Messaggio numero 31976 del 21-9-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’INPS conferma che il reddito derivante dalla casa di abitazione deve essere considerato ai fini del riconoscimento del diritto a pensione di invalidità civile, richiamando un parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Ragioneria Generale dello Stato. Restano quindi valide le precedenti istruzioni in materia.
Computabilità del reddito della casa di abitazione per la pensione di invalidità civile
Computabilità del reddito della casa di abitazione ai fini della pensione di invalidità civile
Il messaggio chiarisce il criterio da adottare nella valutazione reddituale per l’accesso alla pensione di invalidità civile. L’Istituto conferma che il reddito derivante dalla casa di abitazione non va escluso dal computo, in quanto deve essere considerato ai fini previdenziali.
Quadro interpretativo e richiami istituzionali
La posizione dell’INPS viene assunta a seguito di un quesito inoltrato dalla Direzione in data 26 maggio 2003 e sulla base del parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato con nota n. 145435 del 27 dicembre 2004. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite il Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro - Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro, con nota prot. n. 70042 del 22 marzo 2005, ha ribadito la necessità di includere il reddito della casa di abitazione nel calcolo per l’accesso alla pensione di invalidità civile.
Principio affermato
L’interpretazione richiamata si fonda su due criteri:
- la distinzione tra deducibilità dei redditi ai fini fiscali e computabilità degli stessi ai fini previdenziali;
- il principio per cui, quando il legislatore intende escludere il reddito della casa di abitazione, lo prevede espressamente.
In base a tali presupposti, il reddito della casa di abitazione continua a rilevare nel calcolo dei requisiti reddituali per la prestazione.
Effetti operativi
Il messaggio conclude precisando che restano confermate le disposizioni già impartite in precedenza in materia. Ne deriva che gli uffici devono continuare ad applicare i criteri già in uso, includendo il reddito della casa di abitazione nella verifica del diritto a pensione di invalidità civile.
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