Sentenza del 16/06/2015 n. 3474 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento sintetico - Natura presuntiva - Effetti - Inversione onere della prova - Onere del contribuente - Contenuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la natura presuntiva dell'accertamento sintetico. L'ufficio finanziario può risalire da fatti noti, indicativi di una determinata capacità di spesa o disponibilità economica, al fatto ignoto costituito dall'esistenza di un certo reddito imponibile. La presunzione comporta l'inversione dell'onere della prova: spetta quindi al contribuente dimostrare che il fatto posto a base dell'accertamento non corrisponde alla realtà o che non è idoneo a dimostrare il reddito presunto.
La decisione
La sentenza afferma la legittimità, in linea generale, dell'accertamento sintetico fondato su presunzioni. Una volta individuato dall'ufficio il fatto noto dal quale desumere il reddito, il contribuente deve fornire una prova concreta e specifica per superare la presunzione, dimostrando l'inesistenza, l'erroneità o l'irrilevanza del dato utilizzato dall'amministrazione. Dal testo fornito non emerge un esito processuale puntuale, ma il principio enunciato è favorevole alla legittimità dell'operato dell'amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600/1973, art. 3, commi 4 e 5
La norma consente all'amministrazione finanziaria di determinare sinteticamente il reddito mediante presunzioni, risalendo da fatti noti alla capacità contributiva e al reddito non dichiarato. L'applicazione della presunzione trasferisce sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico l'amministrazione non deve necessariamente dimostrare direttamente il reddito effettivo, potendo utilizzare fatti e circostanze oggettive indicativi di una capacità contributiva.
- La presunzione utilizzata dall'ufficio determina l'inversione dell'onere della prova: il contribuente deve contestare concretamente il fatto noto o dimostrare che esso non riflette la propria effettiva capacità reddituale.
- Una contestazione generica non è normalmente sufficiente; occorrono documenti e spiegazioni puntuali sull'origine delle somme, sulla titolarità dei beni o sulla sostenibilità delle spese considerate.
- La validità dell'accertamento dipende comunque dalla corretta individuazione dei fatti posti a base della presunzione e dalla loro effettiva idoneità a dimostrare una maggiore capacità contributiva.
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