Sentenza del 25/05/2016 n. 703 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
IMPOSTE SULREDDITO- Omessa dichiarazione - Accertamento induttivo sulla scorta dellapercentuale media di incidenza dei costi - Possibilità per il contribuente diprovare l'esistenza di componenti negativi, ex art. 109 Tuir anche senza provadocumentale - Sussiste (art. 39, 2 comma, D.P.R. n. 600/1973) In caso diaccertamento induttivo, ex art. 39, comma 2 del D.P.R. n. 600/1973, permancanza di dichiarazione, secondo costante orientamento giurisprudenziale ladimostrazione dei componenti negativi ex art. 109, Tuir può avvenire anchesenza prova documentale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'accertamento è stato determinato induttivamente ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, sulla base della percentuale media di incidenza dei costi, a causa dell'omessa dichiarazione. La controversia riguarda la possibilità per il contribuente di dimostrare l'esistenza e l'entità di componenti negativi di reddito, rilevanti ai sensi dell'art. 109 del TUIR, anche in assenza di documentazione contabile formale.
La decisione
Il principio affermato è favorevole al contribuente: anche nell'accertamento induttivo conseguente all'omessa dichiarazione, egli può provare l'esistenza dei costi e degli altri componenti negativi deducibili con mezzi di prova diversi dalla documentazione contabile, purché la prova sia concreta, attendibile e idonea a dimostrarne effettività, inerenza e competenza. L'Amministrazione non può quindi considerare automaticamente pari a zero i costi solo perché manca la dichiarazione o la documentazione formale.
Norme richiamate
Art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento induttivo quando il contribuente omette la dichiarazione. Tuttavia, anche in tale contesto, la ricostruzione del reddito deve tendere a determinare un risultato ragionevole e non può ignorare costi effettivamente sostenuti e provati.
Art. 109 del TUIR
Disciplina i requisiti di competenza, certezza, determinabilità e inerenza dei componenti negativi. La relativa prova può essere fornita anche senza documentazione contabile formale, mediante altri elementi probatori idonei.
Massime di principio
- L'accertamento induttivo non autorizza automaticamente a presumere l'assenza di costi: il reddito deve essere ricostruito considerando anche i componenti negativi ragionevolmente collegati all'attività.
- In caso di omessa dichiarazione, il contribuente può dimostrare i costi con prove diverse da fatture e scritture contabili, come contratti, pagamenti, estratti conto, documentazione di terzi, dati bancari o presunzioni gravi, precise e concordanti.
- La deducibilità richiede comunque che i costi siano effettivi, inerenti all'attività e riferibili al periodo d'imposta; la semplice allegazione del costo non è sufficiente.
- Le percentuali medie di incidenza dei costi possono costituire un criterio di ricostruzione, ma non devono essere applicate in modo automatico o irragionevole quando il contribuente fornisce elementi specifici sulla propria situazione.
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