Messaggio numero 31778 del 19-9-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’INPS chiarisce il monitoraggio del plafond di 10.000 lavoratori beneficiari della deroga alla riforma pensionistica e precisa quando la certificazione del diritto a pensione può essere considerata valida per gli iscritti ai Fondi di solidarietà. Vengono anche esclusi alcuni soggetti dal plafond e trattati i casi particolari dei lavoratori del Fondo assicurazioni e dei titolari di assegno ordinario di invalidità o pensione di invalidità.
Certificazione del diritto a pensione per lavoratori in assegno straordinario a carico dei Fondi di solidarietà
Certificazione del diritto a pensione per i lavoratori ammessi all’assegno straordinario
Il messaggio fornisce chiarimenti operativi sul monitoraggio del limite di 10.000 lavoratori che possono accedere, in deroga alla riforma pensionistica, al pensionamento di anzianità secondo la normativa previgente. L’INPS precisa inoltre in quali casi la liquidazione dell’assegno straordinario equivale a certificazione del diritto a pensione e tratta alcune fattispecie particolari relative ai Fondi di solidarietà.
Premessa e quadro normativo
La riforma del sistema pensionistico ha modificato i requisiti di accesso al pensionamento di anzianità a decorrere dal 1° gennaio 2008. In deroga a tale disciplina, i beneficiari di assegno straordinario che maturano i requisiti per la pensione di anzianità dopo il 31 dicembre 2007 possono accedere alla pensione secondo la normativa previgente solo entro il limite complessivo di 10.000 unità, in concorrenza con i lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell’art. 1, comma 18, lettera a), della legge 243/2004.
La lettera b) del comma 18 si riferisce ai lavoratori destinatari dei Fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti dalle lettere a) e b) dello stesso comma 28. La data del 1° marzo 2004 riguarda quindi gli accordi istitutivi dei fondi e non i singoli contratti aziendali.
Ambito della deroga e monitoraggio del plafond
L’INPS precisa che rientrano nella deroga tutti i lavoratori ammessi a fondi istituiti prima del 1° marzo 2004. Inoltre, la legge 31 marzo 2005, n. 43, all’art. 7-quaterdecies, ha chiarito che il monitoraggio del raggiungimento del plafond di 10.000 lavoratori deve essere riferito al momento di cessazione del rapporto di lavoro.
Poiché l’assegno straordinario decorre dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, oppure dalla data di attivazione del Fondo se successiva, l’Istituto ha effettuato il monitoraggio con riferimento alla data di accesso al Fondo di ciascun lavoratore.
Richiamando i messaggi n. 14952 dell’11 aprile 2005 e n. 15744 del 18 aprile 2005, l’INPS conferma che il numero dei soggetti beneficiari degli assegni straordinari, sommato ai potenziali beneficiari in mobilità, ha già raggiunto il limite di 10.000 unità. Per i lavoratori che cessano l’attività dopo il 31 marzo 2005 e maturano i requisiti dopo il 31 dicembre 2007 non è quindi più possibile certificare il diritto alla pensione di anzianità né procedere alla liquidazione dell’assegno straordinario, salvo che si siano liberate posizioni tra quelle già conteggiate.
Continuità tra assegno straordinario e pensione
Il diritto alla deroga sussiste solo se tra la scadenza dell’assegno straordinario e la decorrenza della pensione non vi è soluzione di continuità, oppure se al momento dell’accesso al pensionamento il soggetto è ancora iscritto al Fondo di solidarietà.
Ne consegue che il titolare di assegno straordinario che esca in qualunque modo dal Fondo non è più incluso nel numero dei potenziali beneficiari della deroga. Ciò vale, ad esempio, per chi svolga attività presso un’azienda con la quale operi un regime di incompatibilità.
Casi di uscita anticipata dal Fondo e aggiornamento del monitoraggio
Vengono richiamati alcuni casi di uscita anticipata dal Fondo rispetto alla scadenza originariamente prevista, tra cui:
- lavoratori che maturano periodi contributivi non conteggiati ai fini dell’accesso al Fondo, come servizio militare, maternità o contribuzione versata in gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- lavoratori che, dopo la data di accesso al Fondo, ottengono la pensione di inabilità.
Tali soggetti non devono più essere considerati nel plafond dei 10.000, poiché maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2007. Per questo l’INPS invita a comunicare alla Direzione Centrale ogni situazione corrispondente o analoga, al fine di aggiornare i dati del monitoraggio. È richiesta comunque la comunicazione mensile delle nuove domande di accesso ai Fondi che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, possano beneficiare delle deroghe previste dall’art. 1, comma 18, della legge 243/2004.
Certificazione del diritto a pensione per i lavoratori dei Fondi di solidarietà del credito e settori analoghi
Per i lavoratori ammessi ai Fondi di solidarietà del credito, del credito cooperativo, della riscossione dei tributi erariali e degli ex dipendenti dei Monopoli, l’INPS deve certificare il diritto alla pensione alla scadenza dell’assegno straordinario, in analogia con quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, della legge 243/2004.
La certificazione assume rilievo particolare per chi accede all’assegno straordinario per conseguire la pensione di anzianità. Poiché l’accesso all’assegno è vincolato al raggiungimento, alla sua scadenza, della prestazione pensionistica, la liquidazione dell’assegno straordinario equivale alla certificazione del diritto a pensione, purché il beneficiario abbia fruito delle prestazioni del Fondo senza soluzione di continuità fino al pensionamento.
L’informazione contenuta nella comunicazione di liquidazione dell’assegno, relativa alla data di maturazione del diritto a pensione, vale quindi come certificazione del diritto a pensione per queste categorie di soggetti.
Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa
Il D.M. 28 settembre 2000, n. 351, ha istituito il Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa. L’art. 7 del decreto disciplina le prestazioni in favore di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto, il 14 dicembre 2000, erano alle dipendenze di tali imprese.
Il comma 1, lettera b), prevede un’erogazione aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto per coloro che, nel periodo di vigenza del Fondo, maturino il diritto a pensione, la più prossima tra vecchiaia e anzianità, entro un massimo di 7 anni, cioè 84 mesi, dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Il Fondo provvede anche al versamento dei contributi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS.
La circolare n. 13 del 23 gennaio 2000 ha illustrato l’iter procedurale delle domande, che devono essere sottoposte al Comitato Amministratore. La prestazione, erogata in un’unica soluzione, è gestita dalla Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito e dalla Sede di Roma Centro mediante procedure automatizzate per acquisizione, calcolo e pagamento.
I lavoratori che hanno usufruito della prestazione finalizzata alla maturazione del diritto a pensione di anzianità secondo la normativa previgente e che hanno cessato l’attività lavorativa entro il 31 marzo 2005 rientrano nel plafond dei 10.000. Essi sono identificabili nell’archivio anagrafico unico ARCA come beneficiari di prestazioni imprese assicurative, tipologia 7B, e presentano contributi accreditati a titolo di Fondo di solidarietà imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa. L’INPS si riserva di comunicare alle strutture periferiche l’elenco nominativo dei lavoratori interessati.
Beneficiari di assegno straordinario titolari di assegno ordinario di invalidità o pensione di invalidità
In base ai chiarimenti già forniti con i messaggi n. 4465 del 7 febbraio 2005 e n. 18008 del 18 maggio 2005, e tenuto conto della sentenza della Corte di Cassazione n. 9492 del 19 maggio 2004, i beneficiari di assegno straordinario che siano anche titolari di assegno ordinario di invalidità o di pensione di invalidità non possono essere ammessi, alla scadenza dell’assegno straordinario, alla pensione di anzianità.
Per tali soggetti, la data di maturazione del diritto a pensione indicata nella comunicazione di liquidazione dell’assegno straordinario non equivale alla certificazione del diritto alla pensione di anzianità. L’INPS precisa tuttavia che resta possibile liquidare la pensione di anzianità alla scadenza dell’assegno ordinario di invalidità, oppure alla revoca della prestazione di invalidità.
Indicazioni finali
Il messaggio ha rilevanza esterna ed è destinato alla pubblicazione sul sito Internet dell’Istituto.
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