Messaggio numero 31686 del 19-9-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’INPS chiarisce che i contributi versati all’ex Inpdai prima della decorrenza di pensioni AGO già in essere al 31 dicembre 2002 e non trasferiti possono dare diritto a supplemento di pensione, se sussistono i presupposti di legge. Le sedi devono riesaminare le domande sospese o respinte.
Utilizzo della contribuzione ex Inpdai non trasferita ai fini del supplemento di pensione
Utilizzo della contribuzione ex Inpdai non trasferita ai fini del supplemento di pensione
Il messaggio chiarisce il trattamento della contribuzione versata presso l’ex Inpdai, con riferimento ai titolari di pensione a carico dell’AGO già in godimento al 31 dicembre 2002. L’intervento integra le istruzioni già fornite con la circolare n. 107 del 23 giugno 2003 e definisce le conseguenze previdenziali per i contributi non trasferiti.
Quadro normativo e soppressione dell’Inpdai
L’INPS ricorda che:
- l’art. 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto la soppressione dell’Inpdai con effetto dal 1° gennaio 2003;
- dalla stessa data i titolari di posizioni assicurative presso l’Istituto soppresso sono stati iscritti all’AGO per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti.
Viene inoltre richiamato quanto già precisato dalla circolare n. 107/2003, secondo cui, a seguito della soppressione dell’Inpdai, dal 1° gennaio 2003 non devono più avvenire trasferimenti di contribuzione:
- dall’Inps all’Inpdai, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 44/1973 e dell’art. 2 della legge n. 29/1979;
- dall’Inpdai all’Inps, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 58/1976.
Oggetto del chiarimento
Alcuni pensionati AGO in essere al 31 dicembre 2002 hanno chiesto di utilizzare, ai fini pensionistici, la contribuzione versata presso l’ex Inpdai prima della decorrenza della pensione, che non era stata utilizzata per la liquidazione iniziale e che è confluita dal 1° gennaio 2003 nel Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti.
Il problema interpretativo riguarda quindi la possibilità di valorizzare quei contributi come base per un supplemento di pensione.
Interpretazione dell’INPS sul momento di accredito
L’Istituto, con il parere del Coordinamento Generale Legale, afferma che la contribuzione versata presso l’ex Inpdai e non trasferita:
- è stata accreditata presso il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell’AGO solo a decorrere dal 1° gennaio 2003;
- deve pertanto considerarsi accreditata successivamente alla data di decorrenza delle pensioni già in pagamento al 31 dicembre 2002.
Questa ricostruzione è alla base della possibilità di applicare l’istituto del supplemento di pensione.
Diritto al supplemento di pensione
Richiamando l’art. 19 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, il messaggio ribadisce che i contributi versati o accreditati nell’AGO successivamente alla decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, a un supplemento della pensione in atto.
Di conseguenza, l’INPS dispone che i contributi versati presso l’ex Inpdai anteriormente alla decorrenza delle pensioni AGO in godimento al 31 dicembre 2002 e non trasferiti:
- danno diritto, se ricorrono i presupposti di legge, a un supplemento della pensione;
- sono disciplinati dalla normativa vigente in materia di supplemento.
Criteri di calcolo e principio del pro rata
Ai fini del calcolo, l’INPS precisa che la contribuzione versata presso l’ex Inpdai mantiene la propria specifica connotazione.
Tale precisazione è richiamata anche in relazione al principio del pro rata, menzionato dall’art. 42, comma 3, della legge n. 289/2002, applicabile in sede di liquidazione delle pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 2002.
Indicazioni operative per le sedi
Le sedi dell’Istituto sono invitate a:
- evadere le istanze rimaste sospese;
- riesaminare quelle precedentemente respinte.
Il messaggio segnala infine che, per la rilevanza della materia, il contenuto sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituto.
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