dello stato legittimo dell'immobile è soltanto un presupposto del beneficio.
- L'impugnazione subordinata di una disciplina attuativa, proposta per rimuovere l'ostacolo al riconoscimento di un contributo, resta strumentale alla pretesa patrimoniale e non trasforma la controversia in un'autonoma impugnazione di un atto normativo o regolamentare devoluta al giudice amministrativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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