Sentenza n. 12083/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento e/o per la declaratoria di illegittimità, - della graduatoria finale pubblicata in data 27 gennaio 2026 relativa al “Concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1.248 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione civile del Ministero dell’Interno – Area funzionari - n. 350 funzionari amministrativi (346 unità codice A.1)”, nella parte in cui non è stato attribuito al ricorrente l’ulteriore punteggio di 0,50 per il titolo di cui all’art. 8, comma 3, lett. l) del bando di concorso o comunque nella parte in cui, anche per altre ignote ragioni, è stato attribuito il punteggio di 5 e non quello corretto di 5,5 con riguardo alla “Valutazione titoli di studio/servizio”; - dei verbali e degli atti della Commissione, ancorché non conosciuti, con i quali non è stato attribuito l’ulteriore punteggio di 0,50 per il titolo di cui all’art. 8, comma 3, lett. l) del bando di concorso o comunque con i quali, anche per altre ignote ragioni, è stato attribuito il punteggio di 5 e non quello corretto di 5,5 con riguardo alla “Valutazione titoli di studio/servizio”; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, nella parte in cui hanno interpretato in senso lesivo per parte ricorrente l’art. 8, comma 3, lett. l) del bando di concorso, non attribuendo l’ulteriore punteggio di 0,50 per il titolo di cui all’art. 8, comma 3, lett. l) del bando di concorso o comunque nella parte in cui, anche per altre ignote ragioni, è stato attribuito il punteggio di 5 e non quello corretto di 5,5 con riguardo alla “Valutazione titoli di studio/servizio”; - di ogni eventuale successivo diniego rispetto alle istanze di rettifica del punteggio presentate dal ricorrente lo scorso 2 febbraio 2026; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente all’attribuzione di ulteriori 0,50 punti per la valutazione del titolo di cui all’art. 8, comma 3, lett. l) del bando di concorso, relativo al tirocinio ex art. 73, comma 14, D.-L. n. 69/2013, e alla conseguente rettifica della graduatoria mediante l’attribuzione del punteggio corretto 5,50 per la valutazione dei titoli di studio/servizio e del punteggio totale in graduatoria di 59,25.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale di concorso pubblico e atti della Commissione nella parte in cui non era stato attribuito al candidato il punteggio aggiuntivo di 0,50 punti per lo svolgimento di un tirocinio curriculare
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso per il reclutamento di funzionari amministrativi del Ministero dell’Interno, nonché gli atti della Commissione e ogni atto connesso, sostenendo che gli fosse stato erroneamente attribuito il punteggio di 5 anziché 5,5 nella valutazione dei titoli. In particolare, ha dedotto la mancata attribuzione di 0,50 punti previsti dall’art. 8, comma 3, lett. l), del bando per lo svolgimento, con esito positivo e per almeno sei mesi, di un tirocinio curriculare attinente al profilo, effettuato in base a convenzione con una pubblica amministrazione. Il candidato aveva svolto uno stage presso gli Uffici giudiziari del Tribunale di Ragusa ai sensi dell’art. 73, comma 14, d.-l. n. 69/2013, per il periodo dal 3 giugno 2021 al 3 dicembre 2022. Dopo la pubblicazione della graduatoria e la presentazione di istanze di rettifica, il punteggio è stato corretto in autotutela dall’Amministrazione, che ha riconosciuto l’ulteriore mezzo punto richiesto. Il Ministero dell’Interno aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la procedura fosse interamente gestita dalla Commissione Ripam; le altre amministrazioni resistenti avevano eccepito la sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, ritenendo che il Ministero, quale amministrazione presso la quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio, non fosse estraneo alla procedura, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti contestati. Nel merito, ha dichiarato cessata la materia del contendere perché la rettifica in autotutela aveva integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente, attribuendogli il punteggio aggiuntivo richiesto e determinando il venir meno dell’interesse alla decisione sul merito. Le spese di lite sono state compensate, poiché la rettifica era intervenuta quando il termine per impugnare non era ancora scaduto e appena due giorni dopo la notifica del ricorso, sicché non risultava verosimilmente determinata dall’impulso giudiziale. Il contributo unificato è stato rimborsato al ricorrente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 8, comma 3, lett. l), del bando di concorso
svolgimento, con esito positivo, di tirocini curriculari attinenti al profilo, di durata non inferiore ai sei mesi, effettuati in base a specifiche convenzioni stipulate con le pubbliche amministrazioni
La disposizione fondava il diritto del candidato all’attribuzione di 0,50 punti per il tirocinio curriculare posseduto; il punteggio è stato poi riconosciuto dall’Amministrazione in autotutela.
art. 73, comma 14, d.-l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 98
La norma è richiamata quale base normativa dello stage svolto dal candidato presso gli Uffici giudiziari del Tribunale di Ragusa.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nelle more del giudizio, l’Amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente, eliminando ogni utilità concreta e attuale della decisione sul merito.
- L’amministrazione presso la quale i vincitori di una procedura concorsuale sono destinati a instaurare il rapporto di servizio non è priva di legittimazione passiva rispetto alle controversie sugli atti della procedura, anche quando la gestione della selezione sia affidata a un diverso organo o soggetto.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando l’Amministrazione soddisfa la pretesa in autotutela prima della scadenza del termine decadenziale per impugnare e in prossimità temporale della notifica del ricorso, qualora non emerga che la rettifica sia stata determinata dall’impulso giudiziale.
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