Sentenza n. 3307/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento n. 1007 dell'8.2.2023, emesso da Città Metropolitana di Milano, di riemissione dell'Autorizzazione RG n. 6228 del 04/08/2021 in seguito alla sentenza del TAR per la Lombardia Milano sez. III n. 17982/2022 del 26/07/2022; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Riemissione dell'autorizzazione unica e dell'autorizzazione integrata ambientale per la costruzione e l'esercizio di un impianto di biodigestione anaerobica per la produzione di biometano
Esito
Favorevole al ricorrente (comune limitrofo)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato il provvedimento con cui la Città Metropolitana, in esecuzione di una precedente sentenza di annullamento, aveva nuovamente autorizzato l'impianto. Sono stati dedotti, tra gli altri, la violazione delle linee guida nazionali e regionali in materia di autorizzazione unica, il difetto di istruttoria e l'errata valutazione dei presupposti; la violazione degli artt. 14 e 14-ter l. 241/1990 e dell'art. 12, commi 3 e 4, d.lgs. 387/2003, perché il Comune era stato ammesso alla nuova conferenza di servizi soltanto come uditore, senza poter formulare un parere; la violazione della disciplina regionale e statale in materia di rifiuti, agricoltura, foreste, paesaggio e rete ecologica regionale; nonché la violazione del d.lgs. 199/2021, del principio di proporzionalità, del PGT sopravvenuto del Comune di Masate, della disciplina sulla valutazione di incidenza e delle direttive ambientali, per non avere l'Amministrazione considerato il mutamento del quadro fattuale e normativo, né verificato l'attualità della precedente procedura di screening VIA. Il Collegio ha esaminato e accolto il secondo e il quarto motivo, assorbendo le ulteriori censure.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il provvedimento impugnato è stato annullato. Il TAR ha ritenuto illegittima la partecipazione del Comune di Inzago alla nuova conferenza di servizi in veste meramente passiva di uditore. Poiché il Comune aveva partecipato pienamente al procedimento originario, quale ente esponenziale degli interessi della popolazione residente nell'area limitrofa, formulando anche un parere negativo, la riedizione del potere avrebbe dovuto seguire la medesima sequenza procedimentale e assicurare nuovamente il suo apporto attivo. La partecipazione deminuita ha violato il principio del contrarius actus, oltre a risultare contraddittoria e illogica rispetto alla precedente condotta amministrativa. Il TAR ha inoltre escluso che il nuovo provvedimento potesse qualificarsi come mero atto confermativo: l'annullamento giurisdizionale imponeva la riapertura piena del procedimento, con acquisizione degli interessi e del contraddittorio delle amministrazioni già coinvolte. È stata ritenuta illegittima anche la mancata considerazione delle sopravvenienze intervenute tra il primo procedimento e la riedizione del potere, tra cui il nuovo PGT del Comune di Masate, le sopravvenienze normative e la necessità di verificare l'attualità dello screening VIA. In applicazione del principio tempus regit actum, il riesercizio del potere doveva essere effettuato alla luce del quadro fattuale e giuridico vigente al momento della nuova decisione, non potendo l'Amministrazione ignorare elementi sopravvenuti potenzialmente idonei a orientare diversamente l'esito. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 14 l. 241/1990
La riedizione del procedimento mediante conferenza di servizi deve assicurare la partecipazione effettiva delle amministrazioni interessate, non potendo un'amministrazione già coinvolta essere relegata alla posizione di mero uditore.
art. 14-ter l. 241/1990
La disciplina della conferenza di servizi è stata richiamata quale parametro della partecipazione procedimentale effettiva e dell'acquisizione degli interessi rilevanti.
art. 12, commi 3 e 4, d.lgs. 387/2003
La procedura di autorizzazione unica per impianti alimentati da fonti rinnovabili deve essere rieditata nel rispetto delle regole procedimentali e partecipative applicabili.
art. 177 d.lgs. 152/2006
Richiamato tra i parametri normativi relativi alla disciplina dei rifiuti e alla localizzazione dell'impianto.
d.lgs. 199/2021
La disciplina sopravvenuta sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili costituiva elemento normativo da considerare nel nuovo esercizio del potere.
d.lgs. 152/2006, art. 10
Richiamato dagli intervenienti in relazione al coordinamento tra autorizzazioni ambientali e direttive europee; la questione pregiudiziale prospettata non è stata esaminata, essendo il ricorso deciso su altri motivi.
DGR Lombardia n. IX/3298 del 18 aprile 2012
Le linee guida regionali costituivano parametro della documentazione e del procedimento di autorizzazione unica; le relative censure sono state assorbite.
DGR Lombardia n. X/3706 del 12 giugno 2015
Richiamata quale disciplina regionale rilevante per la localizzazione dell'impianto; la relativa censura è stata assorbita.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo è annullato e l'amministrazione deve riesercitare il potere, la riedizione deve assicurare una riapertura piena del procedimento e il contraddittorio delle amministrazioni già legittimamente coinvolte nella procedura originaria.
- Il principio del contrarius actus impone, nella riedizione del potere conseguente all'annullamento giurisdizionale, il ripristino di una sequenza procedimentale analoga a quella originariamente seguita, comprese le forme sostanziali di partecipazione già riconosciute agli interessati.
- Un'amministrazione che abbia partecipato attivamente al procedimento originario, formulando valutazioni rilevanti, non può essere relegata nella successiva riedizione del potere al ruolo di mero uditore, quando la sua partecipazione costituisca apporto alla formazione della decisione finale.
- Il nuovo provvedimento adottato in esecuzione di una sentenza di annullamento non può essere considerato meramente confermativo quando l'amministrazione è tenuta a riaprire il procedimento e a riesaminare la fattispecie con piena acquisizione degli interessi coinvolti.
- Nella riedizione del potere amministrativo, il principio tempus regit actum impone di applicare il quadro fattuale e normativo vigente al momento della nuova decisione, considerando le sopravvenienze urbanistiche, normative e ambientali potenzialmente rilevanti.
- L'amministrazione che riesercita il potere dopo un annullamento giurisdizionale deve valutare le sopravvenienze già concretizzatesi prima della nuova decisione; la loro omissione integra illegittimità del nuovo provvedimento quando tali elementi possano incidere sull'orientamento dell'azione amministrativa.
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