Cassazione Penale, Sentenza n. 18345/2025 del 15/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta impropria (art. 223 R.D. n. 267/1942) sostenendo: assenza o manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza dello stato di insolvenza di SEFATEL alla data di messa in liquidazione (23.10.2007); erronea utilizzazione e valore probatorio di sentenze civili e della CTU non definitive (eccezione ex art. 238-bis c.p.p.); mancata considerazione delle perizie di parte e dei dati contabili che proverebbero la mancata insolvenza o la buona fede; inesistenza dell'elemento soggettivo doloso (i ricorrenti affermano di non aver voluto né preveduto il dissesto e che le operazioni erano utili o coerenti con la gestione); censure specifiche sulle singole operazioni contestate (cessione leasing immobiliare a prezzo inferiore, cessione leasing mobiliare senza corrispettivo, impiego di circa 480.000 euro per pagamenti favorevoli a NORDINE, vendite con pagamenti compensativi e cessione frazionata del magazzino) con richiesta di diverso apprezzamento delle prove; contestazioni procedurali relative all'ammissibilità della costituzione di parte civile (art. 82, comma 2 e art. 75 c.p.p.) per presunta identità di petitum con l'azione civile già esercitata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondate le censure di vizio di motivazione e di violazione di legge, confermando che: lo stato di insolvenza di SEFATEL sussisteva già al momento della messa in liquidazione (ricostruzione fondata su verbali societari, dati di bilancio, dichiarazioni del primo liquidatore e revoche degli affidamenti bancari); le operazioni contestate costituiscono operazioni dolose idonee a cagionare o aggravare il dissesto e a favorire NORDINE; l'elemento soggettivo richiesto dalla bancarotta impropria è integrato dalla consapevolezza e volontà del comportamento antidoveroso senza necessità di volere direttamente il fallimento; l'uso di elementi di giudizio tratti dalla CTU/giudizio civile è avvenuto come elemento corroborante e non come prova autonoma in violazione delle norme processuali; la costituzione di parte civile della curatela è legittima perché la domanda civile ha oggetto non coincidente con la domanda penale. Sono state confermate le condanne e le spese di giudizio a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
Regio Decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare), art. 223
La Corte ha interpretato l'art. 223, comma 2, n. 2, come applicabile alle operazioni dolose che, pur non consistendo necessariamente in una distrazione immediata di attività, sono poste in nesso eziologico con il fallimento perché creano o aggravano il dissesto; è sufficiente la coscienza e volontà dell'operazione dolosa e la prevedibilità del dissesto quale suo effetto
Regio Decreto n. 267 del 1942, art. 219
Riconosciuta l'aggravante di legge (art. 219) in relazione alle modalità e responsabilità nella condotta che ha aggravato il dissesto
Codice civile, art. 2447
Citato dai ricorrenti come fatto rilevante per la riduzione del capitale e la copertura perdite; la Corte ha valutato tali atti nel quadro complessivo dello stato patrimoniale ma non li ha ritenuti risolutivi rispetto allo stato di insolvenza accertato
Codice di procedura penale, art. 238-bis
La Corte ha osservato che le sentenze civili richiamate non definitive non sono state utilizzate come prova decisiva ai sensi dell'art. 238-bis; piuttosto sono state richiamate come elementi di corrobrazione alle risultanze penali
Codice di procedura penale, art. 82, comma 2
Le doglianze sull'estromissione della parte civile sono state ritenute infondate: la Corte ha confermato che non sussiste identità di petitum tra l'azione civile già esercitata e la domanda penale, per cui la costituzione di parte civile è ammissibile
Codice di procedura penale, art. 75, comma 1
Richiamato nel contrappeso tra azione civile in sede civile e costituzione di parte civile nel penale; la Corte ha applicato il principio che l'effetto preclusivo opera solo in presenza di identità di petitum e di sentenza di merito civile che trasferisca l'azione
Massime di principio
- Lo stato di insolvenza si valuta sulla base di un quadro complessivo (verbali societari, bilanci, revoche di affidamenti bancari, dichiarazioni dei liquidatori): non è sufficiente dimostrare una crisi aziendale se emergono indici di incapacità funzionale a soddisfare obbligazioni
- In caso di bancarotta impropria da operazioni dolose, l'elemento soggettivo richiede la consapevolezza e volontà dell'operazione antidoverosa e la prevedibilità che tale condotta possa cagionare o aggravare il dissesto; non è necessaria la volontà diretta del fallimento
- La Corte di Cassazione non rivede valutazioni di merito sui fatti e sull'attendibilità delle prove salvo manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione: i ricorsi che sollecitano diversa valutazione probatoria sono inammissibili
- Sentenze civili non definitive o CTU svolte in sede civile possono essere richiamate dai giudici penali come elementi corroboranti, purché non utilizzate impropriamente come accertamento vincolante in violazione delle norme probatorie
- La costituzione di parte civile in sede penale può restare valida anche se era stata esercitata azione in sede civile, quando non sussista identità di petitum tra la domanda civile e la domanda penale
- Documenti interni, e-mail e disposizioni operative (es. istruzioni di pagamento) sono elementi probatori importanti per dimostrare l'interferenza di terzi nella gestione liquidatoria e l'eventuale destinatario effettivo dei benefici delle operazioni
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